Enti del volontariato

Gli enti del volontariato presentano l’stanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate.

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti del volontariato 2021  non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2021.

Sono compresi nella categoria degli enti del “volontariato”:

  • le Onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e i consorzi di cooperative sociali di cui all’articolo 8 della stessa legge n. 381 con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • le organizzazioni non governative già riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125);
  • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2021  contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.

Gli enti del volontariato trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 8 marzo 2021, utilizzando modello e software specifici.

L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate”.

L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018).

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (12 aprile 2021).

All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 20 aprile. Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell’Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio.

Scadenze del 5 per mille 2021 per gli enti del volontariato

Descrizione Enti del volontariato
Inizio presentazione domanda d’iscrizione 8 marzo 2021
Termine presentazione domanda d’iscrizione 12 aprile 2021
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2021(sito Agenzia entrate)
Richiesta correzione domande entro il 30 aprile 2021
Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2021 (sito Agenzia entrate)
Termine regolarizzazione domanda iscrizione 30 settembre 2021