Circolare n. 15/E del 1 febbraio 2002

OGGETTO:    Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002). Primi chiarimenti. Disposizioni varie.

INDICE

 

1    Art. 2, commi 1 , 2 e 6: modificazioni alla disciplina dell’IRPEF per le famiglie.

2    Art. 2, comma 3: detrazione per servizi di interpretariato – soggetti sordomuti.

3    Art. 7: rivalutazione dei terreni edificabili e dei terreni agricoli

4    Art. 9, comma 1: proroga e modificazioni della detrazione di imposta per gli interventi di recupero edilizio su unità abitative

5    Art. 9, comma 2: detrazione d’imposta per l’acquisto di immobili ristrutturati 

6    Art. 9, comma 3: applicazione dell’aliquota IVA del 10% ai settori ad alta intensità di manodopera – Proroga

7    Art. 9, comma 5: modalità speciali di determinazione del reddito imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti

8    Art. 9, comma 6: detrazione per spese di manutenzione e salvaguardia dei boschi

9    Art.9, comma 8: proroga regime IVA agricolo

10  Art. 9, commi 12 e 13: adeguamento spontaneo in dichiarazione ai maggiori ricavi derivanti dall’applicazione degli studi di settore)

11  Art. 9, comma 18: disposizioni concernenti la definizione delle liti fiscali e la regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi

    11.1    Proroga dei termini

    11.2    Rateizzazioni

    11.3    Versamenti integrativi

    11.4    Rinvio alle circolari n. 207/E del 2000 e n. 4/E del 2001

12  Art. 9, comma 19: esonero dell’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali in materia di imposta sugli intrattenimenti

13  Art. 9, comma 23: proroga agevolazione lavoro dipendente prestato dai frontalieri.

14  Art. 27, comma 18: disposizioni finanziarie per gli enti locali: credito d’imposta per i comuni 

15  Art. 52, comma 24: regolarizzazione della posizione dei soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale

16  Art. 52, comma 30: regolarizzazione delle omissioni tributarie riguardanti le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

17  Art. 52, comma 37: credito d’imposta per gli istituti di cultura stranieri

18  Art. 70, comma 6: deduzione delle spese di partecipazione alla gestione di nidi e micro-nidi 

 


Al fine di facilitare l’applicazione delle numerose disposizioni contemplate nella legge n. 448 del 28 dicembre 2001, c. d. “legge finanziaria per l’anno 2002”, pubblicata nel S. O.  n. 285/L alla G. U. n. 301 del 29 dicembre 2001, si forniscono di seguito i primi chiarimenti sulle principali novità.

1          Art. 2, commi 1 , 2 e 6: modificazioni alla disciplina dell’IRPEF per le famiglie.

La disposizione prevista all’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riformula l’articolo 12, comma 1, del Tuir, in materia di detrazioni per carichi di famiglia. In particolare, la nuova norma lascia inalterata la misura delle detrazioni per familiari a carico già stabilita per gli anni 2000 e 2001 e ridetermina la misura di quelle relative all’anno 2002.

Al successivo comma 6 è prevista la sospensione, per l’anno 2002, dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale norma prevedeva una graduale riduzione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da realizzarsi negli anni 2002 e 2003.

La sospensione della rimodulazione delle aliquote Irpef, come espressamente chiarito dalla relazione governativa di accompagnamento al provvedimento, ha l’obiettivo di assicurare, insieme alla normativa che interessa le detrazioni per carichi di famiglia, un regime più favorevole alle famiglie, in particolare a quelle più numerose e con redditi contenuti, nell’ottica di privilegiare le famiglie rispetto alla generalità dei contribuenti nell’attuazione dell’onere tributario.

Pertanto, per il periodo d’imposta 2002:

·        restano in vigore le aliquote di imposta per scaglioni di reddito nella misura percentuale già prevista per il 2001;

·        sono stabilite diverse misure di detrazioni per figli a carico in ragione del livello di reddito e del numero dei figli. Inoltre, è prevista una particolare detrazione in caso di figli portatori di handicap.

Il nuovo comma 1 dell’articolo 12 del Tuir dispone che dall’imposta lorda dovuta dal contribuente si detraggono, per carichi di famiglia, euro 285,08 per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta a prescindere dall’età del figlio e dalla circostanza che questi conviva con il genitore.

L’importo di euro 285,08 è elevato, a condizione che il reddito complessivo non superi euro 51.645,69 (pari a 100 milioni di lire), a:

·        euro 303,68, per il primo figlio nonché per ogni altra persona a carico indicata nell’art.433 del c.c.. Per primo figlio si intende quello anagraficamente di età maggiore tra quelli a carico;

·        euro 336,73, per i figli successivi al primo.

Una novità riguarda l’elevazione della misura della detrazione spettante per ciascun figlio da 285,08 a 516,46 euro (un milione di lire) in relazione all’ammontare del reddito complessivo di ciascun genitore e al numero dei figli. In particolare, la detrazione di euro 516,46 spetta ai contribuenti:

·        il cui reddito complessivo non sia superiore a 36.151,98 euro (70 milioni di lire) con un figlio a carico;

·        il cui reddito complessivo non sia superiore a 41.316,55 euro (80 milioni di lire) con due figli a carico;

·        il cui reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro (90 milioni di lire) con tre figli a carico;

·        con almeno quattro figli a carico, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Ai fini dell’attribuzione dell’importo maggiorato delle detrazioni spettanti è necessaria la sussistenza di entrambe le condizioni richieste dalla norma (limite di reddito e numero dei figli).

La detrazione d’imposta nella predetta misura di euro 516,46 non spetta se il reddito complessivo è superiore ai limiti stabiliti ovvero il numero dei figli è inferiore a quello previsto per la corrispondente fascia di reddito.

Ad esempio, ad un contribuente con reddito complessivo di euro 40.000,00 e un figlio a carico al 100 per cento (per semplificazione si assume che le detrazioni spettino per intero a un solo genitore) spetta la detrazione di euro 303,68. Ad un contribuente con reddito complessivo di euro 48.000,00 e tre figli a carico al 100 per cento, spettano le detrazioni di euro 303,68, per il primo figlio, di euro 336,73 per il secondo e per il terzo.

Se il reddito complessivo è superiore a euro 51.645,69, ed il numero dei figli è inferiore a 4, spetta la detrazione base di 285,08 euro. 

La detrazione per i figli a carico deve essere ripartita tra coloro che ne hanno diritto, in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno. La quota di detrazione non fruita da uno degli aventi diritto può essere utilizzata dall’altro.

Ogni contribuente deve, pertanto, calcolare la parte di detrazione a lui spettante, tenendo conto del proprio livello di reddito, in proporzione all’effettivo onere sostenuto. Se, ad esempio, uno dei genitori ha un reddito complessivo di euro 35.000,00 e l’altro di euro 50.000,00, ipotizzando un solo figlio e una suddivisione dell’onere sostenuto al 50 per cento tra i genitori, gli ammontari delle detrazioni spettanti saranno, rispettivamente, di euro 258,23 ed euro 151,84.

La nuova formulazione dell’articolo 12, comma 1, del Tuir, prevede per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, una detrazione pari a euro 774,69. La maggiore detrazione, spettante a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, sostituisce quella che spetterebbe in riferimento allo stesso figlio, in assenza dell’handicap.

Se, ad esempio, si ipotizza un contribuente con reddito pari a euro 47.000,00 e con tre figli a carico al 100 per cento (per semplificazione si assume che le detrazioni spettino per intero a un solo genitore) di cui il secondo (ossia quello che risulta nato in epoca successiva rispetto al primo) portatore di handicap, lo stesso avrà diritto alle seguenti detrazioni:

·        euro 303,68, per il primo figlio;

·        euro 774,69, in riferimento al secondo figlio portatore di handicap;

·        euro 336,73, in riferimento al terzo figlio.

Una novità riguarda la disposizione stabilita dall’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 448 del 2001, in base alla quale il contribuente può optare per la detrazione più favorevole nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 12. La norma da ultimo richiamata stabilisce che, se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, al genitore spetta per il primo figlio la detrazione ordinariamente prevista per il coniuge, stabilita alla lettera a) del comma 1 e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b) del citato articolo 12 del Tuir.

La possibilità di scelta prevista dalla norma in commento si spiega agevolmente ove si consideri che la misura delle detrazioni introdotte dalla legge finanziaria supera, in taluni casi, quella delle detrazioni stabilita per il coniuge.

Resta invariata la previsione in base alla quale l’importo della detrazione per i figli a carico è aumentato di 123,95 euro (240 mila lire), per ogni figlio di età inferiore ai tre anni. Tuttavia, se per il primo figlio si beneficia della detrazione prevista per il coniuge, non si ha diritto, solo per questo figlio, alla detrazione di 123,95 euro, per i minori di tre anni. Il citato incremento non spetta neppure nei casi in cui il contribuente ha diritto alla detrazione di 516,46 euro per ciascun figlio ovvero se beneficia della detrazione pari a euro 774,69 prevista per i figli portatori di handicap.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni d’imposta spettanti per familiari a carico, il sostituto, salvo eventuale diversa indicazione del percipiente circa il presumibile importo del proprio reddito complessivo per l’anno cui si riferisce la detrazione, deve considerare, in via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente che corrisponde nel corso dell’anno.

Si rammenta, in proposito, che l’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 stabilisce che le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Tenuto conto della nuova disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, al fine di calcolare l’esatto importo delle detrazioni da attribuire, il sostituto può invitare i percipienti a comunicare eventuali variazioni rispetto alle precedenti dichiarazioni e a fornire le indicazioni necessarie all’applicazione della nuova disciplina.

In particolare, la dichiarazione del sostituito riguarda l’ammontare presunto dei redditi diversi da quello corrisposto dal sostituto, il numero dei familiari a carico e la tipologia (coniuge, figli o altri familiari indicati nell’articolo 433 del c.c. che convivano con il contribuente o percepiscano gli assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria), la presenza di figli di età inferiore a tre anni e di figli portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’attestazione che il reddito percepito da ciascuno dei familiari a carico non sia superiore a euro 2.840,51 (pari a lire 5.500.000) al lordo degli oneri deducibili. A tal fine vanno computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

Il sostituito deve, altresì, dichiarare se ricorrono le condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 12 (mancanza fisica di un coniuge) che danno diritto, soltanto per il primo figlio a carico, alla detrazione prevista per il coniuge in luogo di quella per il figlio ed, eventualmente, esercitare l’opzione della detrazione più favorevole.

Si ricorda che il sostituito deve indicare anche la misura percentuale in cui può fruire della corrispondente detrazione (100 per cento se ne fruisce da solo, altra diversa misura se esistono altri soggetti che fruiscono della stessa).

Sull’importo della percentuale indicata dal percipiente il sostituto d’imposta non è tenuto a compiere nessuna indagine circa le motivazioni in base alle quali è stato dichiarato un importo piuttosto che un altro.

Resta fermo che in presenza di un reddito complessivo annuo superiore a quello considerato dal sostituto ai fini dell’attribuzione delle detrazioni per figli a carico, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO Persone fisiche) per rideterminare l’imposta dovuta ed effettuare il relativo versamento.

