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Agevolazioni per le persone con disabilità
Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità
Agevolazioni per il settore auto
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
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L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.
Attenzione: Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone con disabilità, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. È quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.
Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).
Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.
Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.