Definizione agevolata

Rottamazione quater

La legge di bilancio 2023 ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per aderire alla definizione agevolata, il contribuente, entro il 30 giugno 2023, deve presentare in via telematica una dichiarazione di adesione, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

È possibile pagare gli importi, alternativamente:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023
  • in un massimo di 18 rate, di cui le prime due con scadenza, rispettivamente, il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi quattro anni, vanno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata sono pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute; le restanti rate sono di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Per maggiori dettagli consulta il sito di Agenzia delle entrate-Riscossione

Stralcio dei debiti fino a mille euro

La legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. Fino a quella data sono sospese le attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo della norma.

L’importo viene calcolato alla data di entrata in vigore della legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (enti territoriali, Comuni, enti di previdenza privati, come le Casse professionali), lo stralcio opera esclusivamente per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, mentre restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Tuttavia, tali soggetti, entro il 31 marzo 2023, possono deliberare la non applicazione dello “stralcio” parziale ovvero l’introduzione dello “stralcio” integrale, con annullamento totale del debito fino a mille euro, compreso quindi anche il capitale.

Per maggiori dettagli consulta il sito di Agenzia delle entrate-Riscossione