2           Art. 2, comma 3: detrazione per servizi di interpretariato – soggetti sordomuti.

Con il comma 3 dell’articolo in commento, è stata inserita la lettera c-ter) nel comma 1 dell’art. 13–bis) del testo unico delle imposte sui redditi.

La richiamata lettera prevede la detrazione d’imposta, nella misura del 19 per cento, in relazione alle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381.

In applicazione della normativa da ultimo citata si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Naturalmente, al fine di poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta in tal senso.

3    Art. 7: rivalutazione dei terreni edificabili e dei terreni agricoli

La disposizione in commento, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, consente di assumere, in luogo del costo di acquisto o del valore dei terreni edificabili e di quelli agricoli posseduti alla data del 1° gennaio 2002, il valore ad essi attribuito a tale data mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 4%.

Il valore attribuibile a tali terreni alla data del 1° gennaio 2002 deve essere determinato da soggetti competenti in materia urbanistica, individuati dal legislatore negli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari  e dei periti industriali edili. Attesi i rilevanti effetti che la perizia giurata di stima produce sul piano fiscale, la norma in esame dispone che per tale atto giurato si applichino al professionista le disposizioni di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile, concernenti le norme sulla responsabilità del consulente tecnico nominato dal giudice.

L’Amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell’estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli

Ai sensi del comma 5 del presente articolo i costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze, in quanto costituiscono un costo inerente al bene.

Il valore così determinato può essere assunto quale valore iniziale per il calcolo delle plusvalenze di cui all’articolo 81, lettere a) e b), del TUIR, realizzate successivamente alla asseverazione dell’atto di stima, fermo restando, quale termine di scadenza per il pagamento dell’imposta sostitutiva, il 30 settembre 2002. Le suddette plusvalenze conseguite anteriormente alla redazione ed al giuramento della perizia restano invece determinate secondo i criteri ordinari dettati dall’articolo 82 del TUIR, non risultando conforme alla ratio della norma la redazione di valutazioni giurate su beni di cui si è ceduta la titolarità.

Sono interessati dalla norma di rivalutazione, qualora non siano posseduti da imprese commerciali, poiché in tale caso la relativa cessione non genera plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 81 del TUIR, i seguenti beni:

1.      terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili. Come indicato nella voce “lottizzazioni” riportata in appendice al modello di dichiarazione “Unico 2001-Persone Fisiche, fascicolo 2”, ai fini della disciplina delle plusvalenze, si considerano lottizzati i terreni sui quali è eseguita qualsiasi operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per la edificabilità dei terreni, anche se realizzata al di fuori di strumenti urbanistici;

2.      terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Ai sensi dell’articolo 81, lett. a) del TUIR la utilizzabilità del terreno a fini edificatori deve sussistere in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Pertanto, come precisato nelle istruzioni al quadro RM del modello di dichiarazione “Unico 2001-Persone Fisiche, fascicolo 2”, tale qualificazione ricorre per i terreni qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o in mancanza da altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

3.      terreni agricoli. Questi ultimi, in caso di rivendita possono generare plusvalenza ai sensi della lettera a) dell’articolo 81, se venduti entro cinque anni dall’acquisto, esclusi quelli acquistati mediante successione o donazione la cui cessione non genera plusvalenza imponibile, o, se ceduti oltre tale termine, ai sensi della successiva lettera b), qualora al momento della rivendita siano suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti;

Al fine di poter godere dei benefici previsti dalla presente norma, il valore determinato dalla perizia di stima giurata deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva del 4% da versare entro il 30 settembre 2002 utilizzando il modello F24, secondo le modalità previste dal capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997. L’ammontare di tale imposta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 settembre del 2002. Le due rate successive devono essere versate entro il 30 settembre 2003 ed entro il 30 settembre 2004, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.

Ai sensi del comma 6 della norma in esame, il valore attribuito ai terreni dalla perizia di stima giurata, assoggettato ad imposta sostitutiva, costituisce valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

Considerato, tuttavia, che il valore attribuito al cespite dalla perizia tiene conto delle condizioni urbanistiche, geologiche, ecc esistenti al momento della valutazione, deve ammettersi che il contribuente, in un momento successivo, possa non avvalersi del valore rideterminato ove siano sopravvenuti fatti che lo rendano non più attuale.

La circostanza che il valore dichiarato coincida o meno con quello periziato deve essere evidenziato in atto dal venditore affinché  l’Ufficio ne possa tener conto ai fini della rettifica della base imponibile delle imposte di registro ipotecarie e catastali.

In proposito si fa presente che il testo unico dell’imposta di registro (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) all’articolo 52 stabilisce diversi criteri di rettifica del valore dichiarato, a seconda che il trasferimento abbia ad oggetto un terreno con destinazione edificatoria o altra destinazione. Invero, l’ufficio non può intervenire per la rettifica quando il valore dichiarato del terreno trasferito sia almeno pari a quello determinato su base catastale, sempre che non si tratti di terreni “per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria” (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 52, comma 4).

Il diverso criterio di determinazione della base imponibile stabilito dal testo unico dell’imposta di registro, comporta che debbano essere separatamente esaminati il caso di trasferimento di terreni edificabili e di terreni agricoli assoggettati ad imposta sostitutiva qualora il venditore abbia dichiarato di volersi avvalere del valore attribuito dalla perizia.

Per i trasferimenti di terreni non edificabili successivi alla rivalutazione, qualora il contribuente dichiari un valore inferiore a quello rideterminato, l’ufficio può procedere alla rettifica anche se il valore dichiarato risulti uguale o superiore a quello calcolato su base catastale. Il comma 6 dell’articolo 7 in esame, infatti, individua nel valore determinato dalla perizia giurata di stima il “valore normale minimo di riferimento ai fini (…) dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”.

