Come regolarizzare

Cosa fare in caso di fabbricati rurali

È possibile regolarizzare la propria posizione presentando i previsti atti di aggiornamento catastale e, qualora ne ricorra il caso, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso che permette di pagare una sanzione amministrativa ridotta (pari ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre due anni dalla violazione).
In particolare, per le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni, in base alle caratteristiche proprie, è possibile:

  • nel caso si tratti di una costruzione in grado di produrre reddito, dichiararla al Catasto dei Fabbricati con l'ausilio di un tecnico abilitato;
  • nel caso in cui la costruzione non esista più o sia diruta, dichiarare la variazione della destinazione al Catasto dei Terreni direttamente presso l’Ufficio provinciale – Territorio competente, senza alcun onere.

Requisiti di ruralità

Qualora il fabbricato rurale già iscritto al Catasto dei Terreni sia ancora in possesso dei requisiti di ruralità e non sia stato dichiarato nei termini previsti al Catasto dei Fabbricati, il soggetto che ne ha interesse, avvalendosi della collaborazione di un professionista tecnico abilitato, può procedere alla dichiarazione, anche se con ritardo, presentando un atto di aggiornamento cartografico redatto con modalità semplificate e una dichiarazione Docfa allegando le previste autocertificazioni.
E’ possibile richiedere l’inserimento dell’annotazione di ruralità negli atti catastali e l’Agenzia, se il dichiarante non richiede l’applicazione del ravvedimento operoso, applica la sanzione nella misura determinata dal Responsabile dell’Ufficio.
Per gli immobili che fanno parte di un’azienda agricola, già correttamente censiti al Catasto dei Fabbricati, è possibile presentare all’Ufficio provinciale – Territorio la richiesta di iscrizione negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.
La richiesta di ruralità può essere presentata sia per i fabbricati rurali destinati ad abitazione, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), ovvero qualificati come abitazioni di lusso, sia per quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola censiti nei gruppi delle categorie A, B e C.
La richiesta di iscrizione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto, firmata dal titolare di diritti reali sugli immobili, può essere presentata anche da un incaricato, quale un professionista abilitato alla redazione degli atti di aggiornamento catastali, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

La richiesta va inoltrata all’Ufficio provinciale - Territorio, corredata da una o più autocertificazioni con firma autenticata, redatte su modelli conformi agli allegati B e C del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, insieme a ogni altro documento utile.
Può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

  • consegna diretta all’Ufficio
  • raccomandata postale con avviso di ricevimento
  • fax
  • posta elettronica certificata (PEC).

Per i fabbricati di nuova costruzione o per quelli che siano stati oggetto di interventi edilizi tali da determinare la variazione della categoria o un nuovo classamento e una nuova rendita, la richiesta di annotazione deve essere presentata con la dichiarazione Docfa da un professionista abilitato, allegando le autocertificazioni di sussistenza dei requisiti di ruralità.
Per il riconoscimento della sussistenza della ruralità degli immobili strumentali all’attività agricola, censiti in una delle categorie del gruppo D, diversa dalla D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è possibile richiedere l’attribuzione di quest’ultima categoria, utilizzando la procedura Docfa semplificata, descritta nell’allegato tecnico della Circolare n. 2 del 2012 dell’Agenzia.
L'Agenzia esegue le opportune verifiche in merito alla sussistenza dei requisiti di ruralità, anche attraverso scambi di informazioni e dati conservati da altre Amministrazioni e, in caso di esito negativo, effettua la notifica del relativo atto di accertamento a tutti i soggetti interessati.

Per le unità immobiliari urbane che, in seguito all’inserimento in atti dell’annotazione di ruralità, ne perdono i requisiti, pur non subendo modifiche tali da comportare un nuovo classamento e una nuova rendita, il richiedente deve presentare la richiesta di cancellazione della suddetta annotazione entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata per l’immobile la perdita dei requisiti.