Come si calcola

L’ammontare dell’aiuto è riconosciuto successivamente al termine per la presentazione delle istanze, mediante riparto dei fondi stanziati, con le seguenti modalità:

  • per il “contributo maggiorazione discoteche”, le risorse finanziarie stanziate sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di euro 25.000 per ciascun beneficiario;
  • per il “contributo attività chiuse”, le risorse finanziarie stanziate sono ripartite tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura fino ad un importo di euro 3.000 entro i seguenti importi massimi:
    • 3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a euro 400.000 ovvero per i soggetti che - avendo attivato partita IVA successivamente al 31 dicembre 2019 - non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d’imposta;
    • 7.500 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
    • 12.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 1.000.000.

Nel caso in cui, sommando l’ammontare del contributo richiesto con l’istanza all’importo complessivo degli aiuti di Stato ricevuti durante il periodo di emergenza Covid-19, il richiedente superi l’importo massimo consentito per gli aiuti di Stato, deve indicare sull’istanza il minor importo richiesto che gli consente di non superare i limiti di aiuti di Stato stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.