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Assegno unico e universale (AUU) - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2024
L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico è un beneficio economico erogato mensilmente dall’INPS, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, a tutti i nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza)
- per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni, a condizione che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale oppure un corso di laurea
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
- svolga il servizio civile universale
- per ogni figlio con disabilità, senza limiti di età.
Dal mese di marzo 2022, ha sostituito, tra l’altro, le detrazioni fiscali per i figli a carico con meno di 21 anni.
Non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF ed è compatibile con eventuali misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome ed Enti locali.
L’importo dell’AUU varia in funzione:
- della condizione economica del nucleo familiare, valutata sulla dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido al momento della domanda
- dell’età e del numero dei figli
- delle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
In particolare, è composto da una quota variabile progressiva, commisurata al valore dell’ISEE, e da eventuali maggiorazioni riconosciute in presenza di determinate condizioni: nuclei numerosi, per i figli successivi al secondo; madri di età inferiore a 21 anni; nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; figli affetti da disabilità; figli di età inferiore a un anno; figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.574,96 euro; assegno di importo inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno per il nucleo familiare e delle detrazioni fiscali medie, percepite nel regime precedente la riforma.
Attenzione: per maggiori dettagli consultare il sito dell’Inps