Menu della sezione Monitoraggio fiscale - Comunicazione dati dei trasferimenti da e verso l’estero (articolo 1 del decreto legge n. 167/1990)

Monitoraggio fiscale - Comunicazione dati dei trasferimenti da e verso l’estero (articolo 1 del decreto legge n. 167/1990) - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2022

A partire dalle operazioni poste in essere dal 2014, gli intermediari finanziari devono comunicare, i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a euro 15.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell’articolo 1, comma 2, lettera s), del dlgs. n. 231/2007 ( assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi), eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate. Sono oggetto della comunicazione le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata. I dati vanno comunicati utilizzando l’infrastruttura SID (è possibile consultare la pagina informativa disponibile al link: Sistema di Interscambio flussi Dati (SID))