Per i trasferimenti di terreni “…per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria”, l’ufficio provvede alla rettifica del valore dichiarato se ritiene che il valore venale dei terreni trasferiti sia superiore (Testo unico dell’imposta di registro articolo 51, comma 3). Ovviamente il valore accertato non può essere inferiore a quello rideterminato ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 poiché questo, come detto, costituisce il valore normale minimo di riferimento.

Qualora, invece, il venditore intenda discostarsi del valore attribuito al terreno dalla perizia - ad esempio perché il terreno ha subito un deprezzamento per cause naturali o per effetto dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici -, ai fini delle imposte di trasferimento valgono le regole sulla determinazione della base imponibile dettate dalle singole leggi d’imposta e per il calcolo della plusvalenza deve essere assunto, quale valore iniziale di riferimento, il costo o il valore di acquisto del terreno, secondo gli ordinari criteri indicati dall’articolo 82 del TUIR.

        

4          Art. 9, comma 1: proroga e modificazioni della detrazione di imposta per gli interventi di recupero edilizio su unità abitative.

Il comma in esame proroga al 31 dicembre 2002 il termine di vigenza dell’agevolazione prevista dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997, consistente nella detrazione del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La disposizione consente inoltre, a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, per le spese sostenute fino all’anno 2001, che la detrazione spettante in relazione agli oneri sostenuti nel 2002 sia ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo, restando quindi preclusa la possibilità, consentità fino all’anno 2001, di optare per una ripartizione quinquennale dell’ammontare detraibile.

Con l’ultimo periodo del comma in esame si dispone che per i lavori realizzati nell’anno 2002, nel caso in cui gli stessi concretizzino la prosecuzione di interventi iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2002, ai fini della determinazione dell’importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, pari a euro 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) per unità immobiliare, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. In sostanza le spese sostenute nel 2002 per lavori iniziati in precedenza danno diritto alla detrazione solo se gli ammontari delle detrazioni fruite negli anni precedenti, complessivamente considerati, non abbiano superato il limite di euro 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) e comunque fino a concorrenza dello stesso limite da riferire a ciascun immobile. Per i lavori realizzati nell’anno 2002 e non costituenti prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti il limite annuo di euro 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) non subisce invece limitazioni.

Esempi:

1. Lavori iniziati nel 2001 e proseguiti nel 2002:

Spese sostenute nel 2001

Euro 46.481,12

Lire 90.000.000

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002

Euro 30.987,41

Lire 60.000.000

2. Lavori iniziati nel 2000, proseguiti nel 2001, e poi ancora nel 2002:

Spese sostenute nel 2000

Euro 36.151,98

Lire 70.000.000

Spese sostenute nel 2001

Euro 25.822,84

Lire 50.000.000

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002                                            30.000.000

Euro 15.493,71

Lire 30.000.000

3. Lavori iniziati nel 2000, proseguiti nel 2001, e poi ancora nel 2002:

Spese sostenute nel 2000

Euro  46.481,12

Lire 90.000.000

Spese sostenute nel 2001

Euro  41.316,55

Lire 80.000.000

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2002

Euro           0

Lire                 0

4. Lavori iniziati nel 2002:

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione

Euro 77.468,53 

Lire 150.000.000

5          Art. 9, comma 2: detrazione d’imposta per l’acquisto di immobili ristrutturati

La disposizione intende estendere il beneficio della detrazione d’imposta, previsto dall’articolo  1 della legge n. 449 del 1997, in favore degli acquirenti e degli assegnatari di unità abitative collocate in immobili ristrutturati da parte d’imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

La disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2002 alle seguenti condizioni :

1.                 l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2003;

2.                  l’unità immobiliare ceduta o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (lettere c) e d) dell’articolo 31, comma 1, della legge n. 457/78, riguardanti l’intero edificio;

3.                  i suddetti lavori devono essere eseguiti dall’impresa entro il 31 dicembre 2002. In mancanza di una preclusione ricavabile dalla lettura della norma, si ritiene che l’agevolazione possa spettare anche nell’ipotesi in cui i lavori di recupero siano stati ultimati prima del 1° gennaio 2002, semprechè siano stati interamente realizzati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1998, che ha introdotto la detrazione d’imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero degli immobili abitativi. Ovviamente i relativi atti di vendita devono essere stipulati a partire dal 1° gennaio 2002 ed i pagamenti effettuati nell’anno 2002 e nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003.

4.                  In virtù del disposto della norma la detrazione è pari al 36 per cento di un ammontare forfetario pari al  25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di euro 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire).

Per quanto concerne le procedure da utilizzare per poter fruire della detrazione, si fa presente che i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario con le modalità già chiarite con la circolare 57/E del 24 febbraio 1998.

Il pagamento mediante bonifico non è necessario in relazione alla parte di prezzo che l’acquirente corrisponde subentrando, mediante accollo, nel contratto di mutuo stipulato dall’impresa.

Qualora, invece, l’acquirente contragga a nome proprio un mutuo finalizzato all’acquisto dell’immobile, sussiste l’obbligo di pagare mediante bonifico bancario, all’impresa o cooperativa cedente, la somma ottenuta dall’istituto mutuante.    

Al fine di fruire della detrazione d’imposta l’acquirente deve trasmettere la comunicazione di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si fruisce della detrazione, al Centro Operativo di Pescara,. Ciò anche nell’ipotesi in cui il Centro di servizio territorialmente competente non sia ancora soppresso, ai sensi del provvedimento emanato dall’Agenzia delle entrate il 28 dicembre 2001.

