Delibera di approvazione e garanzia economica

Gli schemi del Protocollo d’Intesa e della Convenzione Speciale devono essere approvati dall’Ente locale con una specifica delibera che evidenzia la volontà di attivare lo sportello, individua la tipologia di garanzia economica da adottare, designa sia l’incaricato alla sottoscrizione degli atti con firma digitale, sia il Responsabile della gestione del collegamento. I citati schemi, scaricabili dal sito internet dell’Agenzia o richiesti all’Ufficio provinciale –Territorio, vanno allegati alla delibera di approvazione,.

Garanzia economica

L’Ente locale, che eroga servizi tramite lo sportello catastale autogestito, riscuote i tributi speciali catastali, che devono essere riversati trimestralmente all’erario, attraverso l’Ufficio Provinciale – Territorio.

A garanzia dell’eventuale mancato o parziale versamento dei tributi, l’Ente locale deve attivare una garanzia economica sotto forma di deposito cauzionale presso la Ragioneria Territoriale dello Stato o, in alternativa, di fideiussione bancaria o assicurativa.

Il Deposito cauzionale è costituito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio.

  • L’Ente locale invia alla Ragioneria l’apposito modello (125bis/2016) con cui richiede l’apertura di un deposito. L’importo garantito è calcolato secondo quanto indicato dal Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 e, comunque, non è inferiore a € 5.00
  • appena ricevuto il modello, la Ragioneria rilascia una copia della lettera di apertura deposito, da cui risulta il “numero di posizione” del deposito definitivo, elaborato su base nazionale, e trattiene agli atti il modello 125bis/2016 , compilato e firmato dall’utente
  • A seguito della presentazione del Modello Unificato di Domanda, la Ragioneria rilascia una copia della lettera di apertura deposito, da cui risulta il “numero di posizione” del deposito definitivo, elaborato su base nazionale, e trattiene agli atti il Modello Unificato, compilato e firmato dall’utente.
  • l'utente, seguendo le indicazioni dalla Ragioneria, effettua il versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale - GEST SERV DEP CONTO TERZI (verificare la correttezza dell’Iban prima di effettuare il versamento).
    L’esatta dizione del soggetto “a favore” da indicare sul Deposito cauzionale e il relativo codice fiscale è: “Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - C.F. 06363391001”.
  • Verificata la correttezza del versamento ed effettuato il perfezionamento del deposito definitivo, la Ragioneria invia all’interessato la “Comunicazione di avvenuta costituzione del deposito definitivo numero XXXXX”, da trasmettere in allegato, insieme alla delibera e alla richiesta di apertura dello sportello.

La Fideiussione,che deve essere redatta utilizzando il facsimile fornito dall’Agenzia può essere bancaria o assicurativa. Non è ammissibile una garanzia emessa da una Società Finanziaria, a meno che questa sia riconosciuta e iscritta presso i registri dell’IVASS al Ramo 15 – Cauzione. L’importo garantito è calcolato secondo quanto indicato dal citato Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 e, comunque, non è inferiore a € 5.000 Il Beneficiario deve essere Agenzia delle Entrate- Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - C.F. 06363391001.

Per i nuovi Protocolli la polizza deve avere validità fino al 240° giorno successivo alla scadenza del Protocollo d’intesa e della relativa Convenzione speciale, che restano in vigore per l’anno di stipula e per tutto il triennio successivo. Pertanto, ad esempio, per i Protocolli stipulati nel 2019, la fideiussione deve valere fino al 28 agosto 2023, mentre per quelli stipulati nel 2020 la fideiussione deve valere fino al 27 agosto 2024, in quanto il 2024 è un anno bisestile. Non potranno essere accettate polizze fideiussorie la cui validità sia condizionata dal pagamento annuale dei premi, pertanto il premio non può essere rateizzato, ma deve essere interamente versato per l’intero periodo di validità della fideiussione.

Gli istituti bancari e le compagnie assicuratrici possono utilizzare direttamente la bozza , fornita dall’Agenzia e approvata dall’Ente locale, opportunamente compilata, sottoscritta e trasmessa al Beneficiario e al Contraente, oppure inserirla come appendice ai propri moduli, che non devono contenere clausole o elementi in contrasto con quanto previsto dalla citata bozza di fideiussione. In particolare, oltre a quanto già indicato, la polizza fideiussoria dovrà essere:

  • a prima richiesta
  • prestata e costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., volendo e intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale
  • sottratta all’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore a ogni relativa eccezione.