Circolare 20 ottobre 1999 n. 203/E

Dipartimento delle Entrate

  1. Premessa
  2. La disciplina dell'accertamento sulla base dei parametri
  3. Il procedimento di accertamento
  4. Segnalazioni
  5. Attività degli uffici
    1. Selezione delle posizioni
    2. Gestione degli inviti
    3. Contraddittorio con il contribuente
  6. Procedura informatica di ausilio all'attività degli uffici

1. Premessa

La direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione emanata per l'anno 1999 prevede, tra l'altro, che il Dipartimento delle entrate eserciti una specifica attività di controllo nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato per il 1995 ricavi o compensi d'importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Inoltre, la stessa direttiva sottolinea la necessità di valorizzare l'utilizzo dell'istituto dell'accertamento con adesione allo scopo di creare le premesse per un rapporto meno conflittuale e più trasparente tra l'Amministrazione e i contribuenti.

In attuazione di tali direttive, sono state effettuate dall'Anagrafe tributaria specifiche elaborazioni finalizzate ad individuare i soggetti da sottoporre a controllo e sono state realizzate apposite procedure automatizzate di supporto agli uffici. Come illustrato con la circolare n. 136/E del 21 giugno 1999, la funzionalità delle predette procedure nonchè l'impatto operativo e gestionale dell'attività di accertamento in argomento sono state valutate attraverso una preliminare fase di sperimentazione effettuata presso 17 uffici pilota.
Al fine di consentire la gestione dell'attività a regime si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine al quadro normativo di riferimento e le relative indicazioni operative.

2. La disciplina dell'accertamento sulla base dei parametri

L'istituto dell'accertamento sulla base dei parametri è stato introdotto nel nostro ordinamento, in sostituzione di quello dell'accertamento mediante l'applicazione dei coefficienti presuntivi di ricavi e compensi, dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e si applica per i periodi d'imposta 1995, 1996 e 1997. Il medesimo istituto si applica altresì per i periodi d'imposta successivi limitatamente ai contribuenti esercenti attività per le quali non risultano approvati gli studi di settore, ovvero per le quali, pur essendo stato approvato lo studio di settore, ricorrano una o più cause di inapplicabilità previste nei decreti di approvazione dello studio stesso.

La disciplina applicabile per il periodo d'imposta 1995 è dettata dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della citata legge n. 549 del 1995 e dal DPCM 26 gennaio 1996 che ha approvato sia le tabelle degli indicatori che la nota tecnica e metodologica per la determinazione dei parametri. Tale disciplina è stata già illustrata dalla circolare n. 117/E del 13 maggio 1996, i cui contenuti si intendono qui confermati salve le diverse indicazioni fornite nella presente circolare in relazione alle modifiche normative nel frattempo intervenute.

3. Il procedimento di accertamento

Ai sensi del citato articolo 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995 gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lett. d), del DPR 29 settembre 1973 n. 600 (in virtù del quale l'ufficio può procedere alla rettifica dei redditi di impresa e di quelli derivanti dall'esercizio dell'arte o professione anche sulla base di presunzioni semplici, purchè siano gravi, precise e concordanti) possono essere effettuati mediante l'applicazione dei parametri.

Con l'introduzione dei parametri si è voluto, pertanto, potenziare il metodo di accertamento analitico-presuntivo; infatti, in virtù di quanto previsto dal citato art. 3, comma 181, costituiscono presunzioni "gravi, precise e concordanti", su cui fondare validamente l'accertamento in questione, lo scostamento dei ricavi o compensi e corrispettivi dichiarati dal contribuente da quelli allo stesso attribuibili in base ai parametri.

Il comma 185 dello stesso art. 3 prevede espressamente che l'accertamento in base ai parametri può essere oggetto di adesione del contribuente, previo contraddittorio con l'ufficio, richiamando l'allora vigente art. 2-bis del decreto legge n. 564 del 1994. Quest'ultima disposizione, com'è noto, è stata successivamente abrogata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il quale ha operato una revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione e le cui disposizioni si applicano pertanto anche all'accertamento effettuato sulla base dei parametri.

Nel procedimento di controllo in argomento assume, quindi, rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, il quale consente all'Amministrazione di conoscere e considerare le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata. Il risultato dell'applicazione dei parametri non può prescindere, infatti, dal considerare le peculiarità dell'attività in concreto svolta e, pertanto, va adeguato alla particolare situazione dell'impresa o della professione esercitata.

Gli uffici dovranno quindi attentamente valutare i fatti e le circostanze rappresentati dal contribuente, al fine di pervenire alla definizione dell'accertamento per adesione in sede amministrativa.

Con riferimento agli effetti dell'adesione si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997 in relazione all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Relativamente alle condizioni ed ai limiti dell'ulteriore azione accertatrice esercitabile successivamente al perfezionamento dell'adesione, si rendono opportune puntuali precisazioni alla luce di una lettura sistematica delle disposizioni recate dalla legge n. 549 del 1995 (art. 3, comma 185) e di quelle successivamente introdotte in materia di accertamento con adesione dal decreto legislativo n. 218 del 1997 (art. 2, comma 4).

Si evidenzia al riguardo che la definizione per adesione all'accertamento basato sui parametri consente all'ufficio l'ulteriore attività accertatrice nei seguenti casi:

a) accertamenti di redditi diversi da quelli d'impresa o derivanti dallo esercizio di arti o professioni oggetto di adesione:

tenuto conto del disposto dell'art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995, tali accertamenti sono effettuabili anche sulla base di elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'adesione;

b) accertamenti relativi alle medesime categorie di reddito d'impresa o di esercizio di arti o professioni che hanno formato oggetto di adesione:

ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 218 del 1997 tali accertamenti sono effettuabili qualora, sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, sia accertabile un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque non inferiore a 150 milioni di lire;

c) accertamenti sintetici di cui all'art. 38, commi da quarto a settimo, del DPR n. 600 del 1973:

la preclusione prevista dall'art. 3, comma 185, della legge n. 549 del 1995 va raccordata con quanto successivamente disposto dall'art. 2, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 218 citato. Ne consegue pertanto che la specifica ulteriore azione accertatrice resta preclusa salvo che, sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, sia accertabile un maggior reddito complessivo sinteticamente determinabile superiore al 50 per cento del reddito complessivo definito e comunque non inferiore a 150 milioni di lire.

4. Segnalazioni

Per l'attività di controllo del 1999 sono oggetto di segnalazione i contribuenti persone fisiche che con riferimento al periodo d'imposta 1995 risultano al sistema informativo aver esercitato attività d'impresa o arti e professioni in regime di contabilità semplificata ed aver dichiarato ricavi o compensi inferiori a quelli determinabili sulla base dei parametri.

Le selezioni operate hanno escluso dal procedimento i soggetti che, dai dati in possesso del sistema informativo, risultano interessati per l'anno 1995 da processi verbali di verifica parziale o generale, da segnalazioni derivanti da verifica a soggetti terzi, nonchè da controlli ordinari già effettuati dagli uffici con esito positivo.

Con riferimento a ciascun contribuente selezionato sono stati prodotti a livello centrale inviti al contraddittorio, finalizzati all'attivazione del procedimento di accertamento con adesione su iniziativa degli Uffici delle Entrate e degli Uffici delle Imposte Dirette ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997.

Negli inviti sono evidenziati:

- gli elementi rilevati dalla dichiarazione dei redditi, utilizzati per la determinazione dei ricavi, dei compensi e del volume di affari accertabili sulla base dei parametri;

- i maggiori ricavi accertabili;

- i redditi dichiarati e accertabili ai fini IRPEF con la conseguente maggiore imposta;

- i redditi dichiarati e accertabili ai fini ILOR e la conseguente maggiore imposta;

- il maggior contributo al Servizio sanitario nazionale accertabile;

- l'aliquota media IVA applicata e i dati utilizzati per calcolarla (volume d'affari e IVA su operazioni imponibili rilevati dalla dichiarazione prodotta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto);

- la maggiore imposta sul valore aggiunto accertabile.