Nei modelli di dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2002 e seguenti saranno previsti appositi campi idonei all’identificazione del tipo di agevolazione e dell’impresa o cooperativa cedente. Ciò anche al fine di consentire all’Amministrazione Finanziaria di attivare, in collaborazione con le amministrazioni comunali, i necessari controlli sulla effettiva riconducibilità degli interventi di recupero effettuati alle categorie del restauro e risanamento conservativo o della ristrutturazione edilizia.

E’ possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che venga stipulato un compromesso di vendita degli immobili e che ne sia stata effettuata la registrazione presso l’ufficio delle entrate competente.  In tal caso gli estremi di registrazione del preliminare devono essere indicati nel modulo di comunicazione da inviare al centro di servizio, che deve essere trasmesso dopo la registrazione del compromesso e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.  Da tale compromesso deve risultare il prezzo di vendita dell’immobile sulla base del quale è possibile determinare l’importo della detrazione spettante. Resta fermo che anche in caso della stipula del compromesso il rogito deve avvenire entro il 30 giugno del 2003. 

6          Art. 9, comma 3: applicazione dell’aliquota IVA del 10% ai settori ad alta intensità di manodopera – Proroga

L’articolo 9, comma 3, proroga al 31 dicembre 2002 le disposizioni dell’articolo 7, comma 1 della legge n. 488 del 1999, introdotte in attuazione della direttiva comunitaria n. 1999/85 del 22 ottobre 1999, che consente agli stati membri di prevedere, per un periodo massimo di tre anni, aliquote IVA ridotte per settori ad alta intensità di manodopera. Pertanto, anche per l’anno 2002 si rende applicabile l’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di assistenza domiciliare rese da società, imprese individuali e da enti non aventi finalità di assistenza sociale, in favore di anziani, di  minori e di particolari categorie di adulti (adulti affetti da disturbi psichici, di tossicodipendenti, di malati di AIDS di handicappati psicofisici) nonchè alle prestazioni aventi per oggetto interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Con tale proroga si esaurisce il termine  di tre anni individuato dalla citata direttiva comunitaria n. 1999/85 come periodo massimo di vigenza dell’agevolazione, in vigore dal 1° gennaio 2000.

 

7          Art. 9, comma 5: modalità speciali di determinazione del reddito imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti.

La disposizione in commento, attraverso l’inserimento del comma 8-bis nell’art.50 del T.U.I.R., concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo, prevede una modalità speciale per l’individuazione dell’imponibile da assoggettare a tassazione relativamente ai rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti.

In particolare, viene stabilito che per i detti rapporti, purchè intercorrenti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la base imponibile, in deroga ai criteri ordinari, è costituita dagli ammontari convenzionali che saranno fissati annualmente con decreto del Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale modalità speciale di determinazione dell’imponibile è applicabile, per espressa disposizione normativa, quale che sia la durata temporale e la natura giuridica del rapporto giuridico instaurato.

La disciplina in commento si riferisce esclusivamente  ai compensi percepiti dai volontari e dai cooperanti  che prestano la loro attività nel quadro di progetti di cooperazione allo sviluppo, al servizio di un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi del richiamato art. 28 della legge n. 49 del 1987. Si rammenta che il provvedimento di riconoscimento è adottato con decreto del Ministro degli Affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

L’introduzione della descritta, particolare modalità di determinazione dell’imponibile, si ricollega alla circostanza che i volontari ed i cooperanti considerati dalla disposizione in commento prestano la loro attività prevalente in territorio estero. Il legislatore, per tale motivo, ha ritenuto opportuno introdurre un meccanismo di tassazione attenuata, simile a quello già previsto, per il lavoro dipendente all’estero, dall’art. 48, comma 8-bis, del T.U.I.R., idoneo a tener conto del fatto che generalmente i redditi dei cooperanti e dei volontari sono assoggettati a tassazione anche nel paese estero in cui l’attività è prestata.

Si fa presente che la collocazione della norma nell’art. 50 del T.U.I.R. non implica la necessaria riconduzione dei compensi in questione alla categoria dei redditi di lavoro autonomo. Ferma restando l’applicazione del meccanismo di determinazione forfetaria dell’imponibile quale che sia la natura del rapporto sostanziale che lega il volontario o cooperante all’ONG, l’indagine sulla detta natura rimane indispensabile al fine di individuare gli adempimenti procedurali cui sono tenuti, in qualità di sostituti di imposta, gli enti che erogano i compensi.

Qualora l’attività prestata sia riconducibile, come accade nella maggior parte dei casi,   ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, troverà applicazione l’art. 23 del D.P.R. n.600 del 1973, concernente le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Ciò in quanto, ai sensi dell’art.47, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R., i compensi percepiti sulla base di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per cui agli stessi si rende applicabile, in virtù del richiamo operato dall’art. 48-bis del medesimo T.U.I.R., la disciplina prevista per il lavoro dipendente.

Ove invece le prestazioni del volontario o del cooperante discendano dall’assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo (ad es. si tratti di prestazioni professionali) l’organizzazione che eroga i compensi è tenuta a porre in essere gli adempimenti di cui all’art.25 del richiamato D.P.R. n.  600 del 1973.

8          Art. 9, comma 6: detrazione per spese di manutenzione e salvaguardia dei boschi

Con il presente comma la detrazione del 36 per cento,  prevista per gli interventi di recupero edilizio, viene estesa anche alle spese sostenute nell’anno 2002 al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

La detrazione potrà essere fruita in cinque o in dieci quote annuali di pari importo sulla base di un’opzione del contribuente.

Il comma in esame demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle modalità di attuazione della disposizione.  

