Il concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali

Il Superbonus spetta, come già precisato, per la parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma, nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme sul sisma nonché dal decreto Rilancio.

Ai fini della fruizione del Superbonus, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per la predetta detrazione (per i quali si rimanda alle norme e alle circolari emanate in materia e alle guide presenti nel sito dell’Agenzia delle entrate), il contribuente deve acquisire l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

In particolare, è necessario, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 sono state stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58/2017 (come modificato dal decreto n. 329/2020). I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

A seguito dell’entrata in vigore del Testo unico della ricostruzione privata (di cui all’Ordinanza commissariale n. 130/2022), per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2023 attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario straordinario per la presentazione delle istanze di contributo, è stato ribadito, mutuando il principio già introdotto dal comma 3 dell’art. 6 dell’Ordinanza commissariale n. 111/2020, deve essere presentato un unico titolo edilizio, un unico progetto e un unico computo metrico, nell’ambito del quale vanno distintamente indicate le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti (rimaste a carico del contribuente) ammesse al Superbonus.

Pertanto, il professionista incaricato alla presentazione dell’istanza relativa al contributo per la riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato dal sisma depositerà, utilizzando la piattaforma informatica sopracitata e con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, un unico progetto presso gli enti preposti (uffici speciali della ricostruzione e Comuni territorialmente competenti), corredandolo di tutta la documentazione richiesta dalle rispettive norme di riferimento e dichiarando di voler fruire del Superbonus per la parte eccedente il contributo concesso dall’ufficio ricostruzione.

Inoltre, considerato che, in applicazione della disciplina speciale per la ricostruzione contenuta, tra l’altro, nel D.L. n. 189/2016 e nelle citate ordinanze commissariali, ai fini della concessione dei contributi per la ricostruzione è necessario presentare la Scia edilizia, il Permesso di costruire o il titolo unico ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 160 del 2010, nel caso di concorrenza del contributo per la ricostruzione con il Superbonus, ai fini di tale detrazione non è necessario presentare la CILA di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio. Tale disposizione si applica anche al caso di varianti presentate per l’accesso alle agevolazioni fiscali successivamente alla presentazione dell’istanza di concessione o dopo la concessione contributiva medesima.

Nel caso in cui siano realizzati anche ulteriori interventi che non possono essere ammessi né al contributo per la ricostruzione né al Superbonus – per esempio interventi non correlati a quelli di efficientamento energetico o di miglioramenti della resistenza sismica degli edifici - è necessario che il computo metrico ne dia evidenza e che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a tali interventi rispetto a quelle riferite agli interventi ammessi al contributo e al Superbonus e di altri bonus fiscali.

A seguito dell’emanazione del Testo unico della Ricostruzione privata, ai fini della concessione dei contributi, è necessario che siano oggetto di separata fatturazione le spese che non sono ammesse né ai contributi né al Superbonus, che concorrono alla definizione a consuntivo del “costo totale dell’intervento” comprensivo delle spese tecniche.

Ai fini dell’attestazione, prevista dal comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati ammesse al Superbonus occorre far riferimento al prezzario del cratere adottato per la verifica sui costi per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma.

A seguito delle modifiche apportate al Testo unico per la ricostruzione privata e all’Ordinanza commissariale n. 126/2022, (cfr. articolo 3-quinquies del D.L. n.3/2023 e articoli 3 e 12 dell’Ordinanza commissariale n.136/2023) è possibile attestare la congruità delle spese utilizzando anche i prezzari regionali di riferimento vigenti, in alternativa al Prezzario unico del Cratere.

Nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato attesta la congruità delle spese in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella determinazione delle spese stesse, anche avvalendosi dei prezzi di riferimento indicati nell’Allegato I del Dm 6 agosto 2020.

La relazione, firmata dal tecnico abilitato circa la congruità delle spese, è allegata all’asseverazione di cui all'articolo 8 del predetto decreto ministeriale.