Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it). Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori. Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.
Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.
Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al
SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
Si, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015.
Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall’Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all’indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato. La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa.
Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:
1. predisporre il messaggio di PEC
2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC
3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it..
Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

No, per l’anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.


L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.


Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

Il canale pec è sicuro. Con pochi semplici accorgimenti è possibile aumentare il livello di sicurezza del suo utilizzo sul proprio dispositivo (PC, smartphone e tablet etc.). In particolare: non condividere l’accesso alla propria casella pec; salvare i file xml delle proprie fatture in archivi di cui si ha il controllo e cancellarli dal sistema di posta elettronica certificata.
Una PA può ricevere fatture esclusivamente attraverso il codice (o i codici) IPA che ha associato ai propri Uffici.
È possibile trattare le fatture – per fini esclusivamente istituzionali e per fini esclusivamente commerciali – separatamente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i fornitori sono soggetti obbligati alla FE, tutte le fatture (sia quelle con partita IVA che quelle con CF numerico dell’ente) saranno comunque consultabili sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Il suggerimento è quello di trattare tutte le fatture passive come fatture elettroniche, sottoscrivendo il servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l’operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”.
L’implementazione verrà eseguita prossimamente; al momento, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<TipoPrestazione> = “SC”), in quel caso il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.
SdI consegna all’indirizzo riportato in fattura elettronica, salvo che il committente/cessionario abbia registrato l’indirizzo telematico sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Come avveniva per la fattura analogica, il professionista delegato alle operazioni di vendita emetterà la fattura elettronica in nome e per conto del contribuente, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto
passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione).
Il canale telematico di invio della fattura elettronica a SdI non determina alcun effetto sulle liquidazioni IVA, è solo un canale attraverso cui inviare le fatture elettroniche a SdI.
Il servizio di registrazione prevede l’indicazione di un codice destinatario diverso da 0000000 o di una PEC.
Se l’agricoltore è un soggetto che non rientra nel regime agevolato ex art. 34 del d.P.R. n. 633/72, lo stesso è tenuto a gestire elettronicamente la fattura e quindi anche a conservarla. Si ricorda che è disponibile il servizio di conservazione gratuito dell’AE.
L’accesso al portale F&C è possibile solo per soggetti titolari di partita IVA, quindi la ONLUS senza partita IVA non potrà registrare l’indirizzo telematico. La ONLUS potrà però ricevere le fatture elettroniche comunicando una PEC o un codice destinatario.