Come rateizzare

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis Dlgs 462/1997).

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario).

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.
Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.