Gli inviti predisposti dal Centro Informativo, complessivamente riferiti a n. 61.672 soggetti, saranno inviati

agli Uffici delle Entrate e agli Uffici delle Imposte Dirette per l'instaurazione del contraddittorio;

agli Uffici IVA saranno invece trasmessi elenchi nominativi dei destinatari degli inviti per le connesse attività di loro competenza come di seguito illustrate.

Si precisa che la trasmissione sarà operata per aree regionali in tre fasi successive e conclusa entro la prima decade di novembre.

La prima fase di trasmissione, attualmente in corso, riguarda gli uffici della Lombardia, della Sicilia e del Piemonte.

5. Attività degli uffici

I titolari degli uffici, in relazione all'entità numerica delle posizioni di competenza trasmesse, vaglieranno l'opportunità di istituire appositi gruppi di lavoro cui affidare la gestione delle relative attività, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse ed agevolare i rapporti con i contribuenti interessati dal procedimento accertativo.

Stante l'unicità del procedimento sia ai fini delle Imposte Dirette che dell'IVA, si ricorda che deve essere assicurata una operatività integrata degli Uffici IVA e gli Uffici delle Imposte Dirette; a tal fine le Direzioni Regionali delle Entrate adotteranno ogni idonea iniziativa organizzativa nell'ambito delle loro attribuzioni d'indirizzo e coordinamento.

Si richiama altresì l'esigenza di dare immediato impulso agli adempimenti previsti, tenuto conto che i procedimenti dovranno essere conclusi possibilmente entro il corrente anno.

Vengono di seguito fornite specifiche indicazioni in merito alle modalità operative cui gli uffici dovranno attenersi.

5.1 Selezione delle posizioni

In relazione a ciascun soggetto segnalato dal Centro Informativo gli uffici verificheranno preliminarmente l'esistenza di eventuali elementi in loro possesso rilevanti ai fini dell'accertamento per lo stesso anno 1995 interessato dal procedimento accertativo in base ai parametri.

Si evidenzia al riguardo che dovranno di massima essere considerati i soli elementi di concreta e certa rilevanza ai fini della rettifica:

- dei redditi afferenti le sole categorie di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, restando comunque impregiudicata l'attività di accertamento con riferimento alle altre tipologie di reddito;

- del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 38, commi da quarto a settimo, del DPR n. 600 del 1973;

- del volume d'affari dichiarato ai fini IVA;

- dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata in dipendenza d'inesatte aliquote d'imposta applicate sulle operazioni imponibili ovvero d'imposta detraibile non spettante.

Pertanto, ai fini della selezione non assumono di norma rilevanza gli elementi di carattere meramente indiziario non suscettibili d'immediata valutazione in termini di maggiori imposte accertabili.

Al fine di agevolare tale attività di riscontro degli uffici, le procedure automatizzate predisposte dal Centro Informativo hanno escluso dal procedimento, come già evidenziato, i soggetti che al sistema informativo risultano interessati dalle tipologie di elementi che ordinariamente rivestono carattere di certezza (verbali di verifica, segnalazioni a seguito di verifiche a soggetti terzi).

Ne consegue, pertanto, che la specifica attività degli uffici sarà di fatto incentrata sui soli elementi non conosciuti al sistema informativo in quanto non oggetto di segnalazione automatizzata, ovvero acquisiti al sistema dal mese di giugno c.a., cioè successivamente al perfezionamento delle procedure di selezione dei soggetti da parte del Centro Informativo.

In presenza di elementi di accertamento rispondenti ai criteri sopra illustrati, gli uffici dovranno operare una valutazione comparativa degli stessi rispetto alle maggiori imposte e relative sanzioni derivanti dall'applicazione dei parametri, adottando i procedimenti accertativi che risultino di maggiore proficuità.

Qualora la posizione a seguito di tale valutazione, venga esclusa dal procedimento in oggetto, ne sarà data comunicazione al sistema informativo secondo le specifiche modalità previste dalla relativa procedura.

