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- Ufficio studi
APPENDICE
Accettazione dell'eredita' giacente
Acconto IRPEF - casi particolari
Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura
Altri oneri deducibili (Quadro RP)
Attivita' libero professionale intramuraria
Canone di locazione - Casi particolari
Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale
Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto - Familiari a carico
Comuni ad alta densita' abitativa
Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Correzione del Modello UNICO nei termini
Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti
Credito di imposta per il riacquisto della prima casa
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero
Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta
Deduzione per l'abitazione principale - Casi particolari
Deduzione per la progressivita' dell'imposizione
Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente
Domicilio fiscale diverso dalla residenza
Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione
Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale
Indennita' e somme erogate dall'INPS o da altri Enti
Lavori socialmente utili agevolati
Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo
Modello UNICO - Casi particolari
Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio
Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale e' variata la destinazione
Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale
Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali
Oneri sostenuti dalle societa' semplici
Periodo di lavoro - Casi particolari
Previdenza complementare - Casi particolari
Proventi sostitutivi e interessi
Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Riduzione del reddito dei terreni
Rinegoziazione di un contratto di mutuo
Servizi di assistenza al contribuente
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Spese per prosecuzione lavori - Esempi
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero
Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura
Terreni in affitto - Casi particolari
Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione
Unità immobiliari tenute a disposizione
Variazione di coltura dei terreni
Art. | Articolo |
ASI | Agenzia Spaziale Italiana |
A.s.l. | Azienda Sanitaria Locale |
AVS | Assicurazione Vecchiaia e Superstiti |
BOT | Buoni ordinari del Tesoro |
Caf | Centri di Assistenza Fiscale |
c.c. | Codice Civile |
c.d. | cosiddetto |
CEE | Comunita' Economica Europea |
CSSN | Contributo al Servizio Sanitario Nazionale |
Cud | Certificazione unificata dei dipendenti |
DIT | Dual Income Tax |
D.L. | Decreto legge |
D.Lgs. | Decreto legislativo |
D.M. | Decreto Ministeriale |
D.P.C.M. | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri |
D.P.R. | Decreto del Presidente della Repubblica |
ENEA | Ente Nazionale Energia e Ambiente |
GEIE | Gruppo Europeo di Interesse Economico |
G.U. | Gazzetta Ufficiale |
IACP | Istituto Autonomo Case Popolari |
Ici | Imposta comunale sugli immobili |
ICIAP | Imposta Comunale sugli Immobili per Attivita' Produttive |
Ilor | Imposta locale sui redditi |
INAIL | Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro |
INCIS | Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato |
INPS | Istituto Nazionale Previdenza Sociale |
INVIM | Imposta Comunale sull’Incremento di Valore degli Immobili |
IRAP | Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive |
Ires | Imposta sul reddito delle società |
Irpef | Imposta sui redditi delle persone fisiche |
Irpeg | Imposta sui redditi delle persone giuridiche |
ISTAT | Istituto Centrale di Statistica |
Iva | Imposta sul valore aggiunto |
Lett. | Lettera |
L. | Legge |
Mod. | Modello |
n. | Numero |
ONG | Organizzazione Non Governativa |
ONLUS | Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale |
PRA | Pubblico registro automobilistico |
SCAU | Servizio Contributi Agricoli Unificati |
S.O. | Supplemento ordinario |
TOSAP | Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche |
Tuir | Testo unico delle imposte sui redditi |
UE | Unione Europea |
UNIRE | Unione Nazionale Incremento Razze Equine |
Accettazione dell’eredita' giacente
In base all’art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988, se e'
stato nominato un curatore di eredita' giacente o un amministratore di eredita'
devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di
nascituro non ancora concepito, l’erede che ha accettato l’eredita' deve predisporre
e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale e'
cessata la curatela o l’amministrazione,
dal quale risultino:
- la data di cessazione della curatela o dell’amministrazione;
- l’ufficio delle Entrate, del domicilio fiscale
del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del deceduto, del curatore,
dell’amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredita' spettante al dichiarante.
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale e'
cessata la curatela o l’amministrazione, l’erede e' tenuto a dichiarare i
redditi derivanti dall’eredita' relativi allo stesso periodo d’imposta.
Acconto IRPEF - casi particolari
I soggetti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che rientrano in uno o piu' dei sottoelencati casi, ai fini del calcolo dell’acconto Irpef, devono tener conto delle disposizioni normative di seguito riportate.
Soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno realizzato minusvalenze
su dividendi non tassati.
L’acconto IRPEF per il periodo d’imposta 2006 deve essere calcolato assumendo,
come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata tenendo conto delle disposizioni normative contenute nell’art.
5-quinquies del D.L. 30 settembre 2005,n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Soggetti che si avvalgono dell’istituto della programmazione fiscale
Per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 519, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, l’ acconto IRPEF deve essere determinato in base all’imposta dovuta
per il medesimo periodo d’imposta tenendo conto
della maggiore
base imponibile derivante dalla programmazione fiscale.
Soggetti tenuti al versamento della “tassa etica”
Ai sensi dell’articolo 1, c.466, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, i soggetti
tenuti per il periodo d’imposta 2006 al versamento dell’addizionale alle imposte
sul reddito derivante dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione
di materiale pornografico e di incitamento alla violenza devono determinare
un acconto pari al 120 per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del citato comma nel periodo d’imposta 2005.
Acquisto prima
casa
Ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l’imposta
di registro, del 4 per cento per l’imposta sul valore aggiunto e in misura fissa
per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli
atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non
di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda
proprieta', dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse,
la nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in
cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza
o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attivita' ovvero,
se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita
l’attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente
sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come
prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza
nel comune ove e' ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di
decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.
La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove e' situata l’unita'
abitativa non e' richiesta per il personale in servizio permanente appartenente
alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, per il personale
dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i
cittadini italiani emigrati all’estero;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta' , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall’art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, dall’art. 2 del D.L. n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118 del 5 aprile 1985, dall’art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del 31 dicembre 1991, dall’art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio 1992, dall’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992, dall’art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall’art. 16 del D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993.
In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni
di cui alle lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza
l’effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell’atto d’acquisto,
anche in sede di contratto preliminare.
Se sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) le agevolazioni
suddette spettano per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile di cui alla
lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente
ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della
casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti un importo pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce “Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa ?”.
Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura
L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si
applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi
dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell’80 per cento
e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi
in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque
anni, a giovani che:
- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro
dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.
Si precisa che:
- per i contratti d’affitto stipulati a partire
dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa
agevolazione spetta a partire dal periodo d’imposta in cui sono stipulati fino
a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio
1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l’agevolazione si applica a decorrere
dal periodo d’imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio
1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l’agevolazione spetta a decorrere
dal periodo d’imposta in cui il contratto e' eventualmente rinnovato a condizione
che:
– l’affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
– l’affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore
agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l’acquisisca
entro dodici mesi da tale data;
– la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai
fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare
l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affittuario,
a pena di decadenza dal beneficio stesso.
Altri oneri deducibili (Quadro RP)
Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo RP25
con il codice 5, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.)
corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e,
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo,
compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennita' per perdita dell’avviamento corrisposte
per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione
di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d’imposta
sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2005 sono state
restituite al soggetto erogatore. Puo' trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro
dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli
altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi
(lavoro autonomo occasionale, o altro);
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute
per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei
ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2005 (art. 20, comma 2, del D.P.R.
n. 42 del 1988);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere
a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state
assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri,
certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto
l’incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nell’art. 3 della legge 476 del 1998.
L’albo degli enti autorizzati e' stato approvato dalla Commissione per le adozioni
internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del
18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre
2000 e successive modificazioni. L’ Albo degli enti autorizzati e', comunque,
consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione
anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo
iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione
dell’albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni
internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto
in essere procedure di adozione senza l’aiuto di intermediari, a condizione,
pero' che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla
Commisssione stessa. In tal caso l’inerenza della spesa alla procedura
di adozione dovra' essere autocertificata dai contribuenti.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili
all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione
o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti,
al soggiorno all’estero, all’eventuale quota associativa nel caso
in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate
finalizzate all’adozione del minore. Le spese sostenute in valuta
estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo
3 della PARTE II del modello di dichiarazione;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi dei
soggetti che fruiscono del
patrocinio a spese dello Stato;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad
adempiere funzioni
presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attivita'
agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla
silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno
un quarto
dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo
di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui
la produzione stessa insiste;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice
civile dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni
due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Se le attivita' menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti,
la parte di reddito imputabile all’attivita' eccedente e' considerata reddito
d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione
I del capo II del titolo II del Tuir.
Con riferimento alle attivita' dirette alla produzione di vegetali (ad esempio,
piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare
la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie
adibita alla produz ione, occorre fare riferimento alla superficie sulla
quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non gia' a quella
coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato
per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni
svolte su non piu' di due ripiani o bancali.
Attivita' libero professionale intramuraria
In base all’art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l’attivita' intramuraria
del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie
professionali:
- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo,
odontoiatra e veterinario e altre professionalita' della dirigenza del ruolo
sanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio
sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori
che esplicano attivita' assistenziale presso cliniche ed istituti universitari
di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall’Universita';
- il personale laureato medico di ruolo in servizio
nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica
e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto privato,
degli enti ed istituti di cui all’art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono
attivita' sanitaria e degli enti pubblici che gia' applicano al proprio personale
l’istituto dell’attivita' libero-professionale intramuraria della dirigenza
del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti abbiano
adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all’art. 1, commi da 5 a 19
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro
della Sanita' 31 luglio 1997.
Ai fini dell’inquadramento nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente e' necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa
dell’attivita' libero professionale intramuraria in questione contenuta nell’art.
1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nell’art. 72 della L.
23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanita' 31 luglio
1997.
La disciplina vigente per l’attivita' libero professionale intramuraria si applica
anche ai compensi relativi alle attivita' di ricerca e consulenza stabiliti
mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere
dalle Universita' con la collaborazione di personale docente e non docente.
Resta fermo che le restanti attivita', non rientranti tra quelle svolte secondo
le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo
ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir e pertanto non possono essere dichiarati
nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE.
I compensi percepiti nel 2005, per attivita' appositamente autorizzata all’esercizio
presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.
Canone di locazione – Casi particolari
1) Se il contratto di locazione comprende oltre all’abitazione
anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita
catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unita' immobiliare la
quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone
in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare.
2) Nel caso di fabbricato riportato su piu' righi e per il
quale e' stato indicato il canone di locazione, e' necessario adottare le seguenti
modalita' di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:
- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa
quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente
maggiorata di un terzo quando l’immobile e' tenuto a disposizione) per il numero
di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365;
sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale e' presente
il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di
locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza
di piu' valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del
fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
a) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di almeno un rigo
e' indicato il codice 10 e in nessuno degli altri righi e' indicato nel campo
“Utilizzo” il codice 8:
– se il totale delle quote di rendita e' maggiore o uguale al totale delle quote
di canone di locazione il reddito del fabbricato e' pari alla quota di rendita
relativa al rigo nel cui campo “Utilizzo” (col. 2) e' stato indicato il codice
10, ridotta del 70 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
– se il totale delle quote di rendita e' minore del totale delle quote del canone
di locazione, il reddito del fabbricato e' pari alla quota del canone di locazione,
indicata con il codice 10 nel campo “Utilizzo” (col. 2), ridotta del 70% e sommata
al totale delle altre quote del canone di locazione.
Riportare l’importo cosi' determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro
RB in cui il fabbricato e' stato indicato;
b) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di almeno un rigo
e' indicato il codice 8 e in nessuno degli altri righi e' indicato nel campo
“Utilizzo” il codice 10:
– se il totale delle quote di rendita e' maggiore o uguale al totale delle quote
di canone di locazione il reddito del fabbricato e' pari alla quota di rendita
relativa al rigo nel cui campo “Utilizzo” (col. 2) e' stato indicato il codice
8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
– se il totale delle quote di rendita e' minore del totale delle quote del canone
di locazione, il reddito del fabbricato e' pari alla quota del canone di locazione,
indicata con il codice 8 nel campo “Utilizzo” (col. 2), ridotta del 30% e sommata
al totale delle altre quote del canone di locazione.
