Comunicato stampa del 16 maggio 2018

Bonus ricerca e sviluppo: così il calcolo per fusioni, trasformazioni, scissioni e conferimenti

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Con la circolare n. 10/E di oggi, elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia affronta gli aspetti che possono sorgere quando i beneficiari del credito – che si applica per i sei anni dal 2015 al 2020 – sono interessati da operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti, indicando le soluzioni applicative.

Niente sanzioni e utilizzo dell’eventuale maggior credito - Il documento delle Entrate passa in rassegna le principali casistiche di operazioni straordinarie, al fine di indicare i criteri per la corretta determinazione del credito. A questo riguardo, va subito rilevato che, considerate le condizioni di obiettiva incertezza della normativa di riferimento, l’Agenzia afferma che saranno tutelate quelle imprese che – avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli ora indicati – hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante alla luce della nuova circolare. Da un lato, quindi, nessuna sanzione sarà applicata nell’ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione per effetto di un calcolo effettuato utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare. Dall’altro lato, se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, le imprese, che dovranno presentare una dichiarazione integrativa a favore, potranno utilizzarlo in compensazione.

Il calcolo del credito - La circolare individua tre principi di carattere generale alla base delle regole di calcolo:

  • l’autonomia della disciplina agevolativa rispetto alla ordinaria disciplina di determinazione del reddito d’impresa (e dell’imposta);
  • l’autonomia dei singoli periodi di imposta;
  • il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del bonus (importo minimo degli investimenti; tetto massimo annuale; media storica di riferimento).

Dalle trasformazioni ai conferimenti - La circolare illustra inoltre numerosi esempi pratici. Nei casi di trasformazione, viene chiarito che l’operazione deve essere neutrale ai fini dell’esistenza del diritto al credito e alla sua quantificazione: ciò significa che la somma dei crediti maturati nei periodi ante e post trasformazione non può essere diversa dall’ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l’operazione.
Quanto alle fusioni, l’Agenzia si sofferma sulla distinzione tra le operazioni effettuate nel corso di uno degli anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento (quello in corso al 31 dicembre 2014 e i due precedenti) e quelle realizzate durante il periodo di applicazione dell’agevolazione. In quest’ultimo caso, si prevedono criteri diversi a seconda che l’operazione abbia o meno effetti retroattivi.
Per le scissioni, la soluzione indicata dalle Entrate è quella dell’attribuzione analitica della media storica di riferimento tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa scissa. Alla stregua di un’operazione di scissione viene trattato il conferimento di azienda effettuato nell’ambito del gruppo o tra parti correlate, considerata l’unicità del soggetto economico

Roma, 16 maggio 2018