Cosa fare in caso di fabbricati non dichiarati

I titolari di diritti reali sulle particelle iscritte al Catasto terreni e presenti nelle liste pubblicate avrebbero dovuto dichiarare i fabbricati presenti sulle stesse al Catasto edilizio urbano entro il 30 aprile 2011.

La dichiarazione (redatta ai sensi del regolamento stabilito dal decreto del ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701) deve essere predisposta a firma di un professionista abilitato.

In caso di mancato adempimento entro la scadenza prevista, gli uffici provinciali dell'Agenzia provvedono prima ad attribuire, in via transitoria, una rendita presunta all'immobile e poi ad accatastarlo. Questa regolarizzazione d'ufficio avviene con oneri a carico dei soggetti inadempienti.

In particolare, dal mese di maggio 2011 gli uffici provinciali hanno attribuito la rendita presunta (articolo 19, comma 10, del decreto legge 78/2010) agli immobili ricadenti nei Comuni elencati nei comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012 e 30 novembre 2012. Dal 3 aprile 2012 è iniziata la pubblicazione dei relativi atti presso gli albi pretori dei Comuni interessati.

Per la regolarizzazione di questi fabbricati si può far riferimento a quanto riportato nella circolare del 18 novembre 2011, n.7.

Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio.