Deleghe ai servizi di fatturazione elettronica

In caso di presentazione di più dichiarazioni IVA 2017 , i dati di riscontro possono riferirsi ad una qualsiasi di esse, indipendentemente dall’anno in cui è stata effettuata la trasmissione della dichiarazione.

Il nuovo sistema di comunicazione telematica dei dati per attivare la delega, utilizzabile direttamente da parte dell’intermediario delegato, ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, prevedendo diverse misure per la protezione e la riservatezza dei dati personali. Anche la tenuta del registro rientra nell’ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018. Il registro delle deleghe deve essere tenuto nei casi di cui ai punti 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe) e 4.8 (invio tramite PEC del file firmato digitalmente) del provvedimento.
Si ricorda che le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

Le nuove modalità sono applicabili solo alle deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica. Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale delegato definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.

In tal caso, sarà l’ufficio dell’Agenzia delle entrate che conserverà il modulo in originale, rilasciando la relativa ricevuta, e nel registro delle deleghe potrà essere riportata l’annotazione con la quale si evidenzia che il modulo in originale è conservato presso l’ufficio dell’Agenzia dove è stato presentato (riportando il nome dell’ufficio e il n. di protocollo della ricevuta).

Se si utilizza l’invio massivo (o anche puntuale) per l’attivazione automatica delle deleghe deve essere istituito il registro cronologico delle deleghe: il punto 7.2 del provvedimento, che disciplina il registro, è infatti richiamato al punto 6.1, che specifica i dati da indicare per l’attivazione della delega.
Naturalmente le deleghe già acquisite prima dell’emanazione del provvedimento non sono state annotate nel registro cronologico ma potrebbero essere registrate con la data del 5 novembre, specificando eventualmente che si tratta di deleghe conferite prima di quella data.

Sì, dal momento che il modello precedente è ancora in vigore per 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento. Di conseguenza, in base alle indicazioni date agli uffici, in caso di conferimento di deleghe che risultassero già attive, le stesse saranno rinnovate senza necessità di acquisire esplicita richiesta di revoca di quelle già esistenti.

La procedura corretta è la seguente:

  • Acquisizione del modulo di delega firmato dal delegante con l’indicazione dei servizi delegati (non è necessaria l’autentica della firma);
  • Invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione della delega, con l’indicazione degli elementi di cui al punto 6.1 del provvedimento, inclusi i dati di riscontro richiesti a garanzia dell’effettivo conferimento della delega da parte del contribuente;
  • Conservazione dei moduli acquisiti con copia del documento d’identità del delegante;
  • Istituzione di un apposito registro cronologico con l’indicazione del numero e della data della delega, del codice fiscale del delegante e degli estremi del documento d’identità dello stesso.

La medesima procedura può essere utilizzata anche per le deleghe già acquisite con modello approvato con il provvedimento del 13 giugno 2018 e non ancora presentate alla data del 5 novembre, salvo eventuali richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che continueranno ad essere gestite con le stesse modalità vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento in questione.

L’ipotesi di ricorrere ad una sorta di “sub procura” non appare percorribile. Sarebbe, invece, possibile indicare come procuratore direttamente un altro soggetto dipendente della società di servizi o legato ad essa da altri vincoli professionali e che risulti in possesso di una qualifica che lo abiliti all’autentica delle firme (ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R., n. 600 del 1973).

Le due deleghe sono indipendenti: il conferimento/revoca di una delega alla consultazione del cassetto fiscale non ha alcuna influenza su eventuali deleghe all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e viceversa.

Non è possibile prorogare automaticamente la durata della delega alla consultazione del cassetto fiscale contestualmente alla richiesta massiva di attivazione di deleghe ai servizi di fatturazione elettronica. Tuttavia, nel caso di presentazione all’ufficio di richieste di delega alla consultazione del cassetto fiscale che risultassero già conferite a favore del medesimo intermediario, si presume che l’utente intenda rinnovare tale delega. Pertanto l’ufficio provvede alla revoca della delega al cassetto fiscale che risulta già attiva procedendo all’acquisizione a sistema di quella nuova senza necessità di richiedere all’utente la presentazione del modello con esplicita richiesta di revoca.

I campi in questione (denominazione e cognome/nome) possono essere considerati alternativi. L’assunzione di responsabilità, considerato che il file sarà autenticato con le chiavi “Entratel” della società, si intenderà resa dal suo legale rappresentante.

Sì, è corretta. La parte relativa all’autentica della firma va compilata solo in caso di conferimento di procura per la consegna delle deleghe in ufficio, e quindi anche in caso di invio dei moduli tramite PEC (modalità di cui punto 4.8 del provvedimento).

Le nuove procedure per il conferimento della delega ai servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi” sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre scorso, disponibile anche nell’area tematica della fatturazione elettronica accessibile dalla home page del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con il provvedimento, tra l’altro, è stato approvato un nuovo modulo per il conferimento/revoca della delega, modulo che contiene un’apposita sezione dedicata al conferimento della procura speciale per la presentazione del modulo presso gli uffici dell’Agenzia e un’ulteriore sezione per l’autentica della firma del delegante da parte del soggetto cui è stata conferita la procura.

A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese di luglio 2019 sarà possibile aderire al servizio di consultazione mediante apposita funzionalità resa disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. La consultazione e il download delle fatture elettroniche all’interno del portale sarà possibile, a regime, solo se l’utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – avrà aderito al servizio.

Questa novità è stata introdotta con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 che, oltre a modificare il provvedimento del 30 aprile 2018, ha modificato anche il provvedimento del 5 novembre 2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi.

Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

Valgono le regole già in uso dei servizi telematici AE: il curatore fallimentare assume ufficialmente la veste di rappresentante legale della società e, in quanto tale, può accedere – attraverso i servizi telematici – alle funzionalità di “gestore incaricato” e da tali funzioni abilitarsi anche all’accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” della società.

A seguito del confronto avuto tra l’Agenzia delle Entrate e il Garante privacy è stato previsto che non è possibile delegare un soggetto terzo (anche art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.

No non è possibile.
Il rappresentante legale di un ente non commerciale o condominio, privo di partita IVA, può, nell’area riservata dei Servizi Telematici, nominare i gestori incaricati, che a loro volta possono incaricare un numero illimitato di soggetti.
No, la visualizzazione delle fatture elettroniche, nel portale Fatture e Corrispettivi (F&C), riportanti la partita IVA
del Gruppo IVA e il codice fiscale della singola Società partecipante può esser effettuata da un soggetto che è
stato “incaricato” dal Gestore incaricati del Gruppo IVA.
L’Incaricato del Gruppo IVA accede al portale F&C con il proprio codice fiscale, opera come incaricato
indicando come incaricante il codice fiscale del Gruppo IVA; così facendo l’incaricato può consultare le fatture
emesse e ricevute dal Gruppo IVA, e da tutte le Società partecipanti.
Per completezza, si ricorda che per consultare le fatture emesse e ricevute della Società partecipante, prima della
costituzione del Gruppo IVA, l’Incaricato accede al portale F&C con il proprio codice fiscale, opera come
incaricato indicando come incaricante il codice fiscale della Società partecipante.
Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega.

Gli elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega sono:

  • l’importo corrispondente al volume d’affari;
  • gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.