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Contributo a fondo perduto - Servizi di ristorazione collettiva - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2022
Attenzione: l’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 6 giugno 2022 al 20 giugno 2022 mediante procedura web disponibile nell’area autenticata del Portale Fatture e Corrispettivi o mediante invio telematico.
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto contributo ristorazione collettiva), consiste nel riconoscimento, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro, a favore dei soggetti operanti nel settore della ristorazione collettiva.
Il decreto 23 dicembre 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi.
Possono beneficiare di tale aiuto le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività è individuata dal codice ATECO 56.29.10 “Mense” o dal codice ATECO 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.
Il contributo spetta ai soggetti che nell’anno 2020, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 15 (quindici) per cento rispetto a ricavi del 2019 e che alla data di presentazione dell’istanza devono:
- risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;
- presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50 (cinquanta) per cento dai corrispettivi per i contratti sopra indicati;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla al punto precdente e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Sono, in ogni caso, esclusi dalla presente agevolazione le imprese:
- a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.