ENTI DEL VOLONTARIATO: adempimenti successivi iscrizione - presentazione della dichiarazione sostitutiva

I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno, a pena di decadenza, – entro il 30 giugno 2009 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Si ricorda che gli enti del volontariato devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.