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Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche (Dl n. 119/2018) - Che cos'è

Le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI possono avvalersi, con le specifiche modifiche previste dall’articolo 7 (Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito decreto) delle definizioni agevolate di cui agli articoli 2 (Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento) e 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie).

L’articolo 7 del decreto prevede specifiche modalità di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui al precedente articolo 2 riferiti alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e iscritte nel Registro CONI.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 301338/2018 del 13 novembre 2018, a cui si rinvia, sono state disciplinate le modalità di attuazione della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche.
La definizione agevolata riguarda, limitatamente a IRES, IRAP, e IVA, gli avvisi di accertamento e gli inviti al contraddittorio notificati e gli accertamenti con adesione sottoscritti, non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.
Si tratta di una forma di definizione agevolata sostanzialmente assimilabile all’acquiescenza agevolata all’accertamento, ma a condizioni di maggiore favore per le società e associazioni sportive dilettantistiche in quanto sono previsti la riduzione del 50% di IRES e IRAP, il pagamento integrale dell’IVA e una riduzione del 95% delle sanzioni e degli interessi.

Quali sono gli atti definibili – Sono definibili i seguenti atti:

  • gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi  notificati fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione;
  • gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;
  • gli avvisi di accertamento notificati fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento.

Sono esclusi da questa definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.
Sono esclusi da questa definizione agevolata anche gli atti del procedimento di accertamento riferiti ad imposte diverse da IRES, IRAP e IVA.
Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente alla data del 24 ottobre 2018 potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), o all’articolo 6 del decreto qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche non siano iscritte al registro CONI o superino i limiti previsti dal comma 3 dell’articolo 7 del decreto.
Inoltre, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che intendono avvalersi di questa forma di definizione non possono proporre dalla data di entrata in vigore del decreto altre istanze con essa incompatibili, come ad esempio l’istanza di accertamento con adesione oppure di scomputo delle perdite in accertamento.

In cosa consiste l’agevolazione – Come già anticipato, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono definire il rapporto tributario relativo agli atti prima indicati con il pagamento del 50% delle maggiori IRES e IRAP, dell’intero importo della maggiore IVA, beneficiando dello sconto del 95% delle sanzioni pecuniarie amministrative e degli interessi, nonché dello sconto integrale degli accessori. Gli accessori sono gli importi diversi dai tributi, quali in particolare le eventuali spese di notifica dell’atto tributario.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche non possono avvalersi della definizione agevolata qualora l’ammontare delle maggiori imposte indicate nell’atto da definire, relativamente a ciascun periodo d’imposta, è superiore a 30 mila euro per ciascuna delle imposte IRES o IRAP. La maggiore IVA non rientra nel calcolo del suddetto limite in quanto deve essere versata per intero. Nel caso in cui la società e l’associazione sportiva dilettantistica superi il suddetto limite può comunque avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 2 del decreto.