Domande e risposte

  1. È POSSIBILE UTILIZZARE LA PIATTAFORMA INFORMATICA RISERVATA ALLE PRATICHE SISMA PER L’INOLTRO AI COMUNI DELLA DOCUMENTAZIONE CONNESSA AL SUPERBONUS?

Nell’ambito dei progetti di ricostruzione che si avvalgono del contributo pubblico, è possibile l’utilizzo della piattaforma informatica della struttura commissariale (prima MUDE, dal 1 gennaio 2023 GE.DI.SI.) quale veicolo per il deposito del titolo edilizio e del progetto di riparazione o ricostruzione unitario (cfr. capitolo 2). Ciò vale anche per ogni documento per il quale la disciplina fiscale prevede l’informativa ai Comuni territorialmente interessati (per esempio, asseverazione redatta in base agli allegati al Dm n. 58/2017). La stessa piattaforma è, infatti, fruibile da tutti i Comuni interessati dagli interventi disciplinati dal D.L. n. 189/2016.

Resta fermo che per fruire del Superbonus occorre, in ogni caso, effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, dai decreti ministeriali e i provvedimenti attuativi emanati ai fini di tale detrazione.

 

  1. QUALI SONO I REQUISITI EDILIZI E URBANISTICI PER POTER ACCEDERE AL SUPERBONUS?

Sotto il profilo edilizio e urbanistico, ai fini dell’accesso al Superbonus in aggiunta al contributo per la ricostruzione post sisma è necessario far riferimento alla normativa speciale disciplinata dalle norme primarie contenute nel decreto legge n. 189/2016, e dalle ulteriori disposizioni normative ad esso collegato, quali ad esempio quelle dell’articolo1-sexies del D.L. n.55/2018, nonché nelle ordinanze commissariali.

 

  1. COME CONCILIARE LA DISPOSIZIONE CHE PREVEDE LA PRESENTAZIONE DELLE ASSEVERAZIONI CONTESTUALMENTE AL TITOLO EDILIZIO CON I LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA IN CORSO D’OPERA?

Si considerano valide le asseverazioni, le dichiarazioni e quanto altro necessario ai fini delle agevolazioni fiscali, anche correttive in termini e importi, presentate tramite la piattaforma della struttura commissariale (prima MUDE, ora GE.DI.SI.) contestualmente alle varianti sul progetto finalizzate all’accesso all’incentivo fiscale. Per i procedimenti amministrativi connessi alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, può essere ritenuto vigente esclusivamente il vincolo che il deposito dell’asseverazione, redatta in base all’Allegato B al Dm n. 58/2017, avvenga contestualmente alla domanda di accesso agli incentivi fiscali, anche mediante la presentazione di varianti in corso d’opera, dovendo necessariamente soprassedersi sul fatto che ciò avvenga prima dell’inizio dei lavori, laddove essi risultino già  in corso (cfr. capitolo 5).

 

  1. NEL CASO DI UN EDIFICIO COMPOSTO DA UNITÀ IMMOBILIARI CON PREVALENTE DESTINAZIONE A USO ABITATIVO E ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA, GLI INCENTIVI FISCALI SONO FRUIBILI PER L’INTERO IMPORTO ECCEDENTE IL CONTRIBUTO?

I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni rientrano tra i beneficiari del Superbonus nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali. Possono pertanto fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati per le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che le unità immobiliari possedute o detenute dai predetti soggetti siano strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

 

  1. GLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA ASSIMILABILI AL RESIDENZIALE (BED & BREAKFAST, AGRITURISMI ECC.) POSSONO BENEFICIARE DEL SUPERBONUS?

Le attività di agriturismo e i B&B hanno una diversa disciplina in quanto vengono svolte in immobili aventi diversa destinazione d’uso.

In generale, in base all’articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del decreto Rilancio, i destinatari del Superbonus sono «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». La circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha chiarito che il Superbonus spetta quando gli interventi sono realizzati su unità immobiliari non riconducibili ai cosiddetti “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del Tuir). Ne consegue che la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano a oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali alle attività di impresa o arti e professioni
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

 

  1. LE SPESE RELATIVE ALLE OPERE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO, AI SENSI DELLE ORDINANZE COMMISSARIALI, POSSONO ESSERE RICOMPRESE NELL’IMPORTO ECCEDENTE IL CONTRIBUTO, AI SENSI DEI COMMI 1 TER E 4 QUATER DELL’ART. 119 E GODERE DELL’ACCESSO AGLI INCENTIVI FISCALI?

Ai fini del contributo post sisma resta invariata la regola che impone di evidenziare le opere non ammesse, in quanto costituiscono una miglioria rispetto allo stato di fatto dell’edificio danneggiato (per esempio, opere per la realizzazione di un bagno aggiuntivo che non esisteva alla data del sisma e costo dei sanitari).

Ai fini dell’applicazione del Superbonus, la detrazione si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento, anche alle spese sostenute per gli interventi di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili. A tal fine, si ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”, in quanto le spese di completamento, eventualmente rimaste fuori dal contributo, possono trovare copertura negli incentivi fiscali essendo rimaste effettivamente a carico del contribuente (cfr. capitolo 4).

 

  1. RIENTRANO NEL SUPERBONUS LE SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE A INTERVENTI REALIZZATI SULLE PERTINENZE DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016?

Si. La circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 chiarisce che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cosiddetti interventi “trainanti”) nonché a ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cosiddetti interventi “trainati”).

