Gli ulteriori incentivi fiscali

Le detrazioni spettanti a fronte di interventi edilizi sono calcolate sulle spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione. Il Testo unico della ricostruzione privata all’art. 46 riporta che è possibile fruire degli incentivi di cui:

  1. all’art.14 del decreto-legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, (cosiddetto «eco bonus»)
  2. all'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 che attualmente disciplina la detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (Dpr n. 917/1986)
  3. all'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, (cosiddetto «sisma bonus»)
  4. all'art. 16, comma 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, (cosiddetto «sisma bonus acquisti») (solo per interventi su edifici con destinazione abitativa)
  5. all’art. 119, commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter del decreto-Rilancio, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche (cosiddetto «Superbonus»)
  6. nonché di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente (solo per interventi su edifici con destinazione abitativa)