Soggetti non residenti

I responsabili del versamento devono:

  • versare l'imposta
  • presentare la dichiarazione relativa all’anno precedente
  • adempiere agli obblighi strumentali.

Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, tenuti al versamento dell’imposta, adempiono a tutti gli obblighi attraverso la propria stabile organizzazione in Italia, se esistente.
In mancanza di stabile organizzazione in Italia, possono nominare un rappresentante fiscale, individuato fra i sostituti d’imposta elencati all’articolo 23 del Dpr 600/1973).
In assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, gli adempimenti (dichiarazione, versamento e obblighi strumentali) sono posti in essere direttamente dai soggetti esteri, che, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, devono identificarsi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale (qualora non ne siano già in possesso). In questo caso, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono inviare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it.

Ai fini della richiesta di attribuzione del codice fiscale, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono allegare al modello AA5/6 la documentazione prevista dalle norme nazionali dello Stato estero di appartenenza, che ne certifichi l’esistenza (per esempio, l’atto costitutivo, lo statuto, la visura camerale, ecc.)