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Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni
Rateizzazione delle somme dovute
Carente o tardivo versamento rateale
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Carente o tardivo versamento rateale
L’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, ha previsto alcune ipotesi di “lieve inadempimento”, al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione.
In particolare, se la rata viene versata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.
Analogamente, non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una “lieve tardività”:
- non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata
- entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima, o entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.
In tal caso, si procede all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all’importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.
Nelle ipotesi di “lieve inadempimento” è possibile evitare l’iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva, o entro 90 giorni in caso di ultima rata:
- la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
- gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di tardivo versamento.
Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento delle comunicazioni riguardanti l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva.