Alternative alle detrazioni
Come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, i contribuenti che:
- fino al 31 dicembre 2025 sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus
- negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 effettuano spese per gli ulteriori interventi indicati al comma 2 dell’articolo 121 (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, interventi - dal 1° gennaio 2022 - per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali spetta la detrazione del 75% per l’anno 2022)
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente
1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato. Questo credito è cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993)
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
Per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34/2020.
Per le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 58/1998), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
2. per la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993)
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.
Per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, trova applicazione la disposizione prevista dall’articolo 122-bis, comma 4, del decreto legge n. 34/2020.
Per le comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, le banche, ovvero le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati (di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 58/1998), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Solo i crediti che entro la data del 16 febbraio 2022 sono stati oggetto di cessione o sconto possono essere ceduti ancora una volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cosiddetta cessione jolly). La data del 7 febbraio 2022, prevista dal decreto legge n. 4/2022, è stata prorogata al 17 febbraio 2022 dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022. Per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche il provvedimento ha stabilito questo termine al 7 marzo 2022.
I contratti di cessione conclusi in violazione di queste disposizioni sono nulli.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all’Agenzia delle entrate.
Inoltre, al credito viene attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Ne deriva che:
- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni
- in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.
Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.
In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.
Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.
Resta ferma la possibilità di cedere tutte le rate residue di detrazione non ancora utilizzate.
Per espressa previsione normativa, il divieto di cessione parziale e la tracciatura si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Non si applicano, pertanto, ai crediti derivanti dalle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022 (comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022), in caso di cessioni dei crediti successive alla prima opzione.
VISTO DI CONFORMITÀ E ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLE SPESE
Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, con riferimento agli ulteriori interventi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali spetta la detrazione del 75% per l’anno 2022), è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di richiedere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
- l’attestazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati.
Maggiori informazioni su tale obbligo sono indicate nel capitolo 6 “Adempimenti”.
Le spese sostenute per il rilascio di tali documenti rientrano tra le spese detraibili, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi effettuati e per i quali si richiedono.
L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non sussiste:
- per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio
- per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale.
Per gli interventi che danno diritto ad usufruire del “bonus facciate” (previsti dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019), l’obbligo di acquisire questi documenti, invece, è sempre previsto.
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applica il limite generale di compensabilità previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/200 per i crediti di imposta e contributi (pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022), né il limite di 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010).
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
LE REGOLE PER L’OPZIONE
Le modalità di esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (in base al comma 3 dell’articolo 3 del Dpr n. 322/1998) sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, successivamente modificato.
Il nuovo modello di comunicazione dell’opzione (con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) è stato approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (provvedimento successivamente modificato da quello del 10 giugno 2022).
La comunicazione dell’opzione relativa alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
- dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione/attestazione sulla congruità delle spese sostenute
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per tutti gli altri interventi.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione dell’opzione può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
- dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, per gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione/attestazione sulla congruità delle spese sostenute
- per tutti gli altri interventi, dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario
Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione va inviata da uno dei condòmini incaricato.
Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condomino, il soggetto che rilascia il visto indicato nella comunicazione è tenuto a confermarlo mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’invio deve essere effettuato, salvo diverse specifiche disposizioni, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Per le spese sostenute nel 2021, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 29 aprile 2022 (come stabilito dall’articolo 10-quater, comma 1, del decreto legge n. 4/2022). I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente, ma comunque entro il 15 ottobre 2022 (comma 2-bis dell’articolo 10-quater del decreto legge n. 4/2022).
Al momento della ricezione delle comunicazioni, l’Agenzia opera una serie di controlli sul contenuto delle stesse, utilizzando i dati già in suo possesso e quelli trasmessi da ENEA per il Superbonus sugli interventi di riqualificazione energetica. Per esempio, vengono verificati la correttezza formale e la completezza dei dati, la presenza del visto di conformità e dell’asseverazione, il rispetto dei limiti di spesa e di detrazione in relazione alle diverse tipologie di intervento.
Saranno effettuati anche controlli successivi, avvalendosi delle segnalazioni delle altre amministrazioni sulla veridicità delle asseverazioni e dei dati in possesso dell’Agenzia, anche per evitare duplicazioni di benefici, con l’utilizzo delle detrazioni da parte dei contribuenti che hanno già optato per la cessione.
L’articolo 121 del decreto Rilancio ha previsto, inoltre, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni.
In tal caso l’opzione deve riferirsi a tutte le rate residue e deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 29 aprile 2022 (come stabilito dall’articolo 10-quater, comma 1, del decreto legge n. 4/2022). I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente, ma comunque entro il 15 ottobre 2022 (comma 2-bis dell’articolo 10-quater del decreto legge n. 4/2022).
Nel caso di opzione per la cessione del credito corrispondente alle rate residue non fruite, la comunicazione deve essere inviata, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Solo nel caso di interventi per i quali non è previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione/attestazione sulla congruità delle spese sostenute la comunicazione va inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
ATTENZIONE Per gli interventi di efficienza energetica per i quali è previsto l’invio all’Enea di una copia dell’asseverazione, la comunicazione all’Agenzia delle entrate va inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione della stessa asseverazione. L’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione, pena lo scarto della comunicazione stessa.
Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto
L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi:
- trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus, inclusi (a partire dal 1° gennaio 2021 se trainati da interventi di efficientamento energetico e dal 1° giugno 2021 se trainati da interventi antisismici), quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle con disabilità in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni
- di recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir - articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b). Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici.
Con la legge di bilancio 2022 sono stati aggiunti agli interventi per i quali si può esercitare l’opzione quelli per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (articolo 16-bis, comma 1, lettera d del Tuir)
Per tali interventi è possibile per il contribuente optare:
- per la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021
- per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.
Poiché la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche al futuro acquirente di un box pertinenziale (a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione siano stati registrati il preliminare di acquisto o il contratto definitivo), se il contribuente (futuro acquirente) intende optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli acconti versati a decorrere dal 1° gennaio 2022, egli deve registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo (rogito) entro la data di invio della comunicazione di esercizio delle predette opzioni.
- di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, previsti dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico
- adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus (articolo 16 del decreto legge n. 63/2013). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” prevista dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 219 e 220, della legge n. 160/2019)
- installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h del Tuir), compresi quelli che danno diritto al Superbonus
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013), compresi quelli che danno diritto al Superbonus
- di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020) per l’anno 2022.
ATTENZIONE Per gli interventi sopra elencati che danno diritto al Superbonus è possibile esercitare l’opzione relativamente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.