Tregua fiscale

Le novità
 

05/07/2023 - Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 5 luglio 2023)

19/06/2023 - Tregua fiscale – Chiarimenti in merito all'applicabilità del c.d. ''ravvedimento speciale'' in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti – Articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione n. 28)

19/04/2023 - Conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Articolo 1, commi da 206 a 212, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) (circolare n. 9)

20/03/2023 -Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi (circolare n. 6)

15/03/2023 - Definizione agevolata liti pendenti, attivo il servizio web per l’invio delle domande (comunicato stampa)

14/02/2023 - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) (risoluzione n. 6)

02/02/2023 - Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate (provvedimento del 1° febbraio 2023)

30/01/2023 - Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (provvedimento)

30/01/2023 - Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (provvedimento)

27/01/2023 - Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” (circolare n.2)

13/01/2023 - Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (circolare n. 1)

La definizione agevolata delle comunicazioni d’irregolarità

La Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale.

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, è stato predisposto un apposito foglio di calcolo (versione 1.4).

La definizione delle irregolarità formali

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’articolo 19 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

La definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione 

Il decreto legge n. 51/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, ha differito al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater). Precedentemente, il termine era stato fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).
Conseguentemente, è differito al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata.

In base alla legge n. 18/2024, è possibile effettuare il versamento delle prime tre rate entro il 15 marzo 2024. In base alla legge, sono previsti 5 giorni di tolleranza, pertanto il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024.

In caso di pagamento rateale, le restanti rate del 2024 scadono il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre . Dal 2025, le rate rimanenti andranno saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2% annuo

Per maggiori dettagli consulta il sito di Agenzia delle entrate-Riscossione: apre una nuova finestra

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La legge di Bilancio 2023 consente la definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una condizione di maggiore favore per il contribuente, che può usufruire, oltre che di una riduzione più vantaggiosa della misura sanzionatoria ordinariamente applicabile, di maggior tempo per poter rateizzare i versamenti. In particolare, la disciplina interessa gli accertamenti con adesione (relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023), gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater: apre una nuova finestra- Dl 167/1990).

Il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni pari a 1/18 del minimo previsto per legge, nel caso degli accertamenti con adesione, o della riduzione a 1/18 dell’importo irrogato, nel caso degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione e degli atti di recupero.

Per gli atti di accertamento con adesione la definizione si perfeziona con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione degli stessi, dell’intero importo dovuto o della prima rata.

Il decreto legge n. 34/2023 ha esteso l’ambito applicativo della definizione agevolata anche agli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023. Per godere del beneficio della maggiore riduzione delle sanzioni (pari ad 1/18 delle sanzioni irrogate), occorre provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il 30 aprile 2023, con le medesime modalità sopra indicate (in unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, ma senza possibilità di compensare).

Per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione nonché per gli atti di recupero la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, dell’intero importo dovuto o della prima rata.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.

Il provvedimento del 30 gennaio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha previsto, al punto 3.2, che «Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione»; i contribuenti possono quindi chiedere all’Ufficio che ha emesso l’atto di elaborare il piano di rateizzazione prescelto.

Per agevolare i contribuenti nella valutazione del piano di rateazione da adottare è stato predisposto anche un apposito foglio di calcolo (versione 1.0).

La definizione agevolata delle liti pendenti

Legge di Bilancio 2023 consente di definire in maniera agevolata le liti pendenti in cui è parte l’Agenzia. In particolare, si possono definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
La definizione si perfeziona con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, e con l’invio della domanda da presentare entro il 30 settembre 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio.

Lo stralcio dei debiti fino a mille euro

La legge di Bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Per maggiori dettagli consulta il sito di Agenzia delle entrate-Riscossione: apre una nuova finestra

 

 

Conciliazione giudiziale agevolata delle controversie tributarie

La Legge di Bilancio ha introdotto la conciliazione agevolata (articolo 1, commi da 206 a 212 della Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 9/E sono stati forniti i chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con una riduzione delle sanzioni a un 1/18 del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.
Alla luce delle modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023, l’istituto è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023. Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. È stata prevista la possibilità di rateizzare i versamenti (fino a 20 rate di pari importo). Se gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria sono di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

L’istituto, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 18/2024) ha esteso la possibilità di usufruire dell’istituto anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, mentre il decreto legge 39/2024 ha spostato al 31 maggio 2024 il termine ultimo per perfezionare la procedura di regolarizzazione.

L’agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo edittale irrogabile. In caso di rateazione delle somme, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi.

Regolarizzazione omessi o carenti pagamenti di rate

La disciplina consente di regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, in particolare:

  • delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di:
    • accertamento con adesione o acquiescenza agli avvisi di accertamento
    • avvisi di rettifica e liquidazione
    • reclamo o mediazione.
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

Per poter essere oggetto di regolarizzazione, alla data del 1° gennaio 2023 i predetti versamenti devono essere scaduti e non deve essere stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.