Riportare l’importo cosi' determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro
RB in cui il fabbricato e' stato indicato;
c) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di un rigo e' indicato
il codice 8 e in un altro rigo e' indicato il codice 10:
– se il totale delle quote di rendita e' maggiore o uguale al totale delle quote
di canone di locazione, il reddito del fabbricato e' pari alla somma dei seguenti
importi:
- quota di rendita relativa al rigo nel cui campo
“Utilizzo” di colonna 2 e' stato indicato il codice 10 ridotta del 70%;
- quota di rendita relativa al rigo nel cui campo
“Utilizzo” di colonna 2 e' stato indicato il codice 8 ridotta del 30%;
- totale delle altre quote di rendita (quote di
rendita relative ai righi nei quali e' stato indicato un utilizzo diverso da
8 e da 10);
– se il totale delle quote di rendita e' minore del totale delle quote del canone
di locazione, il reddito del fabbricato e' pari alla somma dei seguenti importi:
- quota di canone relativa al rigo nel cui campo
“Utilizzo” di colonna 2 e' stato indicato il codice 10 ridotta del 70%;
- quota di canone relativa al rigo nel cui campo
“Utilizzo” di colonna 2 e' stato indicato il codice 8 ridotta del 30%;
- totale delle altre quote di canone (quote di
canone relative ai righi nei quali e' stato indicato un utilizzo diverso da
8 e da 10 – ad esempio canone con utilizzo 3 o canone con utilizzo 4).
Riportare l’importo cosi' determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro
RB in cui il fabbricato e' stato indicato;
d) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di almeno un rigo
e' indicato il codice 3, oppure nel campo “Utilizzo” e' indicato il codice 1
e nello stesso rigo e' presente il canone di locazione (locazione di una parte
dell’immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righi
e' indicato nel campo “Utilizzo” il codice 8 e il codice 10:
– prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle
quote di canone di locazione;
riportare l’importo cosi' determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro
RB in cui il fabbricato e' stato indicato;
e) se in tutti i righi nei quali e' presente il canone di
locazione (colonna 5) e' indicato nel campo “Utilizzo” (colonna 2) il codice
4:
riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo
rigo del quadro RB in cui il fabbricato e' stato indicato.
Nel caso in cui e' stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo”
(colonna 2) ed il codice 1 nel campo “casi particolari” (colonna 6), i dati
di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del
reddito sopra descritto.
Si ricorda che se il fabbricato e' stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a), b), c), d) sopra descritti e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.
Canone di locazione – Determinazione della quota proporzionale
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:
Quota proporzionale del canone = canone totale x singola rendita
totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%: | 464,81 |
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: | 51,65 |
Canone di locazione totale: | 10.329,14 |
Quota del canone relativo alla abitazione: | |
10.329,14 x 464,81 | = 9.296,15 |
(464,81 + 51,65) | |
Quota del canone relativo alla pertinenza: | |
10.329,14 x51,65 | = 1.032,99 |
(464,81 + 51,65) |
Casi
particolari di compilazione della casella F1 del prospetto “Familiari a carico”
Si precisa che anche se le deduzioni per oneri di famiglia, introdotte da
quest’anno in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico, non prevedono
una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1 del
prospetto “Familiari a carico” deve, comunque, essere compilata per consentire
l’eventuale applicazione della clausola di salvaguardia.
Si illustrano, i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari di compilazione
del prospetto “Familiari a carico”:
1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2005 e da tale data sia a carico del proprio coniuge.
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore eta' anagrafica, riveste fiscalmente
per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre per i successivi
cinque mesi, ai fini delle detrazioni d’imposta previste, esso assume la veste
di “primo figlio”.
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre
utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti
del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando
il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi
(7) sino a tale data; l’altro per rappresentare la situazione del secondo periodo,
indicando il codice fiscale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed
il numero dei mesi (5) per i quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”.
2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno.
Qualora nel corso dell’anno 2005 si sia verificata una variazione della percentuale
di spettanza della deduzione (o della detrazione nel caso di applicazione della
clausola di salvaguardia), per la compilazione del prospetto “Familiari a carico”
occorre procedere come precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due
distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente
a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero
di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e nel rigo F1 relativo
al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza
(100%).
3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2005.
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso
dell’anno due deduzioni (o detrazioni nel caso di applicazione della clausola
di salvaguardia) diverse: quella relativa al primo figlio per
il periodo in cui il coniuge e' in vita e quella relativa al coniuge per il
periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto “Coniuge e familiari a carico” occorre tenere
presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell’anno,
nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale
del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo e' stato in vita (in
questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”.
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va qualificato
come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nella colonna dedicata
al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella casella percentuale
va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi corrispondenti al secondo
periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui
spetta la deduzione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va
riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta
per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2005.
Comuni ad alta densita' abitativa
Nell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unita' immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni
confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi
nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata
colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.
Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta densita' abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all’aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove e' sito l’immobile non rientri piu' nell’elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non e' piu' ammesso a fruire dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’Irpef sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui interviene la delibera del CIPE.
Contributi
ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Nel rigo RP21, possono essere indicate le erogazioni liberali
in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero
della Chiesa Cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari
e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il
sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime
e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste
e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per
i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi
fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunita'
ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche
esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunita' ebraiche italiane. Per
le Comunita' ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.
Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunita' ebraiche, i contributi annuali) e' deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.
I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale possono integrare il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal modo e' possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avra' cura di indicare, barrando la casella “Correttiva nei termini” posta nel rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.
I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell’addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovra' essere versata la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Modello 730, che verra' comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potra' essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l’anno successivo.
Si precisa che il sostituto d’imposta per i versamenti ed i rimborsi risultanti
dal Modello 730 procedera' comunque alla relativa liquidazione. Il contribuente
che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 e' tenuto, con le
avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare
integralmente l’imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalita'
e i termini di presentazione previste per il modello stesso.
Il Modello UNICO puo' essere presentato dai lavoratori dipendenti che si sono
avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui e' intervenuta la cessazione del
rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme
che risultano a credito dal prospetto di liquidazione.
In tal caso il contenuto del Modello UNICO sara' sostanzialmente analogo a quello
del Modello 730.
Si fa presente, comunque, che il credito puo' essere riportato direttamente
nella dichiarazione da presentare nell’anno successivo, quale eccedenza risultante
dalla precedente dichiarazione senza necessita' di presentare un Modello UNICO
sostitutivo. Quest’ultima procedura potra' essere seguita anche dagli eredi
che, in caso di decesso del contribuente, presentano la dichiarazione dei redditi
del deceduto in qualita' di eredi.
Correzione del
Modello UNICO nei termini
I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente gia' presentata,
provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione
interamente compilata.
In tal modo e' possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte
ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione,
non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Il contribuente deve barrare la casella “Correttiva nei termini”
posta sul
rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del
Modello UNICO.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente,
devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle
addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovra' essere versata
la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione
degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor
debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante
dalla dichiarazione precedente potra' essere indicata a rimborso, ovvero
come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate
poiché il relativo reddito e' gia' compreso in quello catastale del terreno,
le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se
vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto
titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero
dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce
il terreno cui
l’immobile e' asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti
dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici
corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura, compresi quelli di
reversibilita', o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione
dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti
esercitanti attivita' agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero
dalle persone addette all’attivita' di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve
essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie
non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture
specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero
il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1, comma
3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere
almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attivita' agricole
del soggetto che conduce il fondo relativamente all’anno 2005 deve essere superiore
alla meta' del suo reddito complessivo per il 2005, determinato senza far confluire
in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta
in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi
della citata Legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita'
agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto
del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo
precedente. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione
ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’obbligo
di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28, per i terreni ubicati in
Comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, se si tratta di terreni che
si trovano in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il
requisito di cui al presente punto e' riferito esclusivamente al soggetto che
conduce il fondo e che tale soggetto puo' essere diverso da quello che utilizza
l’immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Cosi', ad esempio,
se il fabbricato e' utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolte in agricoltura e il
fondo e' condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve
sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.
In caso di unita' immobiliari utilizzate congiuntamente da piu' persone, i
requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono
piu' unita' immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralita' devono essere
soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che piu' unita' abitative siano utilizzate da piu' persone dello stesso
nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti e' necessario che sia
rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati
per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante
oltre il primo.
Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati
per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un’autocertificazione effettuata
nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto
notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione puo'
non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di
identita' del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti.
L’autocertificazione deve attestare l’assenza di allacciamento alle reti della
energia elettrica, dell’acqua e del gas.
I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto
fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralita'
e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.
Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti
L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a
scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita', e'
riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d’imposta che spetta, da indicare nel rigo
CR8, e' necessario calcolare le imposte pagate in piu', relativamente
ai
canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno
degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del
conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di
locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
– della rendita catastale degli immobili;
– di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante invece,non e' rilevante
quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali
si e' usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comportera'
l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata
(salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile
rideterminato.
Il credito d’imposta in questione puo' essere indicato nella prima dichiarazione
dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine
ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito
d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facolta' di
presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione
sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui
fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente
credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto,
si puo' effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate
negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1995,
sempre che per ciascuna delle annualita' risulti accertata la morosita' del
conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi
nel 2005.
Credito di imposta per il riacquisto della prima casa
Il credito d’imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005
e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche
mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni
prima casa. Per l’individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla
prima casa vedere in APPENDICE la voce “Acquisto prima casa ?”;
- l’acquisto sia stato effettuato entro un anno
dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima
casa. Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato
l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino
al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni
c.d. “prima casa”) se dimostrano che alla data d’acquisto dell’immobile alienato
erano comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in
materia di acquisto della c.d. “prima casa” e tale circostanza risulti nell’atto
di acquisto dell’immobile per il quale il credito e' concesso;
- non siano decaduti dal beneficio prima casa.
L’importo del credito d’imposta e' pari all’ammontare dell’imposta di registro,
o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in
ogni caso non puo' essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta
in relazione al secondo acquisto agevolato.
Il credito d’imposta e' utilizzabile:
- in diminuzione dall’imposta di registro dovuta
sull’atto di acquisto
agevolato che lo determina;
- in diminuzione, per l’intero importo, dalle imposte
di registro, ipotecarie
e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni
dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione
del credito.
Ovvero alternativamente:
- in diminuzione dall’IRPEF;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo
di ritenute d’acconto,
di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo
caso, se il credito e' stato utilizzato solo parzialmente in compensazione,
nel rigo RN31, colonna 2, puo' essere indicata la somma residua
non compensata.
Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero
- Compilazione colonna 8 - Casi particolari
Nel caso in cui nella dichiarazione relativa ai redditi del 2003 siano stati
compilati piu' righi del quadro CR sez. I del modello UNICO Persone Fisiche
2004 (ovvero piu' righi F8 del quadro F del mod 730/2004) in quanto si erano
rese definitive imposte pagate all’estero relative a redditi prodotti in anni
diversi, e' necessario determinare, con riferimento all’anno indicato nella
colonna 2 del rigo CR, sez. I-A, della presente dichiarazione, la quota del
credito d’imposta gia' fruita nella dichiarazione relativa ai redditi dell’anno
2003.
Esempio 1
Si ipotizzi la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale
nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all’estero relative
ai redditi prodotti negli stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello
stato C, l’imposta si e' resa definitiva a dicembre 2005:
Situazione alla data di presentazione del modello UNICO/2004 | |||
Stato |
Anno di produzione del reddito | Reddito prodotto | Imposta
estera |
A | 2002 | 1.000 | 300 |
B | 2003 | 2.000 | 600 |
C | 2003 | 4.000 | (non definitiva 1200) |
Il contribuente avra' quindi compilato nella dichiarazione (mod. UNICO/ 2004)
due righi del quadro CR, sez. I, indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti
valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in
quanto non significativi ai fini dell’esempio proposto):
Rigo CR1 relativo allo Stato A
– col. 1 (Anno) 2002
– col. 2 (Reddito Estero) 1.000
– col. 3 (Imposta pagata all’estero) 300
Rigo CR2 relativo allo Stato B
– col. 1 (Anno) 2003
– col. 2 (Reddito Estero) 2.000
– col. 3 (Imposta pagata all’estero) 600
Per il reddito prodotto nello stato C il contribuente non avra', invece, compilato
alcun rigo in quanto l’imposta non si era ancora resa definitiva al
momento della presentazione della dichiarazione.
In questo caso si ipotizza che sull’intero ammontare delle imposte pagate
all’estero (300 + 600 = 900) si sia fruito per intero del relativo credito
d’imposta e che pertanto sia stato indicato tale importo nel rigo
RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004.
Come gia' ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione
del modello UNICO/2006 l’imposta estera relativa al reddito
prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente puo' fruire del
relativo credito d’imposta nella presente dichiarazione.
A tal fine deve, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo (da
CR1 a CR4) la quota di credito d’imposta gia' fruita nella dichiarazione
modello UNICO/2004 (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto
per lo stesso anno 2003 (Stato Estero B). Pertanto, nel relativo rigo CR,
oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6, 7, 10 e 11 (il cui valore
non e' significativo nel presente esempio), dovranno essere compilate le
restanti colonne come segue:
– a colonna 2 “2003”
– a colonna 3 “4.000”
– a colonna 4 “1.200”
– a colonna 8 “ 600”
Esempio 2
Con riferimento ai dati dell’esempio precedente, si ipotizzi che per l’ammontare
delle imposte pagate all’estero (300 + 600 = 900) non si sia fruito per intero
del relativo credito d’imposta e che, pertanto, sia stato indicato nel rigo
RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 un importo inferiore a 900 (ad esempio 488).
