Risposte alle domande più frequenti - Comunicazioni dati sui contratti e premi assicurativi

Domanda

Come devono essere comunicati i dati relativi ai premi assicurativi versati dal contraente a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, non individuato dal contratto?

Risposta

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, per poter esercitare il diritto alla detrazione è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario, che può essere chiunque. La detrazione spetta al contribuente se:

  • egli è contraente e assicurato
  • egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato
  • un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato
  • egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente
  • il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Nelle polizze assicurative in cui non è individuato il soggetto assicurato che può essere un qualsiasi conducente del veicolo, il relativo premio non risulta detraibile in quanto la fattispecie non ricade in alcuna delle ipotesi sopra descritte.

Pertanto, le informazioni relative a quest'ultima tipologia di polizze, devono essere comunicate impostando il campo 3 del record di dettaglio, "Flag premio ex art. 78", con il valore 0 ("Il premio non può beneficiare di un'agevolazione fiscale").

Domanda

Come devono essere comunicati i dati relativi a polizze collettive aventi la caratteristica di essere stipulate da un unico contraente (persona giuridica), in nome e per conto di una collettività di assicurati, singolarmente individuati, i quali sostengono l'onere del premio in relazione alla propria copertura assicurativa.

Risposta

Nei documenti di prassi (Circolare 12 maggio 2000, n. 95, punto 1.4.4, ripresa dalla circolare n. 7 del 2017) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le polizze collettive, generalmente stipulate da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti, in nome e per conto del contraente-assicurato, danno diritto alla detrazione, relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale, al lavoratore dipendente che ha pagato e sottoscritto la polizza. In particolare, a titolo esemplificativo, nel caso di polizze assicurative stipulate dalla banca in occasione dell'erogazione di un mutuo, la detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR si può ritenere spettante al mutuatario per i premi pagati per le polizze collettive assicurative stipulate dalla banca in occasione dell'erogazione di un mutuo. In tali polizze il mutuatario, soggetto assicurato, anche se non appare essere il soggetto contraente, ai fini in esame può essere a questi equiparato in quanto è colui che sottoscrive la polizza e sostiene l'onere economico del premio, mentre la banca erogante il mutuo è il soggetto contraente, che stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore.

Ciò premesso, le informazioni relative a tali polizze collettive devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate con le modalità di seguito descritte:

  • Le informazioni relative alla polizza collettiva devono essere comunicate utilizzando un record di dettaglio distinto per ciascun soggetto assicurato
  • Il campo 3, "Flag premio ex art. 78", deve essere impostato al valore 1 ("Il premio può beneficiare di un'agevolazione fiscale in base alle condizioni previste dalla legge")
  • Il campo 5, "Flag Contraente-Assicurato", deve essere impostato al valore 1 ("Il contraente è anche assicurato")
  • Nel campo 11, "Codice Fiscale del contraente", deve essere indicato il codice fiscale del soggetto assicurato
  • Nella sezione "Dati identificativi del contraente persona fisica" devono essere indicati i dati del soggetto assicurato
  • Il campo 23, "Flag Contraente-Pagatore", deve essere impostato al valore 1 ("il contraente coincide con chi ha versato il premio").

Tutti gli altri campi devono essere compilati con le consuete modalità.

Domanda

Chiediamo se, nel caso si vogliano rettificare alcune polizze già inviate in un flusso che ne conteneva molte di più e, inoltre, inviare nuove operazioni mai inviate, i flussi che devono essere prodotti sono:

  • flusso sostitutivo con le sole operazioni rettificate (quindi non tutte le operazioni presenti nel flusso sostituito)
  • flusso ordinario con le operazioni nuove.

Risposta

Si può comunicare secondo le modalità indicate, rimane tuttavia preferibile l'invio di un flusso sostitutivo che contenga:

  • tutte le operazioni già comunicate, al netto di quelle da escludere
  • le operazioni da rettificare come risultanti dalla rettifica
  • le operazioni nuove mai comunicate.

Domanda

Nel caso di errata comunicazione di una polizza, si chiede se i flussi da inviare siano i seguenti:

  • flusso di annullamento completo con riferimento a quello comunicato contenente le polizze da cancellare
  • invio di un nuovo flusso ordinario con tutte le operazioni al netto di quelle che si voleva cancellare.

Non esiste infatti una modalità operativa per poter cancellare puntualmente i dati di una polizza se comunicata per errore, se non tramite l'annullamento e la riproposizione completa del flusso corretto.

Risposta

Si può comunicare anche secondo le modalità indicate. In alternativa, si può optare per la creazione di un flusso sostitutivo di quello comunicato, con tutte le operazioni al netto di quelle da cancellare.

Ovviamente tutte le comunicazioni devono essere prodotte strettamente nei termini, altrimenti per la dichiarazione precompilata vengono usati dati errati.