Menu della sezione I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni
- Introduzione
- Il contributo del decreto ristori
- Il contributo del decreto ristori bis
- In cosa consiste
- La misura del contributo
- A chi spetta
- L'accreditamento diretto
- L'accreditamento dopo la presentazione di istanza
- Come predisporre e trasmettere l’istanza
- I controlli e l’eventuale restituzione
- Per saperne di piu
In cosa consiste
Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 2 del decreto “Ristori bis” è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge con una specifica tabella contenuta nell’allegato 2, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette regioni “rosse”).
Alla tabella iniziale, il decreto “Ristori ter” ha aggiunto un ulteriore codice Ateco (477210 – commercio al dettaglio di calzature e accessori).
L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto “Rilancio”, al quale si applica un aumento percentuale stabilito per i codici Ateco previsti. L’erogazione avviene:
- con modalità automatica, se il beneficiario del contributo a fondo perduto “Ristori-bis” aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del decreto “Rilancio”, a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno 2020 – 13 agosto 2020 (dal 25 giugno 2020 al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l’attività del deceduto) e non lo ha riversato totalmente
- a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”.
Attenzione: Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.
L’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, il cui Iban è già stato indicato sull’istanza precedentemente presentata o viene indicato dal richiedente sull’istanza per il nuovo contributo.