In questo caso e' necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale
si e' richiesto di usufruire del credito d’imposta nella dichiarazione modello
UNICO/2004, il relativo credito gia' utilizzato.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro CR del mod. UNICO/2004
due righi con i seguenti dati:
Modello UNICO/2004 |
Anno | Reddito estero | Imposta pagata |
Reddito |
Imposta lorda |
Rigo CR1 | 2002 | 1000 | 300 | 20.000 | 3.400 |
Rigo CR2 | 2003 | 2000 | 600 | 22.000 | 3.500 |
(rigo
RN1 col. 4 UNICO/2004) |
(rigo
RN7 col. 4 UNICO/2004) |
e' necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalita':
Reddito Estero
––––-––––––––––-–––––- x Imposta Lorda
Reddito Complessivo
Pertanto, per il primo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:
(1.000 / 20.000) x 3.400 = 170
Per il secondo rigo del quadro CR del mod. UNICO/2004 avremo:
(2.000 / 22.000) x 3.500 = 318
Si ipotizza che nel rigo RN23, col. 2, del mod. UNICO/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318)
Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello UNICO/2006 l’imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente puo' richiedere di fruire del relativo credito d’imposta nella presente dichiarazione. A tal fine e' necessario, tuttavia, indicare nella colonna 8 del relativo rigo CR la quota di credito d’imposta gia' fruita nella dichiarazione modello UNICO/2004 relativa al reddito estero prodotto nell’anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalita' sopra descritte).
- Compilazione colonna 9 - Casi particolari
Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l’imposta complessivamente
pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato
anno si e' resa definitiva parte nel corso del 2004 e parte nel corso del
2005 e nella dichiarazione del precedente anno d’imposta si e' usufruito
del credito relativo all’imposta resasi definitiva nel 2004. Per fruire nella
presente dichiarazione del credito relativo all’imposta che si e' resa definitiva
nel corso del 2005, e' necessario determinare, con riferimento al
suddetto Stato estero, la quota del credito d’imposta gia' fruita nella precedente
dichiarazione. Tale importo e' quello che dovra' essere riportato
nella colonna 9 del rigo CR.
Nel caso in cui lo scorso anno e' stato presentato il modello UNICO
2005 il dato da riportare puo' essere desunto dalla colonna 9 del rigo,
della sezione 1-A del quadro CR, relativo allo stesso Stato e allo stesso
anno di produzione del reddito, tenendo conto del limite costituito dall’imposta
netta relativa all’anno di produzione del reddito.
Invece nel caso in cui lo scorso anno e' stato presentato il modello
730/2005 fare riferimento agli esempi che seguono:
Esempio 1
La situazione seguente e' relativa ad un contribuente per il quale nel corso
del 2004 si sono rese definitive imposte pagate all’estero relative ai
redditi prodotti nel 2004 negli stati A e B e nel 2005 si sia resa definitiva
una ulteriore imposta relativa al reddito prodotto nel 2004 nello
Stato A:
Situazione alla data di presentazione del modello 730/2005 | ||||||
Imposta estera | ||||||
Stato Estero | Anno di produzione del reddito | Reddito prodotto all’estero | Imposta pagata all’estero | di cui resasi definitiva nel 2004 | di cui resasi definitiva nel 2005 | |
A | 2004 | 1.000 | 350 | 200 | 150 | |
B | 2004 | 2.000 | 600 | 600 |
Il contribuente avra' quindi compilato nel modello 730/2005 due righi F8 come di seguito indicato:
Modello 730/2005 | Stato
Estero (col. 1) |
Anno di produzione del reddito |
Imposta estera (col. 4) |
Primo rigo F8 | A | 2004 | 200 |
Secondo rigo F8 | B | 2004 | 600 |
Si ipotizza che sull’intero ammontare delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d’imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale abbia riportato nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 i seguenti valori:
Modello 730-3/2005 | Anno |
Credito |
Rigo
49 |
2004 | 800 |
In questo caso, al fine di fruire del credito per l’imposta che si e' resa definitiva nel 2005 dovra' essere riportato nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1-A del mod. UNICO/2006, l’importo di euro 200 pari al credito gia' utilizzato nella precedente dichiarazione relativo al medesimo Stato e desumibile dalla colonna 4 del rigo F8 (imposta estera) del mod. 730/2005.
Esempio 2
Con riferimento ai dati dell’esempio precedente, si ipotizza che per l’ammontare
delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600
= 800) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d’imposta e
che, pertanto, il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale abbia indicato
nel rigo 49 del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a
800 (ad esempio 540).
In questo caso e' necessario individuare, per ogni imposta estera per la
quale si e' richiesto di usufruire del credito d’imposta nella precedente dichiarazione,
il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato
l’assistenza fiscale lo scorso anno.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005
due righi F8 con i seguenti dati:
Modello 730/2005 |
Stato estero | Anno | Reddito
estero |
Imposta
|
Reddito |
Imposta lorda |
Primo rigo F8 | A | 2004 | 1500 | 200 | 20.000 | 3.400 |
Secondo rigo F8 | B | 2004 | 2000 | 600 | 20.000
(rigo 6 mod. 730-3/2005) |
3.500 (rigo 12 mod. 730-3/2005) |
al fine di individuare l’importo entro il quale ha usufruito del credito d’imposta, e' necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalita':
Reddito Estero
––––-––––––––––-–––––- x Imposta Lorda
Reddito Complessivo
Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(1.500/20.000) x 3.400 = 255 credito usufruito pari a 200
Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(2.000/20.000) x 3.400 = 340 credito usufruito pari a 340
Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 540 (pari a 200 + 340).
Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva,
entro la data di presentazione del modello UNICO/2006, l’imposta estera relativa
al reddito prodotto nello stato A, pari a euro 150, il contribuente puo' richiedere
di fruire del relativo credito d’imposta nella presente dichiarazione. A tal
fine deve indicare nella colonna 9 del rigo CR della sezione 1-A di questo modello
la quota di credito d’imposta gia' fruita nella precedente dichiarazione relativa
al reddito estero prodotto
nell’anno 2004 nello Stato estero A e pari a euro 200 (determinata con le modalita'
sopra descritte).
Esempio 3
Con riferimento ai dati dell’esempio precedente, si ipotizza che per l’ammontare
delle imposte resesi definitive nel corso del 2004 (200 + 600 = 800) non sia
stato riconosciuto per intero il relativo credito d’imposta e che, pertanto,
il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale abbia indicato nel rigo 49
del mod. 730-3/2005 un credito utilizzato inferiore a 800 ( ad esempio 510).
In questo caso e' necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale
si e' richiesto di usufruire del credito d’imposta nella precedente dichiarazione,
il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale
lo scorso anno.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2005
due righi F8 con i seguenti dati:
Modello 730/2005 |
Stato estero | Anno | Reddito
estero |
Imposta
|
Reddito |
Imposta lorda |
Primo rigo F8 | A | 2004 | 1000 | 200 | 20.000 | 3.400 |
Secondo rigo F8 | B | 2004 | 2000 | 600 | 20.000
(rigo 6 mod. 730-3/2005) |
3.400 (rigo 12 mod. 730-3/2005) |
al fine di individuare l’importo entro il quale ha usufruito del credito d’imposta, e' necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalita':
Reddito Estero
––––-––––––––––-–––––- x Imposta Lorda
Reddito Complessivo
Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(1.000 / 20.000) x 3.400 = 170 credito usufruito pari a 170
Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2005 avremo:
(2.000 / 20.000) x 3.400 = 340 credito usufruito pari a 340
Si ipotizza pertanto che nel rigo 49 del 730-3/2005 sia stato indicato 510 (pari a 170 + 340).
Con riferimento alla situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva,
entro la data di presentazione del modello UNICO/ 2006, l’imposta estera relativa
al reddito prodotto nello Stato A,
pari a euro 150, il contribuente puo' richiedere di fruire del relativo credito
d’imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare
nella colonna 9 del rigo CR della sezione I-A di questo modello
la quota di credito d’imposta gia' fruita nella precedente dichiarazione
relativa al reddito estero prodotto nell’anno 2004 nello Stato
estero A e pari a euro 170 (determinata con le modalita' sopra descritte).
Tuttavia, con riferimento allo Stato A, essendo stato gia' riconosciuto
il massimo credito spettante nella precedente dichiarazione
dei redditi (il limite derivante dalla quota di imposta lorda pari a euro
170 e' inferiore all’imposta pagata all’estero pari a euro 200), per l’
imposta resasi definitiva nel 2005 di euro 150 non sara' possibile fruire
di ulteriore credito; pertanto in questo caso il relativo rigo del quadro
CR puo' non essere compilato.
Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati dal sostituto di imposta
Se il contribuente che nel 2005 si e' avvalso dell’assistenza fiscale non
ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano,
(in quanto e', poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza
delle ritenute o per altre cause), potra' portare tali crediti in diminuzione
dall’IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a
causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF puo' essere portato in
diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.
L’importo spettante da indicare al rigo RN25 per il credito
IRPEF e' indicato al punto 14 del CUD 2006 o al punto 21 del CUD 2005.
Deduzione per l’abitazione principale - Casi particolari
La deduzione per l’abitazione principale deve essere calcolata in modo particolare
nei seguenti casi:
- l’abitazione principale e' stata utilizzata anche
come luogo di esercizio dell’attivita' d’impresa o dell’arte e professione;
- la percentuale di possesso relativa all’abitazione
principale e' variata nel corso dell’anno;
- l’immobile e' stato utilizzato come abitazione
principale solo per una parte dell’anno ed e' locato per la rimanente parte;
- l’immobile e' utilizzato come abitazione principale
e una parte e' locata.
Ecco i dettagli caso per caso:
1. L’abitazione principale e' utilizzata come luogo di esercizio dell’attivita'
di impresa o dell’arte e professione
Se l’abitazione principale e' utilizzata anche come luogo di esercizio dell’attivita'
di impresa o dell’arte e professione, la deduzione spettante, deve essere ridotta
del 50 per cento.
2. La percentuale di possesso relativa all’abitazione principale e'
variata nel corso dell’anno
Se nel corso dell’anno e' variata la percentuale di possesso relativa all’abitazione
principale, la deduzione spettante e' pari alla somma degli imponibili
indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.
3. L’immobile e' stato utilizzato come abitazione principale solo
per una parte dell’anno ed e' locato per la rimanente parte
In caso di unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale solo
per una parte dell’anno e nella rimanente parte concessa in locazione,
la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo
come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il
confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5, l’unita' e'
assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.
4. L’immobile e' utilizzato come abitazione principale e una parte
e' locata
In caso di unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale e della
quale una parte e' concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota
di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita
di colonna 1 e l’importo di colonna 5, l’unita' e' assoggettata a tassazione
sulla base della rendita catastale.
Deduzione per la progressivita' dell’imposizione
- Determinazione della deduzione teorica
Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione teorica.
Esempio 1
Contribuente che ha percepito nel corso dell’anno sia redditi di lavoro dipendente
che redditi di pensione:
– redditi di pensione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005;
– redditi di lavoro dipendente dal 1 ottobre al 31 dicembre 2005.
Poiché per il periodo ottobre-dicembre 2005 (giorni 92) sono stati percepiti
contemporaneamente sia redditi di lavoro dipendente che redditi di pensione,
per tale periodo risultera' piu' favorevole avvalersi dell’ulteriore deduzione
per lavoro dipendente essendo di importo piu' elevato.
Pertanto determinate le ulteriori deduzioni come segue:
– ulteriore deduzione
per lavoro dipendente = |
4.500 | X 92 | = 1.134,25 |
365 |
– ulteriore deduzione
per pensione = |
4.000 | X 273 | = 2.991,78 |
365 |
L’ammontare complessivo della deduzione teorica e' uguale a:
3.000 (deduzione base) + 1.134,25 (lavoro dipendente) + 2.991,78 (pensione) = 7.126,03
Si ricorda che i giorni di lavoro dipendente (92) e di pensione (273) ai quali vanno rapportate le ulteriori deduzioni devono essere quelli indicati nel rigo RC6 del quadro RC.
Esempio 2
Contribuente che ha percepito nel corso dell’anno sia redditi di lavoro dipendente
che redditi di lavoro autonomo:
– redditi di lavoro dipendente dal 1 gennaio al 31 marzo 2005 (90 giorni);
– redditi di lavoro autonomo,
non essendo cumulabile l’ulteriore deduzione per lavoro dipendente con quella
di lavoro autonomo e' utile confrontare gli importi delle due deduzioni.
Ulteriore deduzione
per lavoro dipendente |
= 4.500 | X 90 | = 1.109,59 |
365 |
Ulteriore deduzione per lavoro autonomo = 1.500
Essendo in questo caso piu' conveniente avvalersi della deduzione prevista per i redditi di lavoro autonomo, l’ammontare complessivo della deduzione teorica e' uguale a:
3.000 (deduzione base) + 1.500 (lavoro autonomo) = 4.500
- Determinazione della deduzione effettivamente spettante
Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione della deduzione effettivamente spettante.
