Aspetti generali

Come per tutti gli oneri e le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta, anche per le spese sanitarie valgono alcune regole generali. Prima fra tutte, quella che prevede la detraibilità solo delle spese espressamente indicate nell’art. 15 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) o in altre disposizioni di legge.

Regole principali

Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.

I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti unicamente dalle fatture, dalle ricevute fiscali e dagli scontrini “parlanti”. Il contribuente, pertanto, non è tenuto a esibire la prova del pagamento.

Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso, né utilizzata nel periodo d’imposta successivo.

La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario).

Un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, questo limite è di 4.000 euro.

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare a carico. Se le spese sono state effettuate da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

MISURA DELLA DETRAZIONE

È possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro. In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro.

Alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia di 129,11 euro (per esempio, le somme pagate per il trasporto in ambulanza del disabile, per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione, eccetera).

Per maggiori dettagli sulle spese sanitarie e i mezzi di ausilio delle persone con disabilità si consiglia la consultazione della “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.

L’imposta di bollo (attualmente pari a 2 euro), che deve essere applicata sulle fatture esenti da Iva di importo superiore a 77,47 euro, è detraibile se pagata dal cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

LE SPESE CHE SI CONSIDERANO A CARICO IN PRESENZA DI RIMBORSI

Si può usufruire della detrazione solo se le spese sono rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Vi sono dei casi in cui la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche se le stesse sono state rimborsate.

In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate per effetto di:

  • premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente (per i quali non spetta alcun beneficio)
  • assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito); la presenza di eventuali premi versati per queste assicurazioni è evidenziata nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto.

In tali ipotesi, la detrazione è ammessa in quanto i premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.

 

Non si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

  • nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto
  • le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che, fino a 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito complessivo.

Questi contributi sono indicati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta.

In questi casi, comunque, è ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

Se i contributi versati sono superiori al limite di 3.615,20 euro, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il tetto di 3.615,20 euro e il totale dei contributi versati.

Anche i contributi versati in misura eccedente sono riportati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta.

Esempio

Consideriamo un contribuente che in un anno:

  • ha versato 5.000 euro di contributi per assistenza sanitaria
  • ha sostenuto spese mediche per 10.000 euro
  • ha ricevuto un rimborso di 8.000 euro.

Calcoliamo le spese che può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi:

  1. l’importo non rimborsato, detraibile, è di 000 euro (10.000-8.000)
  2. per calcolare la quota detraibile delle spese rimborsate bisogna prima calcolare la percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza, rispetto al limite di 3.615,20 euro, e il totale dei contributi versati. Tale percentuale è quindi pari a (5.000 - 3.615,20) / 5.000 = 27,7%. Pertanto, la quota detraibile delle spese rimborsate è 8.000 x 27,7% = 216 euro.

Il contribuente può quindi portare in detrazione 4.216 euro (2000 + 2.216).

Lo stesso principio si applica anche quando sono stati versati contributi associativi alle società di mutuo soccorso (detraibili nel limite di 1.300 euro).

Spese sostenute all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia. Anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia. Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Questa, se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso.

Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta, se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.

Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, è richiesta una traduzione giurata. Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, se appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata.

È detraibile la spesa sostenuta all’estero comprovata da una documentazione redatta in italiano.

Ripartizione della detrazione in più anni

È possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie (tranne quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili) in quattro quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo (righi E1, E2, E3 del modello 730 o righi RP1, RP2, RP3 del modello Redditi Persone fisiche) è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.

La scelta tra rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va fatta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state effettuate ed è irrevocabile.

Se il contribuente ha scelto di ripartire la spesa in quattro rate e decede prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.