Contributo a fondo perduto per attività chiuse - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 4 gennaio 2022

 

(Art. 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105)

Il presente contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente attività per le quali le misure restrittive adottate per evitare la diffusione dell’epidemia da “Covid-19” hanno disposto la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato in data 7 ottobre 2021 (di seguito “decreto interministeriale”) sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l’ammontare dell’aiuto, nonché le modalità di erogazione.

I requisiti previsti per l’accesso all’aiuto di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 4 del decreto interministeriale (di seguito “contributo maggiorazione discoteche”) sono:

  • la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 23 luglio 2021;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 risultante in Anagrafe Tributaria, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”.

I requisiti per l’accesso all’aiuto di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 4 del decreto interministeriale (di seguito “contributo attività chiuse”) sono:

  • la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 26 maggio 2021;
  • l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 risultante in Anagrafe Tributaria, è una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del decreto interministeriale.