La prevista trasmissione agli Uffici IVA degli elenchi nominativi dei soggetti interessati dall'applicazione dei parametri, consentirà a tali uffici di operare autonomamente le attività di riscontro in relazione agli elementi in proprio possesso, per le successive valutazioni congiunte con gli Uffici delle Imposte Dirette.

Tale attività dovrà ovviamente essere condotta con la massima celerità, prevedendo razionali flussi di gestione delle informazioni, preventivamente concordati tra i titolari degli uffici competenti alla trattazione delle posizioni.

5.2 Gestione degli inviti

A seguito della operata selezione delle posizioni secondo le modalità illustrate al precedente paragrafo, gli Uffici delle Entrate e gli Uffici delle Imposte Dirette cureranno la gestione degli inviti al contraddittorio, secondo le indicazioni di seguito fornite.

5.2.1 Attività preliminari

a) Inviti che evidenziano maggiori ricavi o compensi entro 50 milioni.

Prima della notifica di tali inviti al contribuente si rende opportuno un celere riscontro della completezza formale e coerenza contabile dei prospetti contenuti negli inviti stessi.

Al riguardo si precisa, in particolare, che i dati in possesso del sistema informativo possono essere risultati carenti per l'individuazione dei redditi d'impresa assoggettabili ad ILOR, nonchè dell'esatto importo delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Qualora vengano, pertanto, rilevate evidenti incongruenze nel prospetto relativo alla determinazione dell'imposta locale sui redditi, gli uffici potranno operare le necessarie rettifiche sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi qualora disponibile.

In ogni caso tale specifico aspetto potrà essere definito in sede di contraddittorio con il contribuente.

b) Inviti che evidenziano maggiori ricavi o compensi superiori a 50 milioni.

Tali inviti, contraddistinti con apposito asterisco negli elenchi riepilogativi delle posizioni trasmesse, saranno oggetto di un'accurata attività preliminare; dovrà infatti essere verificata la correttezza di tutti i dati riportati negli stessi, in relazione a quelli esposti dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi in possesso della Amministrazione.

Queste ultime, qualora non disponibili presso gli uffici, dovranno essere richieste ai Centri di Servizio.

I suddetti riscontri saranno evidentemente operati anche con riferimento ai dati contenuti nel prospetto di determinazione dell'imposta locale sui redditi.

A seguito delle attività preliminari sopra illustrate può rendersi necessario modificare i dati riportati negli inviti trasmessi dal Centro Informativo. Al riguardo si precisa che la procedura informatica di ausilio all'attività degli uffici consente la modificabilità degli inviti prima della notifica al contribuente, con riferimento agli elementi rilevanti per il calcolo del maggior ricavo/compenso accertabile ed all'assoggettabilità o meno del reddito d'impresa ad ILOR.

5.2.2 Notifica al contribuente dell'invito al contraddittorio

Preliminarmente alla notifica, sugli inviti saranno apposti la data di convocazione del contribuente, nonchè il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

Si precisa che, in relazione alla prospettata esigenza di concludere la complessiva attività entro il corrente anno, gli uffici dovranno pianificare la data di convocazione dei contribuenti in relazione all'entità numerica dei procedimenti da instaurare ed al numero dei funzionari impiegati.

Tale preliminare programmazione si rende necessaria al fine di razionalizzare i flussi di contribuenti presso l'ufficio e di garantire, quindi, al procedimento di contraddittorio un sufficiente livello qualitativo in termini di approfondimento delle posizioni interessate.

La notifica degli inviti ai contribuenti potrà essere eseguita sia a norma dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, sia tramite servizio postale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Si ricorda che, come già precisato nella circolare n. 235/E dell'8 agosto 1997, la partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e pertanto la mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile.

5.3 Contraddittorio con il contribuente

Tale fase assume particolare rilevanza nell'ambito del procedimento accertativo in argomento.