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:

  1. su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  2. su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  3. su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione spetta anche ai proprietari delle sole pertinenze (per esempio, box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 è stato, inoltre, chiarito che un intervento trainante può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

 

  1. L’ART. 6 DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 111/2020 E IL TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA, PREVEDONO NELL’IPOTESI DI CONCORSO TRA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONNESSO ALLA RICOSTRUZIONE PRIVATA E QUELLO RELATIVO AL SUPERBONUS, LA REDAZIONE DI UN UNICO PROGETTO. IN PRESENZA DI COSTI ECCEDENTI (IN ACCOLLO) RISPETTO AL COSTO CONCESSO COME CONTRIBUTO DELLA RICOSTRUZIONE, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI PER LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO (RICOSTRUZIONE POST- SISMA E SUPERBONUS), TALI SOMME IN ACCOLLO POSSONO ESSERE LIQUIDABILI IN PRIMA ISTANZA, RISPETTO AL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, COME IMPORTI LAVORI RICONDUCIBILI AL SUPERBONUS RINVIANDO, DI CONSEGUENZA, LE LIQUIDAZIONI RELATIVE ALL’ISTITUTO DELLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA AI SUCCESSIVI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI??

Costo totale dell’intervento       € 130.000,00

di cui:

- Costo ammissibile contributo sisma  

€ 90.000,00

- Costo riferibile al Superbonus  

€ 35.000,00

- Opera in accollo (O.N.A.)

€ 5.000,00

 

COSTO INTERVENTO COMPLESSIVO: € 130.000,00

AMMONTARE

LAVORI REALIZZATI

LIQUIDAZIONE SAL

SUPERBONUS

CONTRIBUTO SISMA

€ 39.000,00

SAL 30%: € 39.000,00

(30% importo totale dei lavori di cui € 35.000,00 riferibili al Superbonus)

Il Sal 30% corrisponde al saldo dei lavori riferibili al Superbonus

N.B. Deve essere presentata l’asseverazione

 

€ 53.000,00

 

SAL 20%: € 18.000,00

€ 71.000,00

 

SAL 40%: € 18.000,00

€ 98.000,00

 

SAL 70%: € 27.000,00

€ 130.000,00

 

SALDO: € 27.000,00

+ € 5.000,00 (O.N.A.)

Nel caso esposto, pertanto, è possibile liquidare in prima istanza il SAL al 30% riferibile al Superbonus, anche ricorrendo alle procedure dello sconto in fattura (nel caso esemplificativo 35.000,00 euro), residuando 4.000,00 euro come somme da liquidare da parte dell’ufficio della ricostruzione nell’ambito delle tempistiche stabilite dalle ordinanze commissariali. La possibilità di presentare, per entrambi gli istituti un unico progetto e un unico computo, così come prevista dalle linee guida e in coerenza con la disciplina dettata dalle ordinanze commissariali, fermi restando i requisiti di legge, consente di rapportare le percentuali degli stati avanzamento lavori richiesti da entrambe le discipline, per poter accedere alla liquidazione dell’importo del medesimo SAL e, all’intero importo progettuale. Non ci sono motivi ostativi, pertanto, per richiedere la liquidazione delle somme relativi ai lavori realizzati, prioritariamente per l’uno o per l’altro procedimento amministrativo. Restano ferme le tempistiche previste dalle rispettive norme.

 

  1. È POSSIBILE GODERE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ANCHE SE LO STESSO EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO HA BENEFICIATO IN PASSATO DI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI?

Si. È possibile fruire delle ulteriori agevolazioni fiscali “ordinarie”, nonché del cosiddetto “Superbonus” non “rafforzato” per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione anche nel caso in cui lo stesso edificio oggetto di intervento abbia beneficiato in passato di contributi per la ricostruzione a seguito di eventi sismici, in linea con quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021.

 

  1. È POSSIBILE PRESENTARE UNA VARIANTE IN CORSO D’OPERA RIVEDENDO GLI IMPORTI IMPUTABILI AL CONTRIBUTO SISMA 2016 E AL SUPERBONUS?

Si. È possibile presentare una variante in corso d’opera, purché i nuovi importi siano ricompresi nei limiti massimi di spesa previsti dalla normativa vigente differentemente per il Superbonus e per il contributo sisma 2016.

 

  1. PER GLI EDIFICI UNIFAMILIARI VALGONO I NUOVI REQUISITI INTRODOTTI (dal D.L. 18.11.2022 n. 175 - C.D. aiuti quater) AL COMMA 8-BIS DELL’ART. 119 DEL DL 34/2020, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL COMMA 8-TER?

Come chiarito con la circolare 13/E del 13 giugno 2023, ai fini dell’applicazione di tali disposizioni per gli edifici unifamiliari danneggiati dagli eventi sismici a seguito del sisma 2016, appartenenti ai comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma, il richiamo contenuto nel comma 8-ter a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» del medesimo articolo 119 comporta che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura “piena” del 110 per cento delle spese sostenute, ivi disposta, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari (senza tener conto delle ulteriori condizioni, anche reddituali, richieste dal terzo periodo del comma 8-bis).

 

  1. AL FINE DELL’ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE IN CONCORSO CON IL SUPERBONUS È POSSIBILE PRESENTARE LA CILAS QUALE TITOLO ABILITATIVO?

No. In applicazione della disciplina speciale per la ricostruzione contenuta, tra l’altro, nel D.L. n. 189/2016 e nelle ordinanze commissariali, ai fini della concessione dei contributi per la ricostruzione è necessario presentare la Scia edilizia, il Permesso di costruire o il titolo unico ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 160 del 2010. Nel caso di concorrenza del contributo per la ricostruzione con il Superbonus, ai fini di tale detrazione non è necessario presentare la CILA di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio. Tale disposizione si applica anche al caso di varianti presentate per l’accesso alle agevolazioni fiscali successivamente alla presentazione dell’istanza di concessione o dopo la concessione contributiva medesima.