Esempio 1
Contribuente con la seguente situazione:
Redditi
di lavoro dipendente (giorni 365) |
= 25.000 |
Redditi diversi |
= 4.000 |
Abitazione principale | = 500 |
Reddito complessivo (RN1 col. 2) | = 29.500 |
Deduzione per abitaz. principale (RN2) | = 500 |
Oneri deducibili (RN3) | = 1.000 |
Deduzione teorica (3.000 + 4.500) | = 7.500 |
coefficiente di deducibilita' =
26.000 + 7.500 + 500 + 1.000 – 29.500 | = 5.500 | = 0,2115 |
26.000 | 26.000 |
Deduzione effettivamente spettante che dovete riportare nel rigo RN4:
7.500 X 0,2115 = 1.586
Esempio 2
Contribuente con la seguente situazione:
Redditi
di lavoro autonomo |
= 30.000 |
Redditi diversi |
= 3.000 |
Abitazione principale | = 500 |
Reddito complessivo (RN1 col. 2) | = 33.500 |
Deduzione per abitaz. principale (RN2) | = 500 |
Oneri deducibili (RN3) | = 1.000 |
Deduzione teorica (3.000 + 1.500) | = 4.500 |
coefficiente di deducibilita' =
26.000 + 4.500 + 500 + 1.000 – 33.500 | = - 1.500 | = – 0,0576 |
26.000 | 26.000 |
Essendo negativo il valore del coefficiente di deducibilita', la deduzione spettante e' pari a zero e pertanto non dovete indicare alcun importo nel rigo RN4.
Esempio 3
Contribuente con la seguente situazione:
Redditi
di pensione (giorni 365) |
= 8.000 |
Abitazione principale | = 500 |
Reddito complessivo (RN1 col. 2) | = 8.500 |
Deduzione per abitaz. principale (RN2) | = 500 |
Oneri deducibili (RN3) | = 1.100 |
Deduzione teorica (3.000 + 4.000) | = 7.000 |
coefficiente di deducibilita' =
26.000 + 7.000 + 500 + 1.100 – 8.500 | = 26.100 | = 1,0038 |
26.000 | 26.000 |
Essendo il valore del coefficiente di deducibilita' maggiore di uno, la deduzione teorica spetta per intero; riportate euro 7.000 nel rigo RN4.
Detrazioni per figli e altri familiari a carico nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia
Si propongono di seguito alcuni esempi relativi alla determinazione delle detrazioni per figli e altri familiari a carico.
Esempio 1
Contribuente con due figli ed un altro familiare a carico, tutti al 100% per
12 mesi, con coniuge non a carico e reddito complessivo di euro 42.000,00. Il
secondo figlio e' di eta' inferiore ai tre anni per 6 mesi
avendo compiuto tre anni nel mese di giugno 2005.
Detrazione
spettante per il primo figlio |
303,68 |
Detrazione spettante per il secondo figlio 336,73 + 61,98 | = 398,71 |
Detrazione spettante per altro familiare | 303,68 |
Totale detrazione da riportare nel rigo
RNB dello schema presente nella “Guida alla clausola di salvaguardia” (303,68 + 398,71 + 303,68) |
1.006,00 |
Esempio 2
Contribuente con coniuge e due figli a carico, rimasto vedovo nel corso del
mese di luglio 2005 avente un reddito complessivo di euro 25.000,00. Il secondo
figlio e' di eta' inferiore ai tre anni per tutto l’anno
2005.
1) Detrazione
spettante per il coniuge (gennaio-luglio) 7/12 di 496,60 |
289,68 |
2) Detrazione spettante per il primo
figlio (gennaio-luglio) 7/12 di 516,46 |
301,27 |
3) Detrazione spettante per il primo
figlio (agosto-dicembre) 5/12 di .......... |
.......... |
Per determinare l’importo di quest’ultima detrazione, relativa al periodo agosto-dicembre, dovete eseguire il seguente confronto:
detrazione
prevista per il coniuge 5/12 di 496,60 |
206,92 |
detrazione prevista per il figlio 5/12 di 516,46 | 215,19 |
Potrete, quindi, fruire della detrazione piu' favorevole pari a | 215,19 |
4) Detrazione spettante per il secondo figlio | 516,46 |
Totale detrazione da riportare nel rigo
RNA dello schema presente nella “Guida alla clausola di salvaguardia” e' pari a 289,68 arrotondata a |
290,00 |
Totale detrazione da riportare nel rigo
RNB dello schema presente nella “Guida alla clausola di salvaguardia” (301,27 + 215,19 + 516,46) |
1.033,00 |
Esempio 3
Contribuente con reddito complessivo di euro 45.000,00, con coniuge non a carico
e con due figli: il primo e' disabile ed e' a carico al 50% per 12 mesi, il
secondo nato nel mese di maggio 2005 e' a carico
al 100%.
1) Detrazione
spettante per il primo figlio 50% di 774,69 |
387,35 |
2) Detrazione spettante per il secondo
figlio 8/12 di 336,73 + 8/12 di 123,95 |
307,12 |
Totale detrazione da riportare nel rigo
RNB dello schema presente nella “Guida alla clausola di salvaguardia” (387,35 + 307,12) |
694,00 |
Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente
In caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell’eredita' giacente, dall’amministratore dell’eredita' devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalita' di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il riquadro “Erede, curatore fallimentare o dell’eredita' o altro dichiarante diverso dal contribuente” per indicare le generalita' del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attivita' d’impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l’attivita' del deceduto, deve presentare, in qualita' di erede, un’autonoma dichiarazione unificata per conto di quest’ultimo, utilizzando i quadri dei redditi, dell’IVA e del Modello 770/2006 ORDINARIO relativi al soggetto deceduto.
Il dichiarante che prosegue, invece, in qualita' di erede, l’attivita' esercitata dal deceduto, puo' comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell’IRAP, dell’IVA e del Modello 770/2006 ORDINARIO anche i quadri necessari all’esposizione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto e quelli del Modello 770/2006 ORDINARIO che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l’obbligo di presentare un’autonoma dichiarazione ai soli fini dell’IRPEF e dell’IRAP del soggetto deceduto.
Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalita':
a. nel riquadro “Stato civile” del contribuente
barrare la casella:
6 nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede
per il
deceduto; in tal caso nel campo “data” presente nella sezione
“Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri” del frontespizio
indicare il giorno, il mese e l’anno del decesso;
7 nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale
per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualita'
di rappresentante per i beni sequestrati;
8 nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi
dei
figli minori esclusi dall’usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE,
voce “Usufrutto legale”).
b. nella casella “Codice carica” relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla qualifica rivestita, rilevabile dalla seguente tabella che e' comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificita' di ogni singolo modello.
Codice di carica | |
1 | Rappresentante
legale, negoziale o di fatto, socio amministratore |
2 | Rappresentante di
minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredita' giacente, amministratore di eredita' devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacita' di agire |
3 | Curatore fallimentare |
4 | Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) |
5 | Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualita' di rappresentante dei beni sequestrati |
6 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente |
7 | Erede |
8 | Liquidatore (liquidazione volontaria) |
9 | Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione
ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, societa' beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della societa' beneficiaria (scissione) o della societa' risultante dalla fusione o incorporazione |
10 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 |
11 | Soggetto esercente l’attivita' tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita |
12 | Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) |
13 | Amministratore di condominio |
14 | Soggetto che sottoscrive la dichiarazione
per conto di una pubblica amministrazione |
15 | Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione |
Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto
di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell’art.
540 del c.c.
Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze
della casa adibita ad abitazione principale.
Domicilio fiscale diverso dalla residenza
Il domicilio fiscale non coincide con la residenza anagrafica nei seguenti casi:
1. Variazione del Comune di residenza da meno di 60 giorni
La variazione del Comune di residenza comporta la variazione del domicilio fiscale
e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si e' verificata.
Pertanto, se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi
meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica va indicata la nuova
residenza barrando la casella 1 nel riquadro “Residenza anagrafica”.
2. Variazione di domicilio fiscale conseguente a provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate
Se il domicilio fiscale e' stato attribuito con provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate barrare la casella 2 nel riquadro “Residenza anagrafica”
e indicare nello spazio relativo ai dati di residenza il domicilio risultante
dal provvedimento.
Si rammenta che il provvedimento ha effetto dal periodo d’imposta successivo
a quello in cui e' stato notificato al contribuente.
Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione
Si ricorda che la scelta tra l’utilizzo in compensazione o il rimborso delle
eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione utilizzando
la colonna 3 “Credito di cui si chiede il rimborso” o la colonna
4 “Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione“ del
quadro RX sezione I.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l’utilizzo
in
compensazione.
Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e
non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non
e' presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, puo' chiedere
il
rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero,
non presenta la dichiarazione, puo' comunque indicare il credito in
questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se, invece, nell’anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare
il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede
di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato
che lo stesso non sia stato gia' disposto.
I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:
1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura
Soggetti che, esercitando una attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione,
ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o,
comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato
un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi
commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento
di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste
estorsive, l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n.
44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli
adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo,
con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione
della dichiarazione annuale.
2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM
Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali
l’art. 1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge
n. 111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini
relativi ai versamenti dell’IRPEF, dell’imposta sul patrimonio netto
dell’impresa, dell’IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo.
Ai sensi dell’art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il
versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere
effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti
definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le
imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi
il credito vantato.
3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni
comuni della provincia di Catania, interessati dall’eruzione del vulcano Etna
verificatasi a partire dal 29 ottobre 2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria
nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 14 novembre
2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) sono stati sospesi dal
29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 dallo stesso decreto. Detti termini,
prorogati al 31 marzo 2005 dall’articolo 4, c.2, della ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n.
3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004), sono stati ulteriormente
prorogati al 15 dicembre 2005 dall’art. 1, c. 1, del D.M. 17 maggio
2005 (G.U. n. 118 del 23 maggio 2005).
4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni
comuni
delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall’evento sismico
verificatosi in data 31 ottobre 2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria
nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre
2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002
(G.U. n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n.
16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal
31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al
30 giugno 2003 dall’art. 18 della ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004
dall’art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
settembre 2003, n. 3308 (G.U. n. 213 del 13 settembre 2003) e,
infine, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 4, c.1, della ordinanza
del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354 (G.U.
n. 112 del 14 maggio 2004) (indicare il codice 4).
5 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni
comuni
della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre
2004
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria
nei confronti dei soggetti individuati dal decreto 30 novembre
2004 (G.U. n. 287 del 7 dicembre 2004) sono stati sospesi dal 24
novembre 2004 al 21 dicembre 2004 dallo stesso decreto ministeriale
e successivamente prorogati al 30 novembre 2005 dal decreto
21 dicembre 2004 (G.U. n.303 del 28 dicembre 2004), per
i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto
21 dicembre 2004.
6 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
Nell’ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non
previste nei codici precedenti dovra' indicare nell’apposita casella il
codice 6.
Nei casi di inagibilita' per accertato degrado fisico (immobili diroccati,
pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica
(non superabile con interventi di manutenzione) e' possibile attivare una procedura
catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l’ordinaria
destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento
catastale.
Tale procedura consiste nell’inoltro all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio
Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell’attestazione
degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31
gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia e' stata prodotta e per gli
anni successivi. Cio', naturalmente, a condizione che l’unita' immobiliare non
sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad
indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare
nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall’Ufficio del Territorio (ex
Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito
di dette unita' immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i
criteri ordinari.
L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora
l’immobile e' distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e cio'
risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilita'
totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento calamitoso si sia
verificato nel corso del 2005 e' necessario compilare due righi per lo stesso
immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamita', ed un altro
per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilita'
dell’immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella di colonna
7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.
Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale
Il titolare dell’impresa agricola individuale, esercente attivita' agricole
indicate all’articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle
comunioni tacite familiari di cui all’art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e
delle societa' di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad indicare
nel quadro RA l’intero reddito agrario del terreno dove viene
svolta l’attivita' agricola e l’eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota
del reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalita'
previste dall’art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa
deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto
risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e l’eventuale quota
di spettanza del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l’intero periodo
d’imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell’impresa inoltre, utilizzando il quadro RS
del Fascicolo 3, provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari
partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta
dal predetto atto di costituzione dell’impresa familiare. Deve inoltre attestare,
in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita'
del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente,
nel periodo d’imposta.
Gli altri componenti l’impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano
nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente
il 49 per cento, e nel quadro RA l’eventuale quota di spettanza del reddito
dominicale.
Il titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria
deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l’eventuale
quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve indicare il 50 per cento
del reddito agrario nel quadro RH e l’eventuale quota spettante del reddito
dominicale nel quadro RA.