Nel contraddittorio con l'ufficio il contribuente può infatti fornire la prova contraria, motivando e documentando idoneamente le ragioni in base alle quali la dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello presunto in base ai parametri può ritenersi in tutto o in parte giustificata, in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che già con circolare n. 117/E del 13 maggio 1996 è stata fornita un'elencazione, peraltro non tassativa, dei motivi che potrebbero essere validamente addotti dai contribuenti.

Gli inviti al contraddittorio hanno, pertanto, lo scopo di consentire l'esposizione e la documentazione di fatti e circostanze idonei a giustificare lo scostamento dei compensi/ricavi dichiarati rispetto a quelli determinabili sulla base dei parametri.

Nei predetti inviti sono inoltre previste le seguenti circostanze, la cui evidenziazione da parte del contribuente può comportare la rideterminazione contabile dei maggiori imponibili accertabili:

a) eventuale presenza di discordanze tra i dati esposti nell'invito e quelli contenuti nelle dichiarazioni in possesso del contribuente;

b) ulteriori elementi utili al calcolo dell'aliquota media ai fini IVA (operazioni non soggette ad IVA, operazioni non soggette a dichiarazione IVA, importo dell'IVA sulle cessioni di beni strumentali); al riguardo si rinvia a quanto già illustrato nel par. 2.8 della citata circolare n. 117/E.

In sede di contraddittorio, come già precisato al precedente paragrafo 5.2.1, potranno essere puntualmente definiti gli aspetti concernenti l'assoggettabilità o meno del reddito d'impresa ad ILOR e l'esatto ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120 del DPR n. 917 del 1986.

Da quanto sopra illustrato, risulta evidente che il contraddittorio consente una più ragionata e fondata misurazione del presupposto impositivo, che tenga conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente, con il primario obiettivo di pervenire alla definizione della posizione in sede amministrativa attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione.

Gli uffici daranno sempre conto nei propri atti delle ragioni evidenziate dai contribuenti durante il contraddittorio e motiveranno sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse.

5.4 Esito del procedimento di accertamento

A seguito della regolare notifica dell'invito e dei successivi sviluppi del contraddittorio, l'esame delle posizioni si concluderà con uno dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione per non luogo a procedere

- atto di adesione

- atto di accertamento.

Al riguardo si forniscono, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:

1) Archiviazione

L'ufficio procederà all'archiviazione delle posizioni, dandone circostanziata motivazione in atti, ove dallo svolgimento del contraddittorio con il contribuente emerga l'insussistenza delle condizioni per procedere all'accertamento sulla base dei parametri.

Tale ipotesi ricorre qualora il contribuente dimostri:

- l'esistenza di cause di esclusione per legge dallo specifico procedimento di accertamento (ad es. soggetti esercenti lavoro autonomo in contabilità ordinaria anche a seguito di opzione);

- la totale giustificazione dello scostamento dei ricavi/compensi dichiarati da quelli calcolati sulla base dei parametri;

- l'erroneità degli elementi contabili riportati nell'invito, dalla cui rielaborazione non scaturiscono maggiori imposte accertabili.

2) Atto di adesione

Qualora il contribuente intenda definire la propria posizione avvalendosi dell'istituto dell'adesione, sarà osservato il procedimento previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del citato d.lgs. n. 218 del 1997.

Per quanto concerne, in particolare, gli aspetti contabili sono delineabili le seguenti fattispecie:

a) Esito del contraddittorio non modificativo delle maggiori imposte risultanti dall'invito.

Trattasi dei casi in cui l'ufficio non ha ritenuto gli elementi addotti dal contribuente idonei a giustificare, neanche in parte, lo scostamento dei ricavi/compensi dichiarati da quelli calcolati sulla base dei parametri; pertanto l'adesione del contribuente sarà riferita agli importi determinati nell'invito.

b) Esito del contraddittorio comportante il ricalcolo delle maggiori imposte accertabili.

Sono riconducibili in tale ipotesi:

1. la parziale giustificazione dello scostamento dei ricavi o compensi dichiarati da quelli calcolati sulla base dei parametri a seguito degli elementi e delle circostanze evidenziate dal contribuente;

2. la modifica di dati contabili riportati nell'invito, dei quali sia stata dimostrata l'erroneità ovvero l'incompletezza.

