Come e quando

Il ricorso, che può contenere anche un'istanza con la quale si propone la rideterminazione delle somme dovute, va notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate competenti oppure all'Ufficio provinciale - Territorio (si ricorda che dal 1° gennaio 2016, gli Uffici provinciali - Territorio sono confluiti nelle Direzioni Provinciali ad eccezione degli Uffici di Roma, Milano, Torino e Napoli che continuano ad operare in via autonoma) che ha emanato l'atto, con le modalità e nel termine previsti in generale per il ricorso. Si applica, quindi, la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 agosto. Inoltre, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell'eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell'istanza di accertamento con adesione. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione. A tale termine di novanta giorni si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti impugnabili. Tali strutture sono gli uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. Per gli uffici provinciali – Territorio dell'Agenzia il riferimento è costituito da apposite strutture di staff, alle dirette dipendenze del direttore.

L'ufficio, all'esito dell'istruttoria, può accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo ovvero può formulare una proposta di mediazione. E' possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l'imposta del procedimento di mediazione.

L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24.

In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.