Indennita' e somme erogate dall’INPS o da altri Enti
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle piu' frequenti indennita'
e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall’INPS o da altri Enti direttamente
o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilita';
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio
nell’edilizia e nell’agricoltura,
ecc.);
- malattia;
- maternita' ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.
Le indennita' e somme gia' assoggettate a tassazione dal datore di lavoro
non vanno, autonomamente, dichiarate.
Lavori socialmente utili agevolati
L’articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per
i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto
l’eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione di
vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro
9.296,22.
Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ai sensi
dell’art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l’aliquota prevista per il primo
scaglione di reddito sull’importo che eccede euro 3.098,74.
Per determinare correttamente l’importo del reddito complessivo da riportare
nella colonna 2 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:
1 Reddito
Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute |
,00 |
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5 | ,00 |
3 Differenza Rigo 1 – Rigo 2 |
,00 |
4 Deduzione per abitazione principale e relative pertinenze |
,00 |
5 Differenza Rigo 3 – Rigo 4 |
,00 |
Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato
nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute”; riportate nel rigo
2 l’importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC.
Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza nel rigo
3.
Nel rigo 4 riportate l’importo della Deduzione per abitazione principale e per
le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.
Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.
A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) e' di importo superiore
a euro 9.296,22, e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito
Complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro
RN e' quello calcolato nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle
ritenute” (riportato nel rigo 1).
L’importo delle ritenute da indicare nel rigo RN21 colonna 2 del
quadro RN e' pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando
lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute.
L’importo dell’addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato
nel rigo RC14 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali
trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3,
colonna 3, del quadro RV.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento
alle istruzioni contenute nella “Guida alla clausola di salvaguardia”,
presente dopo l’APPENDICE, per l’individuazione della detrazione
per lavoro dipendente spettante va considerato l’importo di
colonna 2 del rigo RC5 del quadro RC.
B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) e' di importo
pari o inferiore a euro
9.296,22, e pertanto fruite del regime agevolato, l’importo del Reddito
Complessivo da indicare nella colonna 2 del rigo RN1 e' quello
indicato nel rigo 3.
L’importo delle ritenute da riportare nel rigo RN21 colonna 2 del
quadro RN e' pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello
“Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” e quello che avevate
indicato al rigo RC13 del quadro RC.
L’importo dell’addizionale regionale indicato nel rigo RC14 del quadro
RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.
Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e con riferimento
alle istruzioni contenute nella “Guida alla clausola di salvaguardia”,
presente dopo l’APPENDICE, per l’individuazione della detrazione
per lavoro dipendente spettante va considerato l’importo di
colonna 2, del rigo RC5, diminuito dell’importo indicato nella colonna
1 dello stesso rigo.
Casi particolari - CUD 2006 conguagliato
In presenza di un CUD 2006 che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente
anche redditi per lavori socialmente utili:
- se non si e' usufruito del regime agevolato (come
specificato nelle annotazioni) indicare nel rigo RC10 le ritenute risultanti
al punto 5 del CUD 2006 e nel rigo RC11 l’addizionale regionale risultante al
punto 6 del CUD 2006;
- se si e' usufruito del regime agevolato indicare:
– nei righi RC10 e RC11 le ritenute Irpef e l’Addizionale regionale risultanti
rispettivamente dai punti 5 e 6 del CUD 2006 diminuiti delle ritenute Irpef
e dell’Addizionale regionale relative ai lavori socialmente utili indicate nelle
annotazioni;
– nei righi RC13 e RC14 rispettivamente le ritenute Irpef e l’Addizionale regionale
relative a lavori socialmente utili risultanti dalle annotazioni del CUD.
Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo
Il decreto legge n. 240 del 13 settembre 2004 ha previsto agevolazioni
fiscali per i proprietari di immobili locati a soggetti in condizioni di disagio
abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano,
o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o portatori
di handicap gravi e che inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti
ad accedere
alla locazione di una nuova unita’ immobiliare;
b) siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva
di rilascio
ai sensi dell’art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successivi differimenti e proroghe;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti
dal Ministero
dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi
differimenti e proroghe.
In particolare, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo
8,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, ai proprietari
che concedono in locazione immobili:
– ad enti locali con contratti di locazione, della durata fino a due anni
non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei
sopra citati soggetti disagiati.
Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da
contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario
della concessione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali
e' comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico
del contratto, fatto salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti (art.
2, c. 3, D.L. 240/2004);
– ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione della durata
di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di
esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 6, D.L. 240/2004).
Inoltre, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8, comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando
al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito
imponibile, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, ai proprietari
che concedono in locazione immobili:
– ad enti locali con contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile
di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti,
per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti. Per tali contratti
il canone e' stabilito secondo le modalita' previste dagli accordi definiti
in sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431
del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova
l’alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 4, D.L. 240/2004);
– ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione di durata
triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo
delle parti contraenti. Per tali contratti il canone e' stabilito secondo le
modalita' previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma
3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni,
vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione
(art. 2, c. 5, D.L. 240/2004).
Modello UNICO - Casi particolari
Cessazione attivita'
I contribuenti che hanno cessato l’attivita' nel corso del 2005 sono tenuti
alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni
che, in relazione al reddito derivante dall’esercizio di attivita' di impresa
o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell’anno.
Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono compilare alcuni quadri del Modello UNICO Persone Fisiche.
I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2006 devono, altresi',
presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2006:
- il quadro RM del Mod. UNICO/2006 Persone
fisiche:
– se hanno percepito nel 2005 redditi di capitale di fonte estera sui quali
non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla
normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia
stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996,
n. 239 e successive modificazioni;
– se hanno percepito nel 2005 indennita' di fine rapporto da soggetti che non
rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
– se nel 2005 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai
sensi dell’art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell’imposta
sostitutiva del 4% sull’importo rideterminato,
indipendentemente dalla cessione del terreno;
– se nel 2005 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per
i quali e' dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell’art. 7,
commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;
- il quadro RT del Mod. UNICO/2006 Persone
fisiche:
– se nel 2005 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate
ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per
il regime amministrato o gestito.
Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti
che nel 2005 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni
qualificate e/o non qualificate e perdite relative
ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria
ed intendono riportarle negli anni successivi;
– se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della
legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il modulo RW, se nel 2005 hanno
detenuto investimenti all’estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria
per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da
e verso l’estero,
attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare
complessivo superiore a euro 12.500,00.
Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella “Dichiarazione
integrativa” posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2006.
Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri Modelli
UNICO 2006 effettuano la comunicazione allegando il quadro AC del Modello UNICO
2006, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi
di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere presentato
unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2006, con le modalita' e i termini
previsti per la presentazione di tale modello.
Venditori “porta a porta”
Gli incaricati di vendite a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta, che non hanno conseguito redditi per i quali siano obbligati alla presentazione della dichiarazione, possono presentare la dichiarazione unificata solo se, oltre alla dichiarazione ai fini dell’IVA, hanno scelto di includere la dichiarazione dei sostituti d’imposta all’interno della dichiarazione unificata 2006. Infatti, tali contribuenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell’IRAP.
Eredi di contribuenti
Vedere in questa APPENDICE la voce “Dichiarazione
presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente“.
Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio
In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall’imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo, non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali
compete la predetta detrazione, sono i seguenti:
a. interventi di manutenzione ordinaria, cioe' quelli che riguardano
opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b. interventi di manutenzione straordinaria, cioe' le opere
e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari
e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
d’uso;
c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioe'
quelli rivolti
ad assicurare le funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioe' quelli rivolti
a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Al fine di usufruire della detrazione e' necessario che il contratto di mutuo
– cosi' come definito dall’art.1813 del c.c. – sia stato stipulato nel 1997
con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio
che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale
che secondaria, ma anche unita' immobiliari adibite ad usi diversi (box,
cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano
posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto
degli
adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l’attivita' edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito,
cambiali ipotecarie, ecc. La detrazione in questione puo' coesistere con quella
prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto
o la costruzione di unita' immobiliari utilizzate come abitazione principale
e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprieta' del contribuente,
anche per quelli di proprieta' di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base
di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.
L’art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell’art.1, comma
4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione
e' necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta
degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
- quietanze di pagamento degli interessi passivi
relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti
che lo stesso e' stato stipulato
per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante l’effettivo
sostenimento delle
spese di realizzazione degli interventi medesimi.
Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli
interessi calcolati
sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento,
nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di
recupero per la cui realizzazione e' stato stipulato il contratto di mutuo.
Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate
spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che
si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.
Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si e' fruito della detrazione
e' necessario che vengano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a
tassazione separata.
Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale e' variata la destinazione
Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, se nel corso dell’anno e' variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su
un importo massimo di euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo,
alle seguenti condizioni:
- che l’unita' immobiliare sia stata adibita ad
abitazione principale alla
data dell’8 dicembre1993;
- che nella rimanente parte dell’anno 1993, e negli
anni successivi, il
contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi
da quelli di lavoro.
Se nel corso dell’anno l’immobile non e' piu' utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l’acquisto di tale abitazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio1993 la detrazione spetta,
su un importo massimo complessivo di euro 3.615,20, se sussistono le seguenti
condizioni:
- l’unita' immobiliare e' stata adibita ad abitazione
principale entro sei mesi dall’acquisto (ovvero entro l’8 giugno 1994 per i
soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001
entro un anno;
- l’acquisto e' avvenuto nei sei
mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo ovvero, a
decorrere dal 2001 entro un anno.
Se nel corso del 2005 l’immobile non e' piu' stato utilizzato come abitazione
principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell’intera
misura.
Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale
L’articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica” ha disposto l’inserimento del
comma 1-ter nell’art. 13-bis (oggi art. 15) del Tuir approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza
del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo
non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi
passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro
dell’Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1°
gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unita' immobiliare
da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal
fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente puo'
attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato
nei registri anagrafici.
Per costruzione di unita' immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati
in conformita' al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova
costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art.
31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione e' necessario che vengano
rispettate le seguenti condizioni:
– l’unita' immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente
o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
– il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi,
alla data di inizio dei lavori di costruzione;
– l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal
termine dei lavori di costruzione;
– il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avra' il possesso
dell’unita' immobiliare a titolo di proprieta' o di altro diritto reale.
Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora
abituale nell’immobile destinato ad abitazione principale non e' richiesta per
il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle
Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente
dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.
La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi
oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti
di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del c.c., dal 1°
gennaio 1998 e limitatamente all’ammontare di essi riguardante l’importo
del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione
dell’immobile.
In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo,
il limite di euro 2.582,28, si riferisce all’ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione e' cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi
relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale
di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo
di durata dei lavori di costruzione dell’unita' immobiliare, nonché per
il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in cui l’immobile non e' piu' utilizzato per abitazione principale.
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unita' immobiliare
entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta
la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso e' dalla data di conclusione
dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione
dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unita' immobiliare
da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto
dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia
edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilita'
di proroga); in tal caso e' da tale data che inizia a decorrere il termine per
la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente
all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative
richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione
non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula
del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo
non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta
degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi
passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal
quale risulti che lo stesso e' assistito da ipoteca e che e' stato stipulato
per
la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e
le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione
dell’immobile stesso.
Le condizioni e modalita' applicative della detrazione in questione appena
illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999
(G.U. 8 settembre 1999, n. 211).
Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell’immobile. Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si e' fruito della detrazione e' necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.
Oneri per forme pensionistiche complementari e individuali
Se avete un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 e siete fiscalmente
a carico di un familiare, non dovete compilare il rigo RP24.
In questo caso, infatti, il vostro reddito imponibile e' pari a zero per la
fruizione della deduzione di euro 3.000 prevista per qualunque tipologia di
reddito. Pertanto, le somme versate alle forme di previdenza complementare possono
essere portate in deduzione dal reddito del familiare che le ha sostenute e
di cui siete fiscalmente a carico.
Se invece non siete un soggetto fiscalmente a carico di altri, per la compilazione
del rigo RP24 e' necessario utilizzare il seguente prospetto
seguendo
le istruzioni di seguito riportate.
PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP24 | |||
CASELLA | IMPORTO | ||
1 | Codice | ||
2 | Somme versate alle forme di previdenza per familiari a carico | ||
3 | Totale contributi e premi versati comprensivi di quanto indicato alla casella 2 | ||
4 | Contributi esclusi dall'imponibile dal proprio datore di lavoro (punto 28 del CUD 2006) | ||
5 | T.F.R. destinato al fondo (punto 30 del CUD 2006) | ||
6 | Contributi versati nel 1999 dai vecchi iscritti ai vecchi fondi | ||
7 | Reddito Complessivo (rigo RN1 col. 2) | ||
8 | Redditi di lavoro dipendente con TFR | ||
9 | Altri redditi (7 - 8) | ||
10 | Tetto massimo | ||
11 | Deduzione massima | ||
12 | Quota personale massima | ||
13 | Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente con TFR | ||
14 | Limite reddituale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente con TFR | ||
15 | Limite reddituale complessivo | ||
16 | Quota personale deducibile | ||
17 | Tetto massimo familiare | ||
18 | 1ª Casella di calcolo per la quota familiare | ||
19 | 2ª Casella di calcolo per la quota familiare | ||
20 | Quota familiare |
- La casella 1 e' riservata all’individuazione
di situazioni particolari per le quali sono previsti differenti limiti di deducibilita'
rispetto a quelli ordinari.