In tale ipotesi l'atto di adesione sarà formato a seguito del ricalcolo da parte dell'ufficio degli importi accertabili.

Come previsto nella citata circolare n. 117/E, negli atti di adesione dovrà essere menzionata "la concreta incidenza dei fatti e delle circostanze rappresentate dai contribuenti sulla capacità produttiva di ricavi o compensi", nonchè gli eventuali diversi elementi contabili considerati in relazione al punto 2.

Si fa inoltre presente che negli atti di adesione dovrà essere espressamente menzionato che gli effetti operano esclusivamente con riferimento al reddito d'impresa o di lavoro autonomo e che resta salva la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di rettificare i redditi appartenenti a categorie diverse, nonchè, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 218 del 1997, di procedere alla rettifica delle stesse categorie di redditi oggetto di adesione ovvero ad accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, commi da quarto a settimo, del DPR n. 600 del 1973.

3) Atto di accertamento

L'ufficio procederà alla notifica dell'atto di accertamento qualora il contribuente:

- non si sia presentato al contraddittorio con l'ufficio;

- a seguito del contraddittorio svolto non abbia definito l'accertamento con adesione;

- non abbia perfezionato l'adesione ai sensi dell'art. 9 del citato d.lgs. n. 218 del 1997.

Gli avvisi di accertamento dovranno essere puntualmente motivati dagli uffici facendo riferimento, oltre che alle norme legittimanti la rettifica operata, alle risultanze del contraddittorio qualora svolto; le rettifiche terranno ovviamente conto degli eventuali diversi esiti contabili scaturiti dal contraddittorio (vedi lett. b del precedente punto 2), ovvero determinati dallo stesso ufficio in dipendenza delle attività preliminari svolte di cui al precedente paragrafo 5.2.1.

Nella motivazione degli avvisi di accertamento gli Uffici delle Entrate e gli Uffici delle Imposte Dirette richiameranno quanto disposto dall'art. 3, comma 181, della citata legge n. 549 del 1995, esplicitando che la rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sulla base dei parametri è effettuata senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ai sensi dell'art. 38, comma dal quarto al settimo, del DPR n. 600 del 1973 ed altresì con riferimento alle altre categorie reddituali, ovvero in relazione alle stesse categorie reddituali oggetto di rettifica qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 43, comma 3, del DPR 600 del 1973.

Per quanto concerne, in particolare, la predisposizione degli avvisi di accertamento nel caso di mancato contraddittorio ovvero di mancato perfezionamento dell'adesione, si precisa che:

- l'Ufficio delle Entrate emetterà un unico atto di accertamento, efficace sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

- nel caso in cui la competenza è ripartita tra un Ufficio delle Imposte Dirette ed un Ufficio IVA, tenuto conto del disposto dell'art. 3, commi 181 e 183, della legge n. 549 del 1995 (cfr. circ. n. 117/E del 1996 citata) l'Ufficio delle Imposte Dirette dovrà procedere preliminarmente alla notifica dell'accertamento per i tributi di sua competenza e solo successivamente l'Ufficio IVA potrà procedere alla rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base del maggior ricavo/compenso accertato ai fini delle imposte dirette.

6. Procedura informatica di ausilio all'attività degli uffici

Gli uffici per le complessive attività, come delineate al paragrafo 5, si avvarranno dell'apposita procedura di ausilio predisposta dal Centro Informativo, la quale nelle sue generali funzioni consente di:

- gestire gli inviti predisposti dal centro, consentendo la variazione, anche prima della notifica al contribuente, degli elementi rilevanti per il calcolo del maggior ricavo/compenso accertabile e dell'indicazione della assoggettabilità o meno del reddito d'impresa ad ILOR;

- gestire il procedimento con adesione in relazione alle risultanze contabili scaturite dal contraddittorio svolto;

- produrre avvisi di accertamento nei casi di mancata instaurazione del contraddittorio ovvero del mancato perfezionamento dell'adesione.