Contributo del 5 per mille 2022 - Che cos'è - Novità

 

Ultimo aggiornamento:  30 settembre 2022

ENTI DEL TERZO SETTORE

L’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) (23 novembre 2021), il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2022, gli Enti del Terzo Settore si rivolgono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Entro il 20 aprile 2022 il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data dell’11 aprile 2022 (link pagina informativa Milps).

ONLUS

L’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, ha, inoltre, previsto che, per l’anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal DPCM 23 luglio 2020.

Limitatamente alle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022, presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2022 all’Agenzia delle entrate.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020 è competente il CONI, che, ai sensi dell’articolo 6 dello stesso DPCM, ha stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.

Permane la competenza del Ministero dell’università e della ricerca per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del Ministero della salute per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria.

Restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L’accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.

Pubblicazione degli elenchi

  • ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, procede alla pubblicazione dell’elenco provvisorio e di quello definitivo, rispettivamente entro il 20 aprile e il 10 maggio, degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario e alla pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti entro il 31 marzo nonché degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  • l’Agenzia delle entrate, limitatamente alle ONLUS, procede nei termini sopra indicati alla pubblicazione sul proprio sito dell’elenco permanente delle ONLUS accreditate, degli elenchi delle ONLUS iscritte al contributo, e degli elenchi delle ONLUS ammesse ed escluse dal contributo per il 2022;
  • l’Agenzia delle entrate provvede, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.