Menu della sezione Bonus contributo a fondo perduto per i centri storici

Come si calcola

L'ammontare del contributo si calcola applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019.
Di seguito le percentuali previste:

  • 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente.

In caso di più esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59, nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, occorre riportare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, separatamente per ciascun esercizio, nonché il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato (l'elenco dei comuni è riportato nell'apposita tabella nelle istruzioni alla compilazione del modello).
II contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sul singolo esercizio, a patto che siano rispettati i requisiti del calo di fatturato ( il fatturato riferito a giugno 2020 deve essere inferiore almeno ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019) e che l’attività sia svolta nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art.59. Se questo  ammontare supera i 150.000 euro, il contributo totale è stabilito in 150.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 59 del decreto.

Il presente contributo, riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 del medesimo decreto.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.