Faq comunicazione delle spese per la frequenza degli asili nido

Domanda

In caso di pagamento della retta per la frequenza degli asili nido da parte di un soggetto diverso dal genitore del minore (per esempio, il Comune che versa a un nido privato convenzionato con lo stesso una quota quale abbattimento della retta a fronte della convezione stipulata fra le parti), qual è il soggetto tenuto alla trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate? Inoltre, il Comune in caso di erogazione di un rimborso ai genitori riguardanti le rette relative alla frequenza dell’asilo nido è tenuto alla trasmissione della comunicazione contenente i dati dei relativi rimborsi? .

Risposta

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 30 gennaio 2018 ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le spese sostenute nell’anno precedente dai genitori per il pagamento delle rette per la frequenza di asili nido e di rette per i servizi formativi infantili. Pertanto, se la retta per la frequenza dell’asilo nido è stata pagata da un soggetto diverso dal genitore del minore la comunicazione in esame non deve essere trasmessa. In tal caso infatti la spesa non risulta detraibile ai fini dell’Irpef. Nel caso di rimborsi da parte del Comune delle rette relative alla frequenza dell’asilo nido ai genitori del minore, secondo quanto previsto al comma 3 del citato articolo 1, lo stesso Comune deve trasmettere la comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.