I controlli e l' eventuale restituzione

I controlli

L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.

Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).

La restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Con la risoluzione n. 73/2021 sono stati istituiti i seguenti codici tributo, da indicare sul modello F24 ELIDE per la restituzione del contributo perequativo:

  • 8134” – “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
  • 8135” – “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
  • 8136” – “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.