A tal fine, indicare in questa casella uno dei seguenti codici:
1 per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme
pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in
vigore della legge n. 421 del 1992 (cosiddetti vecchi iscritti a vecchi fondi);
2 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le
quali e' stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di
riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
3 – per i soggetti per i quali non sia stato istituito un fondo
di previdenza negoziale (ad esempio fondi pensione previsti da contratti collettivi
nazionali di lavoro) o, sebbene istituito, non sia ancora
operante dopo 2 anni;
– per i soggetti per i quali non e' previsto l’istituto del TFR (ad es. i dipendenti
pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 che non hanno esercitato l’opzione
per il TFR o i collaboratori coordinati e continuativi);
– per i soggetti iscritti a fondi di previdenza negoziale la cui fonte istitutiva
sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.
4 per i lavoratori dipendenti che in presenza di un fondo negoziale
non hanno ritenuto di aderirvi, ovvero in caso di fondo negoziale istituito
ma non operativo nel biennio.
La casella 1 non deve essere compilata dai contribuenti che non rientrano nei casi contraddistinti dai precedenti codici.
Qualora nel corso dell’anno si siano verificate piu' situazioni riconducibili a diversi codici o una situazione codificata ed altre non codificate (in presenza di CUD 2006 conguagliato, tale ipotesi e' evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8 della Sezione “Dati generali” del CUD 2006), vedere in Appendice la voce “Previdenza complementare – casi particolari”.
- Nella casella 2 indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per le quali si richiede la deduzione; qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro, indicare in questa casella l’importo, rilevabile dalle annotazioni del CUD 2006, per il quale non e' stata riconosciuta la deduzione in quanto non escluso dai redditi di lavoro dipendente.
- Nella casella 3 indicare il
totale dei contributi e premi versati, comprensivi dell’importo della casella
2, per i quali si richiede la deduzione.
In particolare, devono essere inserite in questo punto:
– le somme versate alle forme pensionistiche individuali;
– le somme versate alle forme pensionistiche complementari non escluse dal reddito
di lavoro dipendente da parte del sostituto e indicate nel punto 29 del CUD
2006 o nel punto 27 del CUD 2005;
– le somme versate nell’interesse dei familiari a carico gia' indicate nella
casella 2.
- Nella casella 4 riportare l’importo indicato nel punto 28 del CUD 2006 o nel punto 26 del CUD 2005 (contributi esclusi dall’imponibile).
- Nella casella 5 riportare l’importo indicato nel punto 30 del CUD 2006 o nel punto 28 del CUD 2005 (T.F.R. destinato al fondo).
- Nella casella 6 riportare l’importo dei contributi versati nel 1999 da parte dei c.d. vecchi iscritti ai vecchi fondi desumibile dalla certificazione rilasciata dal fondo pensione.
- Nella casella 7 riportare il reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 2 del quadro RN.
- Nella casella 8 riportare
il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per i quali e' previsto
l’istituto civilistico del TFR. A tal fine e' necessario determinare tale importo
come somma:
a) dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i quali risultano verificate
entrambe le seguenti condizioni:
– la casella di colonna 1 non e' compilata o se compilata assume il valore 2;
– la casella di colonna 2 non e' compilata;
b) dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i quali la casella di colonna
1 assume il valore 3 (Lavori socialmente utili), la casella di colonna 2 non
e' barrata e qualora tali redditi concorrano a formare il reddito complessivo
con riferimento a quanto indicato nelle istruzioni riportate in APPENDICE alla
voce “Lavori socialmente utili
agevolati” (caso A delle istruzioni in APPENDICE);
c) dei redditi indicati nei righi RC7 e RC8 per i quali la casella di colonna
1 assume il valore 2.
- Nella casella 9 riportare il
totale degli altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati
per i quali e' previsto l’istituto civilistico del TFR calcolati come segue:
casella 7 – casella 8
- Nella casella 10 riportare
il risultato dell’operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte:
– se nella casella 1 non e' stato indicato alcun codice oppure e' stato indicato
il codice 3 o il codice 4, calcolare :
A = euro 5.165 – casella 4
(riportare zero se il risultato e' minore di zero)
B = 12% della casella 7 – casella 4
(riportare zero se il risultato e' minore di zero)
Riportare nella casella 10 il minore tra A e B;
– se nella casella 1 e' stato indicato il codice 1, calcolare:
A = il maggiore tra euro 5.165 e l’importo della casella
6;
B = A – casella 4
(riportare zero se il risultato e' minore di zero)
C = 12% della casella 7 – casella 4
(riportare zero se il risultato e' minore di zero)
Riportare nella casella 10 il minore tra B e C;
– se nella casella 1 e' stato indicato il codice 2 riportare nella casella 10
l’importo della casella 3.
- Nella casella 11 riportare il minore importo tra quello di casella 10 e quello di casella 3.
- Nella casella 12 riportare il minore importo tra quanto indicato nella casella 11 e il risultato della seguente operazione:
casella 3 – casella 2
- Nella casella 13 riportare
il risultato dell’operazione corrispondente alle situazioni qui di seguito esposte.
– Se nella casella 5 e' stato indicato un importo e nella casella 1 non e' stato
indicato alcun codice o e' stato indicato il codice 3 o il codice 4, riportare
nella casella 13 il risultato delle seguenti operazioni:
a) calcolare il minore tra quanto indicato nella casella 8 e il doppio di quanto
indicato nella casella 5;
b) sottrarre dall’importo cosi' determinato l’importo della casella 4.
– Se nella casella 5 non e' stato indicato alcun importo e nella casella 1 e'
stato indicato il codice 4, riportare zero nella casella 13.
– In tutti gli altri casi riportare nella casella 13 il risultato della seguente
operazione:
casella 8 – casella 4
(riportare zero se il risultato e' minore di zero)
- Nella casella 14 riportare l’importo della casella 9.
- Nella casella 15 riportare la somma degli importi della casella 13 e della casella 14.
- Nella casella 16 riportare il minore importo tra quello di casella 15 e quello di casella 12.
- Per la casella 17 calcolare:
A = euro 5.165 – casella 4
(riportare zero se il risultato e' minore di zero)
B = 12% della casella 7 – casella 4
(riportare zero se il risultato e' minore di zero)
Riportare nella casella 17 il minore tra A e B.
- Nella casella 18 riportare il minore importo tra quello di casella 17 e quello di casella 11.
- Nella casella 19 riportare il risultato della seguente operazione:
casella 18 – casella 16 (riportare zero se il risultato e' minore di zero)
- Nella casella 20 riportare il minore importo tra quello di casella 2 e quello di casella 19.
A questo punto disponete di tutti i dati necessari per compilare correttamente
il rigo RP24.
A colonna 1 riportare quanto indicato nella casella 1.
A colonna 2 riportare quanto indicato nella casella 20.
A colonna 3 riportare la somma degli importi indicati nella casella 16 e nella
casella 20.
A colonna 4 riportare quanto indicato nella casella 4.
A colonna 5 riportare quanto indicato nella casella 5.
A colonna 6 riportare quanto indicato nella casella 6.
Oneri sostenuti dalle societa' semplici
I seguenti oneri sostenuti dalle societa' semplici sono deducibili dal reddito
complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione
agli utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere
funzioni
presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti
per i paesi in via di sviluppo
per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato;
- indennita' per perdita di avviamento corrisposte
per disposizione di
legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle societa' per quote
costanti nel periodo
d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
Ai singoli soci e' riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione
agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:
- interessi passivi in dipendenza di prestiti e
mutui agrari;
- interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi,
per mutui ipotecari
stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di
rivalutazione fino a euro
2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione,
restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione
o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio,
di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti
o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute
che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo
per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli
enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i
quali e' prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi
dell’art.1 del
D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore
di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e di popolazioni
colpite da calamita' pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti
in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15 al codice
16);
- erogazioni liberali alle societa' di mutuo soccorso
per un importo non superiore a euro 1.291,14;
- costo specifico o il valore normale dei beni
ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato,
delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche
che senza fine
di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione
di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo
non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della
Societa' di cultura La Biennale di Venezia;
- erogazioni liberali in denaro per un importo
non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai singoli soci e' riconosciuta altresi' proporzionalmente alla quota di partecipazione
agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente
agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio secondo quanto previsto dall’art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e quella del 36 per cento per le spese riguardanti gli
interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.
Periodo
di lavoro - Casi particolari
Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni “a giornata” (ad esempio per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) le festivita', i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unita' successiva.
In caso di indennita' o somme erogate dall’INPS o da altri enti le deduzioni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6, colonna 1, vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennita', anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo RC6, colonna 1, e' quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale e' stata concessa. Pertanto, se la borsa di studio e' stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la deduzione spetta per l’intero anno; se, invece, e' stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Per l’indennita' speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6 colonna 1, e' quello dei giorni nei quali il contribuente e' rimasto disoccupato e che risultano dalla relativa certificazione.
Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle deduzioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali gia' si e' fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.
Previdenza complementare – Casi particolari
Qualora nel corso dell’anno si sia verificata la coesistenza di situazioni
diverse per previdenza complementare, al fine dell’individuazione del
codice da indicare nella casella 1 e' necessario verificare se si rientra in
uno dei seguenti casi.
Si ricorda che nel caso di CUD 2006 conguagliato nel quale e' presente
la lettera “A” al punto 8 della sezione ”Dati generali”, le informazioni
relative alle singole situazioni con il relativo codice sono rilevabili dalle
annotazioni.
Caso 1
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie
di reddito:
- redditi per i quali non e' previsto l’istituto
del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali e' previsto
il TFR, e' stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito
(codice 4).
In questo caso nella casella 1 deve essere riportato il codice “4” ed e' inoltre
necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale
verra' esposto il reddito per il quale non e' previsto l’istituto del TFR barrando
la casella “TFR assente” ed un secondo rigo nel quale verra' esposto l’altro
reddito da lavoro dipendente.
Caso 2
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito entrambe le seguenti tipologie
di reddito:
- redditi per i quali non e' previsto l’istituto
del TFR (codice 3);
- redditi di lavoro dipendente per i quali e' previsto
il TFR, e' stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito
(casella relativa al codice non compilata).
In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed e'
inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo
nel quale verra' esposto il reddito per il quale non e' previsto l’istituto
del TFR barrando la casella “TFR assente” ed un secondo rigo nel quale verra'
esposto l’altro reddito da lavoro dipendente.
Caso 3
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali e' previsto
il TFR, e' stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito
(casella relativa al codice non compilata);
- redditi di lavoro dipendente per i quali e' previsto
il TFR ma non e' stato istituito un fondo negoziale (codice 3).
In questo caso nella casella 1 non deve essere riportato alcun codice ed e'
inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo
nel quale verra' esposto il reddito per il quale non e' stato istituito il fondo,
provvedendo comunque a barrare la casella “TFR assente”, ed un secondo rigo
nel quale verra' esposto l’altro reddito da lavoro dipendente per il quale il
fondo e' stato istituito.
Caso 4
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali e' previsto
il TFR, e' stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito
(codice 4);
- redditi di lavoro dipendente per i quali e' previsto
il TFR ma non e' stato istituito un fondo negoziale (codice 3 ).
In questo caso nella casella 1 deve essere indicato il codice “4” ed e' inoltre
necessario compilare due distinti righi del quadro RC: un primo rigo nel quale
verra' esposto il reddito per il quale non e' stato istituito il fondo, provvedendo
comunque a barrare la casella “TFR assente”, ed un secondo rigo nel quale verra'
esposto l’altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo e' stato
istituito.
Proventi sostitutivi e interessi
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, le indennita' conseguite, anche in forma assicurativa,
a
titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi
quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, gli interessi moratori
e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano
i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere
utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero
stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennita'
di disoccupazione, la mobilita', l’indennita' di maternita', le somme
che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare
corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio
innanzi all’Autorita' giudiziaria.
Le indennita' spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella
perdita
di redditi relativi a piu' anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.
A) Errori concernenti la dichiarazione
L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente
di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di
predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento
delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle
sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione
non siano state gia' constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento (inviti di comparizione,
questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore delle violazioni
ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art.
13, comma 1, D.Lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:
1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze,
delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.
La sanzione del 30 per cento e' ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene
eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga
contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi
calcolati al tasso legale (tasso pari al 2,5% dal 1° gennaio 2004) con maturazione
giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per
la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento e'
ridotta al 6 per cento.
