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Indicazione del domicilio per la notifica degli atti - Che cos'è

Il contribuente, residente in Italia o all’estero, può scegliere l’indirizzo per le notifiche presso una persona o un ufficio, purché si trovi nello stesso Comune in cui ha il proprio domicilio fiscale. Il contribuente residente all’estero può anche indicare un indirizzo estero per le notifiche purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese. È necessario, però, comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al domicilio scelto (articolo 60 del Dpr 600/73).

La comunicazione può avvenire tramite due diverse modalità:

  • presentazione cartacea: deve essere compilato l’apposito modello  da inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Il modello è disponibile anche in formato editabile
  • presentazione telematica: la comunicazione viene effettuata direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza avvalersi di intermediari, utilizzando la specifica applicazione.