9          Art.9, comma 8: proroga regime IVA agricolo

L’articolo 9, comma 8, attraverso una proroga di precedenti disposizioni fiscali, concede ai produttori agricoli con volume d’affari superiore a 20.658, 28 euro (quaranta milioni di lire) di continuare ad applicare il regime IVA speciale per l’agricoltura, previsto dall’articolo 34 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, anche per l’anno 2002. A tal fine viene prorogato al 31 dicembre di tale anno il termine previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 313 del 1997, come modificato dall’articolo 31 della legge n. 388 del 2000. E’, inoltre, rinviata al 1° gennaio 2003 l’entrata in vigore del decimo comma del citato articolo 34, il quale introduce il divieto di separare le attività svolte nell’ambito della medesima impresa agricola da cui derivino prodotti assoggettati al regime speciale di detrazione previsto per il settore.

10      Art. 9, commi 12 e 13: adeguamento spontaneo in dichiarazione ai maggiori ricavi derivanti dall’applicazione degli studi di settore)

L’art. 9, comma 12, della legge n. 448 del 2001 consente ai contribuenti di operare l’adeguamento per i periodi d’imposta 2001 e 2002 alle risultanze degli studi di settore.

In particolare, la norma dispone che non si applicano sanzioni ed interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi, relativa ai periodi d’imposta 2001 e 2002, ricavi e compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

La norma esplicherà di conseguenza i suoi effetti sulle dichiarazioni che verranno presentate nel 2002 e 2003 rispettivamente per i redditi 2001 e 2002.

La disposizione in esame ha contenuto analogo rispetto all’art. 71 della legge 21 novembre 2000, n. 342, c.d. “collegato fiscale alla legge finanziaria 2000”, con la differenza che la norma in commento non fa riferimento soltanto agli studi di settore approvati con il decreto ministeriale del 30 marzo 1999. L’art. 9, comma 12, infatti, richiama l’art. 62-bis del citato d.l. n. 331 del 1993 che, come è noto, è la fonte normativa degli studi di settore, essendo la disposizione con la quale era stata conferita delega al Ministero delle Finanze per l’approvazione di tale strumento.

Pertanto la generalità dei contribuenti interessati dagli studi di settore, vale a dire coloro i quali svolgono attività d’impresa ovvero gli esercenti arti e professioni, di cui all’art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, ai sensi del successivo comma 182, non abbiano conseguito nel periodo d’imposta di riferimento ricavi o compensi per un importo superiore a 5.164.568,99 di euro potrà procedere all’adeguamento spontaneo in dichiarazione per i periodi d’imposta 2001 e 2002 senza irrogazione di sanzioni ed interessi.

Analoga agevolazione è prevista per l’IVA. Il successivo comma 13 dell’articolo 9 in rassegna stabilisce, infatti, che per i periodi d’imposta 2001 e 2002 non saranno applicati sanzioni ed interessi ai contribuenti che, adeguandosi agli studi di settore, versano la relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ne consegue che l’adeguamento senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi non può avvenire in dichiarazione ma deve essere effettuato esclusivamente fuori dichiarazione IVA, mediante il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito dell’adeguamento ai risultati degli studi di settore. I contribuenti dovranno pertanto effettuare il versamento della maggiore imposta “entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi”, ossia, generalmente, entro i seguenti termini:

Adeguamento relativo al periodo d’imposta 2001:

·        31 luglio 2002 per i soggetti che presentano la dichiarazione tramite banche o posta;

·        31 ottobre 2002 per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica.

Adeguamento relativo al periodo d’imposta 2002:

·        31 luglio 2003 per i soggetti che presentano la dichiarazione tramite banche o posta;

·        31 ottobre 2003 per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica.

Si ricorda che i soggetti IRPEG, che intendano operare l’adeguamento ai risultati degli studi di settore, dovranno effettuare i versamenti entro il settimo o decimo mese successivo alla data di chiusura dell’esercizio, secondo che la dichiarazione venga presentata tramite banche o posta ovvero in via telematica.

Quanto alle modalità concrete, con le quali provvedere all’adeguamento, si precisa che dovrà essere utilizzato il nuovo modello di pagamento F24, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2001 ed in vigore dal 1° gennaio 2002.

Nel versamento della maggiore imposta sarà possibile effettuare la compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei contribuenti indicati nell’art. 25 del citato decreto, modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422.

Infine, trattandosi di versamenti effettuati fuori dalla dichiarazione annuale, per gli stessi non sarà possibile avvalersi della rateazione di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, per la ragione che tale rateazione è ammessa, ai sensi del comma 1 dell’art. 20 citato, soltanto per le somme dovute a titolo di saldo delle imposte e dei contributi, con esclusione, pertanto, di quanto dovuto ad altro titolo.

Si precisa infine che le norme in commento derogano, per i menzionati periodi d’imposta 2001 e 2002, alle disposizioni dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, secondo cui l’adeguamento spontaneo in dichiarazione annuale senza applicazione di sanzioni ed interessi è ammesso soltanto per il primo periodo di applicazione degli studi di settore o di revisione degli stessi.

11      Art. 9, comma 18: disposizioni concernenti la definizione delle liti fiscali e la regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi

L’articolo 9, comma 18, ha modificato i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante “Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli”, prevedendo:

·        la proroga dei termini sia per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti sia per la regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di imposta sugli spettacoli e tributi connessi (l’imposta è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2000 dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.60);

·        modalità di pagamento agevolate;

·        il termine per regolarizzare, attraverso versamenti integrativi, i versamenti effettuati in misura inferiore a quella dovuta in caso di scusabilità dell’errore.