2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a novanta giorni,
indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione puo' essere regolarizzata
eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione
di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l’applicazione delle sanzioni
relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora
non regolarizzate secondo le modalita' precedentemente illustrate al punto 1.
3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione
e sul pagamento del tributo.
a) Errori non ancora rilevati dall’Amministrazione finanziaria in sede di
liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36- bis e 36-ter
del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione
degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante
di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto
e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o
del minor credito utilizzato e' ridotta al 6 per cento a condizione che entro
il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione
ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con
maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.
b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall’Amministrazione finanziaria,
diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo
formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione
di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero
di indebite deduzioni dall’imponibile.
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta
dovuta o della differenza del credito spettante, e' ridotta al 20
per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta,
del tributo dovuto
e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno
per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.
Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed
omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata
un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle
somme complessivamente dovute.
B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24
Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente
in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti
ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli
errori commessi, il contribuente puo' presentare direttamente ad un qualsiasi
ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per la correzione di dati
erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura e' possibile correggere i dati delle sezioni “Erario”
e “Regioni – Enti Locali” relativi a:
- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in piu' tributi dell’importo versato
con un solo codice tributo.
Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamento delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:
8901: Sanzione pecuniaria Irpef
8902: Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all’Irpef
8903: Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all’Irpef
8911: Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte
sui redditi
Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi
in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri
regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai
fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita
una diversa ripartizione a norma dell’art. 210 del c.c.
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel
Modello UNICO 2006 Societa' di persone se vi e' esercizio in societa'
fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero
entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la
propria quota di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge
imprenditore deve utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda
dell’attivita' svolta, mentre l’altro indichera' la quota di sua spettanza
nel quadro RH.
Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie
corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della
Corte Costituzionale):
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni
subite durante il servizio di leva prestato in qualita' di allievo ufficiale
e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi
sergenti nella
fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri
ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono
il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza,
nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la
menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in
dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di
leva obbligatorio.
Sono anche esenti:
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici
prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l’indennita' di mobilita' di cui all’art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella
costituzione di societa' cooperative;
- l’assegno di maternita', previsto dalla legge
n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani
divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di
scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle
Forze armate in
tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani,
agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere
o a seguito di atti terroristici o di criminalita' organizzata ed il trattamento
speciale di reversibilita' corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere,
del terrorismo o della criminalita' organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attivita'
di ricerca conferiti dalle universita', dagli osservatori astronomici, astrofisici
e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art.
8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni,
dall’Enea e dall’ASI.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni
a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti
universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province
autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle universita'
e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre
1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attivita' di ricerca
postdottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio
2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla
decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché
le somme aggiuntive corrisposte dall’Universita', a condizione che l’importo
complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi
(Legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs.
n. 257 dell’8 agosto 1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione
delle facolta' di medicina e chirurgia.
Le rendite INAIL, esclusa l’indennita' giornaliera per inabilita' temporanea
assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini
fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura
corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale
estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul
lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno
produrre all’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento un’autocertificazione
nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale
autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata
per anni precedenti, non deve essere riprodotta.
Riduzione
del reddito dei terreni
Mancata coltivazione
La mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria e
per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito
per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti
annuali da' diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale
e alla esclusione del reddito agrario dall’IRPEF. In tal caso indicare
nella colonna 7 del quadro RA il codice 1.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione,
se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente
incolti per l’intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale,
con altra diversa coltivazione.
Perdita di prodotto
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non e' esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall’evento stesso sono esclusi dall’IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del quadro RA va indicato il codice 2.
Rinegoziazione di un contratto di mutuo
In caso di rinegoziazione di contratti di mutuo stipulati per l’acquisto di
propria abitazione si ha diritto alla detrazione (in base alla normativa vigente
al momento della stipula dell’originario contratto di mutuo), solo se:
- sono rimaste invariate le parti contraenti e
il cespite immobiliare concesso
in garanzia;
- l’importo del mutuo risulta non superiore alla
residua quota di capitale
(comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di
interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene
la conversione, nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata
della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione
del predetto contratto.
Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione
avviene, anziché con il contraente originario, tra la
banca e colui che nel frattempo e' subentrato nel rapporto di mutuo a
seguito di accollo.
1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica
la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle
imposte dovute, con un minimo di euro 258.
Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032
aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta
di scritture contabili.
La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli
non conformi a quelli approvati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta
da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata
entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore
a novanta giorni.
2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, e' valida, ma per il ritardo e' applicabile la sanzione da euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
3) Se nella dichiarazione e' indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta, ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione e' applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
La predetta sanzione del 30 per cento e' ridotta:
– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della
liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del
controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del
1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).
La violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio numero di
codice fiscale, dell’obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio
numero di codice fiscale, dell’obbligo di indicazione del numero di codice
fiscale comunicato da altri soggetti, e' punita con la sanzione amministrativa
da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605).
Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste
dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei
redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia
di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione
del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni
rurali che non hanno piu' i requisiti per essere considerate tali.
Si ricorda che in base al disposto dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall’articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26
gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio
all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione
della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce “Ravvedimento
?”.
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque,
al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione
elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore
ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi
per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi,
quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
- l’imposta evasa e' superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante
l’indicazione di elementi
passivi fittizi) e' superiore al dieci per cento di quello indicato in
dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando
l’imposta evasa e' superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica
se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza
del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su
modello non conforme.
Il contribuente puo' utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso,
sia in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione
ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un debito
a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta puo' indifferentemente:
– utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per il
periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24.
Qualora il credito IRPEF sia superiore all’acconto IRPEF dovuto, puo' utilizzare
il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA,
INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella
colonna “Importi a credito compensati”. In caso, invece, di credito IRPEF inferiore
all’acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla
differenza tra l’importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare
nella colonna “Importi a debito versati” del modello F24;
– utilizzare il credito IRPEF per diminuire l’acconto IRPEF dovuto per il periodo
di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna
“Importi a debito versati” va indicato il debito IRPEF e nella colonna “Importi
a credito compensati” va indicato il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione
che si utilizza in compensazione.
Servizi
di assistenza al contribuente
Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l’Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio e' fornito, in particolare, da:
- Uffici locali, i quali garantiscono:
– l’informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli
di dichiarazione;
– la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione Unico-Persone
fisiche;
– la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello
di dichiarazione riservato alle persone fisiche.
Tali servizi sono offerti anche fissando un appuntamento mediante
prenotazione telefonica al numero 199-126003
o attraverso il sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it);
- Direzioni Regionali, che curano l’assistenza specialistica agli ordini professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;
- Centri di Assistenza Multicanale,
che rispondono al numero 848.800.444 ed erogano i servizi di
informazione sulla compilazione delle dichiarazioni, forniscono chiarimenti
sulla normativa fiscale ed assistono i contribuenti che utilizzano il servizio
telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi.
Il servizio di assistenza telefonica e' attivo dal lunedi' al venerdi' dalle
ore 9,00 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 al costo della tariffa
urbana a tempo (TUT).
Si puo' anche telefonare tramite cellulare al numero 199.148.398
(il costo dipende dal proprio piano tariffario) oppure dall’estero
al numero 0039.085.4322.008 (tali numeri sono attivi dal mese
di luglio 2005) (il costo e' a carico del chiamante).
È, inoltre, possibile inviare un SMS al numero 3204308444
per chiedere semplici informazioni;
- Sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
Il sito www.agenziaentrate. gov.it,
accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei contribuenti
documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice attivita', scadenze,
ecc. Attraverso il sito internet dell’ Agenzia e' possibile accedere ai servizi
telematici, quali:
– presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV “Servizio
telematico di presentazione delle dichiarazioni ”);
– pagamento on line delle imposte;
– “cassetto fiscale” (dati fiscali del contribuente).
Inoltre, il sito dell’Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione,
quali:
– “trova l’ufficio”, un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente
qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza;
– assistenza dedicata alle persone svantaggiate;
– web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
– duplicazione del codice fiscale;
– controllo delle partite IVA comunitarie;
– prenotazione di richiamata telefonica ( web call back).
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
L’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento dall’Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute dal 1998 al 2005, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprieta', altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purche' sostenga le spese
e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui
al
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il
D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (gia' L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni e integrazioni) si puo' fruire, per le spese sostenute, anche
della detrazione d’imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in
questione sono:
– manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia;
– eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si puo' fruire
contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista
in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
– opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
– opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
– opere finalizzate al risparmio energetico;
– opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
– interventi di messa a norma degli edifici;
– opere interne;
– opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
– opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
– realizzazione di parcheggi pertinenziali;
– le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia
dei boschi;
– interventi di bonifica dall’amianto.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute
per:
– progettazione dei lavori;
– acquisto dei materiali;
– esecuzione dei lavori;
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
– relazione di conformita' degli stessi alle leggi vigenti;
– perizie e sopralluoghi;
– imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni,
le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
– oneri di urbanizzazione;
– la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio;
– altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi
e
gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei
redditi
relativa all’anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione
preventiva, relativa
ad ogni singola unita' immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia
stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale
s’intende fruire della detrazione.
La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data
di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione,
ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso
della documentazione stessa.
Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano
essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette
competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a
seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte
le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle
Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100
Pescara. Le istanze eventualmente gia' trasmesse ai precedenti indirizzi
verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per
la successiva lavorazione;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario
o postale da cui risulti
la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della
detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto
a favore del quale il bonifico e' effettuato, ai sensi del regolamento n.
41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall’art. 1 della
L. 449/97.
Si ricorda che non e' necessario attestare mediante bonifico bancario:
– i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore
del suindicato regolamento;
– le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
– le ritenute di acconto operate sui compensi;
– l’imposta di bollo;
– i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio
lavori.
Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro
Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma
non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative
spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti
all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche
amministrative per l’esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente
presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall’inizio
dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni
non e' necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo
che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all’anno
nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinera'
anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento
o 36 per cento).
In presenza di una pluralita' di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione e' consentita anche nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale gia' riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici
dell’Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare
il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati,
la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale e'
stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti
comuni la detrazione e' ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente
utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti
di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente
puo' tener conto ai fini della detrazione.
La stessa detrazione e' estesa, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d’imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell’anno 1996 per il ripristino delle unita' immobiliari per le quali e' stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilita' da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Per le predette spese sostenute nell’anno:
– 1996, la detrazione spetta per l’importo relativo alla nona rata. In tal
caso deve essere indicato l’anno 1996, il numero di rate (dieci) in cui
il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell’istanza di rimborso
(della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata)
presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette e
l’intero importo delle spese sostenute;
– 1997, la detrazione spetta per l’importo relativo alla ottava rata. In tal
caso deve essere indicato l’anno 1997, il numero di rate (dieci) in cui
il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente
dichiarazione dei redditi e l’intero importo delle spese sostenute.
In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha
eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di
comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull’immobile);
in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali,
deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa
se la dichiarazione e' presentata da uno dei soci.
Spese per prosecuzione lavori - Esempi
A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:
Esempio 1
Contribuente di eta' inferiore a 75 anni;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento
euro 10.000,00.
L’importo da indicare in colonna 8 e' pari ad un decimo di euro 10.000,00.
Esempio 2
Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di eta' ed ha optato per la rateizzazione in tre rate;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2003 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2004, in prosecuzione del medesimo intervento
euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento
euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00 l’importo
da indicare a colonna 8 e' pari ad un terzo di euro 8.000,00, dato dalla seguente
operazione:
48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2003 e 2004).
Esempio 3
Contribuente di eta' inferiore a 75 anni;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2004 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, in prosecuzione del medesimo intervento
euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005, per un diverso ed autonomo intervento
relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso l’importo da indicare a colonna 8 e' pari ad un decimo di euro
48.000,00, infatti, occorre determinare l’importo massimo su cui calcolare la
detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all’esempio precedente:
48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2004) = 18.000,00.
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2005 e' stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro 40.000,00 deve essere sommata all’importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l’importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00) supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l’importo su cui calcolare la detrazione sara' comunque pari ad euro 48.000,00.
Tra le spese sanitarie rientrano le:
- spese per mezzi necessari all’accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap
riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali
spetta la detrazione sull’intero importo (rigo RP3). Sono tali,
ad esempio,
le spese sostenute per:
– l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi
per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei
difetti della colonna vertebrale;
– le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del
soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In
questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche
effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie
che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la
somma di euro 129,11;
– l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
– la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
– la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche
esterne ed interne alle abitazioni;
– l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento
per portatori di handicap.
