Contributo del 5 per mille 2021 - Che cos'è - Novità

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020,  ha modificato i termini e le modalità di accreditamento al riparto del contributo del 5 per mille nonché i termini e le competenze in materia di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal contributo.

Modalità e termini di accreditamento

  • è stato eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento
  • il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille è stato fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l’anno 2021 il termine di scadenza è il 12 aprile 2021 in quanto il 10 aprile cade di sabato.

Ai fini dell’accreditamento degli enti del volontariato resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto, gli enti del volontariato presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2021 all’Agenzia delle entrate .

A decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai fini dell’accreditamento gli Enti del Terzo settore si rivolgeranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.

Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020 è competente il CONI, che, ai sensi dell’articolo 6 dello stesso DPCM, ha stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione a decorrere dall’anno 2021

Permane la competenza del Ministero dell’università e della ricerca per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del il Ministero della salute per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria.

Restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L’accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.

Pubblicazione degli elenchi

  • ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, procede alla pubblicazione dell’elenco provvisorio e di quello definitivo, rispettivamente entro il 20 aprile e il 10 maggio, degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario e alla pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti entro il 31 marzo nonché degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  • l’Agenzia delle entrate, per gli enti del volontariato, procede nei termini sopra indicati alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti iscritti al contributo, dell’elenco permanente degli iscritti e degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal contributo;
  • l’Agenzia delle entrate provvede, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.