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Che cos’è - Credito d'imposta su commissioni per i pagamenti elettronici

Ultimo aggiornamento: 19 aprile 2024

Il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione destinata agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che, nell’anno d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il bonus è pari al 30% delle commissioni addebitate in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese a partire dal 1° luglio 2020 nei confronti di consumatori finali (vale a dire, le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e pagate mediante carte di credito, di debito o prepagate oppure mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d’imposta è incrementato al 100% delle commissioni, se gli esercenti attività d’impresa, arte o professione adottano strumenti di pagamento elettronico collegati a strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, che ne garantiscono inalterabilità e sicurezza, ovvero strumenti di pagamento evoluti, che consentono di assolvere agli obblighi di memorizzazione e di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo “6916”), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino al periodo d’imposta in cui se ne conclude l’utilizzo.

I prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta:

  • il codice fiscale dell’esercente
  • il mese e l’anno di addebito
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

I dati vanno trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 29 aprile 2020.