11.1    Proroga dei termini

Il comma 1 dell’articolo 82 della legge n. 342 del 2000 prevedeva che il contribuente potesse definire le liti fiscali, riguardanti l’imposta sugli spettacoli e i tributi connessi, pendenti alla data del 31 luglio 2000, attraverso la presentazione di apposita domanda e con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al sessanta per cento del valore della lite.

Pertanto, oggetto della previsione normativa erano tutte le liti instaurate entro la data del 31 luglio 2000.

L’art. 9, comma 18, della legge n. 488 del 2001 ha sostituito i termini del 31 luglio 2000 e 31 gennaio 2001 con quelli rispettivamente del 30 novembre 2001 e 30 giugno 2002.

Il novellato articolo 82 consente ora al comma 1 di definire le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli e i tributi connessi pendenti al 30 novembre 2001.

Pertanto, oggetto della definizione agevolata sono tutte le liti instaurate entro la predetta data del 30 novembre 2001.

La definizione avviene attraverso la presentazione di apposita domanda e con il pagamento entro il 30 giugno 2002 di una somma pari al sessanta per cento del valore della lite.

Conseguentemente l’art. 9, comma 18, in esame modifica il comma 5 dell’art. 82 della legge n. 342 del 2000, spostando il termine di sospensione dei giudizi in corso dal 15 febbraio 2001 al 30 giugno 2003.

Riguardo agli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi, il previgente comma 2 dell’art. 82 prevedeva la possibilità di regolarizzarli, senza applicazione delle sanzioni amministrative né degli interessi, mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma corrispondente all’imposta dovuta, calcolata sui proventi imponibili ridotti del cinquanta per cento.

In base al nuovo testo del comma 2 dell’art. 82 la regolarizzazione degli omessi versamenti  è consentita, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 30 giugno 2002.

11.2    Rateizzazioni

Al comma 2 dell’articolo 82 è stato aggiunto un ulteriore periodo che prevede la possibilità di rateizzare l’ importo dovuto in tre rate di pari ammontare, da versare entro le seguenti scadenze:

·        30 giugno 2002;

·        30 settembre 2002;

·        16 dicembre 2002.

Pertanto, la regolarizzazione degli omessi versamenti può avvenire secondo le seguenti modalità:

·        pagamento dell’intero importo dovuto in unica soluzione entro il 30 giugno 2002;

·        ripartizione dell’intero importo dovuto in tre rate di pari ammontare, da versare entro i termini sopra indicati.

La norma non prevede l’applicazione di interessi.

11.3    Versamenti integrativi

Il comma 5 dell’articolo 82 della legge n. 342 del 2000 subordina l’estinzione del giudizio all’effettivo ed integrale pagamento entro la data del 30 giugno 2002 delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti.

Lo stesso comma prevede l’ipotesi di versamento eseguito in misura inferiore al dovuto, consentendo in tal caso, se è riconosciuta dall’Ufficio competente la scusabilità dell’errore, l’integrazione del versamento.

Il testo previgente dell’art. 82 non forniva alcuna specifica indicazione sui termini e sulle modalità per l’integrazione del versamento insufficiente, limitandosi a stabilire la data del 31 gennaio 2001 come termine finale per la regolarizzazione degli omessi versamenti.

L’art. 9, comma 18, della legge in commento prevede espressamente che il versamento integrativo deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell’ufficio competente.

Si precisa che per la richiesta dell’ufficio di effettuare i versamenti integrativi la norma non stabilisce particolari formalità e, pertanto, è da ritenere che essa possa essere avanzata con qualsiasi mezzo, a condizione che sia possibile dimostrare, in modo certo ed inequivoco, la data della sua ricezione da parte del destinatario.

Al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale.

L’Ufficio, pertanto, comunicherà al contribuente l’importo dovuto, a titolo di versamento integrativo, comprensivo degli interessi legali.

La norma in esame trova applicazione anche per i versamenti già effettuati entro il 31 gennaio 2001, quando il pagamento eseguito in misura ridotta sia dovuto ad errore scusabile. 

11.4    Rinvio alle circolari n. 207/E del 2000 e n. 4/E del 2001.

Restano fermi i chiarimenti forniti con le circolari n. 207/E del 16 novembre 2000 e n. 4/E del 23 gennaio 2001, relativamente alle disposizioni dell’art. 82 della legge n. 342 del 2000 non modificate dall’articolo 9, comma 18, in commento.

In particolare, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 4/E del 2001 per le modalità di presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente. Alla medesima circolare è allegato lo schema di domanda.

Per quanto concerne la regolarizzazione degli omessi versamenti, si fa presente che la comunicazione all’Ufficio competente, descritta al paragrafo 2 della citata circolare n. 4/E, deve contenere anche l’indicazione delle modalità di pagamento, precisando se lo stesso è effettuato in unica soluzione o in tre rate.

12      Art. 9, comma 19: esonero dell’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali in materia di imposta sugli intrattenimenti.

L’art. 9, comma 19, prevede l’applicazione alle associazioni pro-loco delle disposizioni dell’art. 6, comma 3-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 640.

Il comma 3-bis dell’art. 6 del DPR n. 640 esonera i soggetti che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e le associazioni di promozione sociale dall’obbligo dell’emissione dei titoli di accesso mediante gli appositi misuratori fiscali per le attività di intrattenimento organizzate a favore dei soci.

L’art. 9, comma 19, dispone, pertanto, l’esonero dall’obbligo di emettere i titoli di accesso per l’attività di intrattenimento a favore dei soci svolta dalle associazioni pro-loco, ancorché esse non si avvalgano delle disposizioni della legge n. 398 del 1991.

13      Art. 9, comma 23: proroga agevolazione lavoro dipendente prestato dai frontalieri. (Ufficio Persone Fisiche)

L'art. 9, comma 23, apporta una modifica all’art. 3, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera, stabilendo che tale articolo esplica i suoi effetti non solo per l’anno 2001, ma anche per l’anno  d’imposta 2002.