Attenzione: si puo' fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi RP27, RP28, RP29, RP31, RP32 e RP33);
- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilita' d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo RP3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione
di portatori di handicap con ridotte o impedite capacita' motorie per le quali
spetta la detrazione sull’intero importo (rigo RP3). Sono tali
le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente,
agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed
m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati
in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Le
impedite capacita' motorie permanenti devono risultare dalla certificazione
medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento
dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti
invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidita' civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per
la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla
locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall’art. 1, della
L. 12 marzo 1999, n. 68.
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:
1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui e' stata riconosciuta
l’indennita' di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacita' di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
Per fruire della detrazione e' necessario un handicap grave, cosi' come definito
dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano
una limitazione permanente della deambulazione.
La gravita' dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione
per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104
del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) e', inoltre, necessario il certificato
di attribuzione dell’indennita' di accompagnamento, emesso dalla
commissione per l’accertamento dell’invalidita' civile.
Per i disabili che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacita' di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacita' motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidita' accertata comporti di per sé l’impossibilita' o la difficolta' di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacita' motoria sul certificato di invalidita'.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano
“ridotte o impedite capacita' motorie permanenti” la cui valutazione,
richiedendo specifiche conoscenze mediche, non puo' essere effettuata
dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In tali casi e' necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte
o impedite capacita' motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione
di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia
della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione
la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione
comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ai sensi dell’art.
8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio
automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale
di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida
che
alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione
a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento
dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto
a facilitare l’insediamento
del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture
di sostegno;
- sportello scorrevole.
Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti
diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potra' ugualmente
essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale
tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978
e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap
e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione
medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In
questo caso, e' sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati
dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici
pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potra' essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore) attestante che l’invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti e dovra' far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidita', considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidita' medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite
capacita' motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente
di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti
cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
– motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci
di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente
ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti
compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto
di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati
dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
– autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva
a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica
o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci
di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente
(art. 54, lett. c));
– autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo (art. 54, lett. f));
– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente
per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).
Documentazione da conservare
Per le spese indicate nei righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e
RP22 occorre conservare la seguente documentazione fiscale
rilasciata dai percettori delle somme:
- la documentazione della spesa sostenuta per i
ticket potra' essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal
medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato
dalla farmacia,
corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali
acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare
idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che puo' consistere
anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l’avvenuto acquisto
dei detti medicinali e l’importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla
prescrizione medica, puo' rendere a richiesta degli uffici,
un’autocertificazione, la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata se
accompagnata da copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore,
attestante la necessita', per il contribuente o per i familiari a carico, dell’avvenuto
acquisto dei medicinali nel corso dell’anno.
Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura
“medicinali” o “farmaci” l’autocertificazione resa dal contribuente dovra' anche
attestare che l’importo pagato e' riferito all’acquisto degli stessi farmaci
necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all’acquisto di
altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.
Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta
degli uffici finanziari;
- per le protesi, oltre alle relative fatture,
ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del
medico curante, salvo che si tratti di attivita' svolte, in base alla specifica
disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati
a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura,
ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria,
il medesimo attestera' sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente
puo' rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione
puo' non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento
di identita' del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture,
ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia
delle Entrate), per attestare la necessita' per il contribuente o per i familiari
a carico, e la causa per la quale e' stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle
relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche
una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico
e informatico e' volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilita' di integrazione
del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L.
n. 104 del 1992.
Si ricorda, che non e' possibile utilizzare l’autocertificazione in casi diversi
da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo
conto che, per la detrabilita' ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute
nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante
queste spese puo' essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali
sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.
Spese mediche all’estero
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di
quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata
a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero
sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che
danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria e' in lingua originale, va corredata da una
traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione e' redatta in inglese,
francese, tedesco o spagnolo, la traduzione puo' essere eseguita a
cura del contribuente e da lui sottoscritta; se e' redatta in una lingua diversa
da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia
di Bolzano non e' necessaria la traduzione se la documentazione e'
scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione
contro le doppie imposizioni;
b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione
contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati
a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione
contro le
doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati
a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere (a) e (b) il contribuente ha diritto al credito
per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165
del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera (c) se i redditi hanno subito un
prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente,
residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al
rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto
all’autorita' estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalita' di tassazione
che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti
residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti
da altri paesi e' necessario consultare le singole convenzioni.
1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi
tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada,
Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati
Uniti) e' prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente
le seguenti condizioni:
- Il lavoratore residente in Italia presta la sua
attivita' nel paese estero
per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di
lavoro residente in Italia;
- l’onere non e' sostenuto da una stabile organizzazione
o base fissa
che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto non sono piu' esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione
dell’art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis
dell’art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi
soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni,
e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente
con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per
l’anno 2005, si fa riferimento al D.M. 17/01/2005 pubblicato sulla
G.U. n. 22 del 28/01/2005.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per piu' di
183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto
in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali
e sociali.
Dall’anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato,
derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi
limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00
euro, ai sensi dell’art 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione,
deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero,
compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione
per la valutazione della propria situazione economica.
3. Pensioni estere percepite da residenti italiani
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno
Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un
residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie
imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono
tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di
pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi
previdenziali dei paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento
pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel
paese di residenza del beneficiario.
Piu' in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni,
le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici
e privati situati nei seguenti paesi sono cosi' assoggettate a tassazione:
Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il
contribuente ha la nazionalita' italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il
contribuente ha la nazionalita' italiana e non anche quella estera. Se il
contribuente ha anche la nazionalita' estera la pensione viene tassata
solo in tale paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Francia
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in
Francia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se
il contribuente ha la nazionalita' italiana e non quella francese.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale,
solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia
indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza
sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati.
Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a
tassazione solo in Italia.
Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione
solo in Italia se l’ammontare non supera il piu' elevato dei seguenti
importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in
Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in
via definitiva.
Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente
possiede la nazionalita' Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in
Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia
e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia
in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
4. Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti
in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio
quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Universita' ed Istituti
di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base
delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio,
con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, e' previsto che
se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno
degli Stati esteri considerati e la borsa di studio e' pagata da un soggetto
residente nel nostro Paese, e' tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa
di studio e' pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno,
quest’ultimo puo' tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche
in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.
Tabella Codici
Regione
Regione | Codice |
Abruzzo | 01 |
Basilicata | 02 |
Bolzano | 03 |
Calabria | 04 |
Campania | 05 |
Emilia Romagna | 06 |
Friuli Venezia Giulia | 07 |
Lazio | 08 |
Liguria | 09 |
Lombardia | 10 |
Marche | 11 |
Molise | 12 |
Piemonte | 13 |
Puglia | 14 |
Sardegna | 15 |
Sicilia | 16 |
Toscana | 17 |
Trento | 18 |
Umbria | 19 |
Valle d’Aosta | 20 |
Veneto | 21 |
Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura
L’attivita' di funghicoltura e' considerata agricola se vengono rispettati
i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura,
in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione
catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa
d’estimo piu' alta in vigore nella provincia dove e' situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica
anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Terreni in affitto
- Casi particolari
Nel caso in cui il terreno e' stato riportato su piu' righi e sia stato indicato in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) e' necessario adottare le seguenti modalita' di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.
- Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa
quota di reddito dominicale:
a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7,
8, 9, rapportate l’importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4)
ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice
1 l’importo del reddito dominicale, cosi' calcolato, deve essere ridotto al
30%;
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice
2 l’importo del reddito dominicale e' pari a zero;
b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il
codice 3, anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4
rapportate l’importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla
percentuale di possesso (col. 5);
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice
1 o 5 l’importo del reddito dominicale cosi' determinato deve essere ridotto
al 30%;
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice
2 o 6 l’importo del reddito dominicale e' pari a zero;
c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l’importo
del reddito dominicale e' pari a zero.
Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale”
- Calcolate per ogni rigo del terreno per il
quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del
canone di affitto:
a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate
il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume
come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato
ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5), anche se a colonna
7 “Casi particolari” avete indicato il codice 4;
– se, invece, nella colonna 7 “Casi particolari” e' indicato il codice 1 oppure
il codice 5, rapportate la quota di reddito dominicale (col. 1) ridotto al 30%
ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– se nella colonna 7 “Casi particolari” e' indicato il codice 2 o 6, l’importo
del reddito dominicale e' pari a zero.
Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.
- Se in nessuno dei righi relativi al terreno
e' stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici 1,
2, 5 o 6 procedete come segue:
a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta
inferiore all’80% del “totale quote reddito dominicale” , riportate il totale
delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo
rigo del quadro RA in cui il terreno e' stato indicato;
b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto
risulta superiore
o uguale all’80% del “totale quote reddito dominicale”, riportate
il “totale quote reddito dominicale” nella colonna 9 del primo
rigo del quadro RA in cui il terreno e' stato indicato.
- Se in almeno uno dei righi relativi al terreno
e' stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici 1,
2, 5 o 6 procedete come segue:
1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta
maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato,
riportate nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno e'
stato indicato il totale delle quote del reddito dominicale;
2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta
minore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete
come segue:
a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di
reddito dominicale non considerando l’agevolazione prevista per la mancata coltivazione
o la perdita di almeno il 30% del prodotto per eventi naturali e quindi rapportate
il reddito dominicale indicato a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e
alla percentuale di possesso (col. 5);
b) sommate le quote di reddito dominicale cosi' calcolato che
di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale non agevolato”;
c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale
non agevolato” come calcolato al precedente punto b) con il totale delle quote
di canone di affitto:
– se il “totale delle quote del canone di affitto” e' inferiore all’80% del
“totale quote reddito dominicale non agevolato” come calcolato al punto b),
riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno e' stato
indicato il “totale delle quote del canone di affitto”;
– se il “totale delle quote del canone di affitto” e' superiore o uguale all’80%
del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come calcolato al punto
b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno e'
stato indicato il “totale quote reddito dominicale”.
Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
L’art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 289/2002 ha previsto un
ulteriore credito d’imposta di euro 300,00 per ogni mese e per ciascun lavoratore,
a favore delle nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato
da destinare a unita' produttive ubicate:
– nei territori individuati nell’art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e
successive modificazioni;
– nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio
del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
– nelle regioni Abruzzo e Molise.
Unita' immobiliari tenute a disposizione
Per unita' immobiliari a disposizione, per le quali si applica l’aumento di
un terzo, si intendono le unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute
in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore
o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini
entro il secondo grado) o all’esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione
principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. Normalmente l’abitazione principale coincide con
quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale
l’unita' immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarita'
o la disponibilita' di essa appartiene ad altro componente del nucleo
medesimo.
In particolare, l’aumento di un terzo si applica anche se:
- l’unita' immobiliare nella quale e' situata l’abitazione
principale non
e' di proprieta' ma e' detenuta in locazione;
- l’unita' immobiliare a disposizione e' posseduta
in comproprieta' o acquistata
in multiproprieta' ;
- l’unita' immobiliare destinata alla locazione
e' rimasta sfitta.
L’aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale, anche a:
- unita' date in uso gratuito a un proprio familiare,
a condizione che lo
stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall’iscrizione anagrafica;
- una delle unita' immobiliari tenute a disposizione
in Italia da contribuenti
residenti all’estero;
- unita' immobiliare gia' utilizzata come abitazione
principale da contribuenti
trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unita' in comproprieta' utilizzate integralmente
come residenza principale
di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unita' immobiliari prive di allacciamento alle
reti dell’energia elettrica,
acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze
risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(la cui sottoscrizione puo' non essere autenticata se accompagnata
da copia fotostatica del documento di identita' del sottoscrittore)
da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.
Nel caso in cui le unita' immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria
disposizione solo per una parte dell’anno per essere state per la restante
parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione),
l’aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale
si e' verificata la situazione prevista dalla legge.
I genitori esercenti la potesta' hanno in comune l’usufrutto dei beni del
figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del
proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere
una carriera, un’arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che
i genitori esercenti la potesta' o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la
condizione, pero', non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di
legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredita', legato
o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volonta' dei genitori
esercenti la potesta' (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione,
l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilita' da chiunque corrisposte.
Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potesta'. Vedere in questa APPENDICE la voce “Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente ”.
Variazioni di coltura dei terreni
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente
praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti
devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando
la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualita' di coltura praticata e
le
deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualita' di coltura praticata e' costituita
dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui
e' suddivisa la qualita' di coltura ed il numero delle classi stesse.
Per le qualita' di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria
si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a
terreni con le stesse qualita' di coltura ubicate nel Comune o sezione
censuaria piu' vicina nell’ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della
provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione
censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalita'
sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in
cui si sono verificate le
variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate
le variazioni di coltura che
hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione
all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) e' stata presentata
entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia e' presentata
dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa e' presentata.
Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni
dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex
Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono
e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni
riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia
delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale
dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa
da euro 258 a euro 2.065.
Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo la denuncia puo' essere presentata
direttamente dall’affittuario.