La nuova formulazione dell’art. 3, comma 2, prevede che per gli anni 2001 e 2002 “i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile".

Come già chiarito con circolare n.  1 del 3 gennaio 2001, la disposizione in commento limita l'esclusione dalla base imponibile IRPEF ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e quotidianamente si recano all'estero (zone di frontiere o paesi limitrofi) per svolgere la prestazione di lavoro. Non rientrano, invece, in tale previsione le ipotesi di lavoratori dipendenti, anch'essi residenti in Italia, che, in forza di uno specifico contratto che prevede l'esecuzione della prestazione all'estero in via esclusiva e continuativa, previa collocazione nel ruolo estero, soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Per questi lavoratori e' in vigore il regime di tassazione previsto dall'art. 48, comma 8-bis, del TUIR che e' stato illustrato con circolare n. 207/E del 10 novembre 2000.

Si rammenta che, in base al disposto dell’articolo 3, comma 2, della legge finanziaria per il 2001, i soggetti che percepiscono i redditi sopradescritti non possono essere considerati fiscalmente a carico e che gli stessi redditi dovranno essere tenuti in debito conto ai fini della valutazione economica prevista dalle procedure di accesso alle prestazioni e ai servizi sociali.

14      Art. 27, comma 18: disposizioni finanziarie per gli enti locali: credito d’imposta per i comuni

L’articolo 27, comma 18, nel sostituire il comma 1-bis dell’articolo 14 del TUIR, relativo al credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, dispone che “Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”.

La norma in commento amplia le ipotesi nelle quali i comuni (che come è noto non sono assoggettati ad IRPEG) possono utilizzare in compensazione i crediti relativi ai dividendi distribuiti dalle società che gestiscono servizi pubblici locali.

Il citato comma 1-bis, introdotto dall’articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, prevedeva che “Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni”.

Quest’ultima disposizione ha suscitato, sin dalla sua entrata in vigore, alcune perplessità di ordine interpretativo con riferimento in particolare ai soggetti che distribuiscono i dividendi ai comuni.

Infatti la legge n. 142 del 1990 si limita semplicemente a stabilire (precisamente all’articolo 22) le varie modalità di gestione dei servizi pubblici locali mediante determinate forme (azienda speciale, società per azioni o a responsabilità limitata).

Soltanto con l’articolo 17, comma 51 della legge 15 marzo 1997, n. 127 (legge Bassanini bis), il legislatore ha previsto che “I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione …”; norma quest’ultima successivamente trasfusa nell’articolo 115, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, con la risoluzione n. 159/E la scrivente ha chiarito che, in base al tenore letterale del citato articolo 29 della legge n. 342 del 2000, il credito d’imposta in esame spettava esclusivamente per i dividendi distribuiti dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione di aziende speciali preesistenti e non, invece, ai dividendi distribuiti da società di nuova costituzione.

Con l’entrata in vigore (1° gennaio 2002) della disposizione recata dal citato articolo 27, comma 18, della legge n. 448 del 2001 il legislatore nel prevedere che il credito d’imposta  spetta ai comuni per i dividendi distribuiti “dalle società comunque costituite” che gestiscono i servizi pubblici locali di cui all’articolo 113 del citato D.Lgs. n. 267 del 2000, ha esteso il credito d’imposta ai dividendi distribuiti dalle società di capitali, anche di nuova costituzione, che gestiscono i servizi pubblici locali aventi rilevanza industriale di cui all’articolo 113 del citato D.Lgs. n. 267 del 2000, come riformulato dall’articolo 35 della  legge n. 448 del 2001.

15      Art. 52, comma 24: regolarizzazione della posizione dei soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale

Il comma 24 dell’articolo 52 della legge in commento sostituisce i commi da 1 a 7 ed aggiunge il comma 7-bis all’articolo 138 (come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001).

Precedentemente, il citato articolo 138 prevedeva che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi o contributi, potevano regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall’avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando entro il 27 dicembre 2001 l’ammontare dovuto a titolo di capitale (al netto di quanto già versato per capitale ed interessi), maggiorato di un importo pari al quindici per cento. Era, inoltre, possibile il versamento dilazionato fino ad un massimo di dieci rate semestrali di uguale importo, con versamento della prima rata entro il 27 dicembre 2001 e con maggiorazione degli interessi legali per le rate successive. L’effetto sanante della procedura di regolarizzazione si realizzava con il versamento tempestivo di tutti gli importi previsti.

Il nuovo testo dell’articolo 138, commi da 1 a 7-bis, della legge n. 388 del 2000, proroga il termine entro cui eseguire la definizione delle pendenze al 30 giugno 2002. Non è più richiesta la maggiorazione del quindici per cento.

Il versamento dilazionato è ora ammesso fino ad un massimo di dodici rate semestrali di uguale importo, con l’ulteriore beneficio che alle stesse non devono più sommarsi gli interessi legali.

Si osserva che il nuovo testo del comma 1 del citato articolo 138 non riproduce la precedente disposizione “a prescindere dall’avvenuta presentazione di qualsiasi istanza”; tuttavia, si ritiene che i soggetti colpiti dal sisma che, pur avendone pienamente diritto, di fatto non hanno goduto dei precedenti provvedimenti agevolativi, possono ora versare quanto ancora dovuto in base all’ultima regolarizzazione. In altri termini, possono beneficiare della definizione anche i destinatari di precedenti provvedimenti agevolativi, prescindendo dalla circostanza che in effetti se ne siano avvalsi.

Il comma 7-bis dell’articolo 138 in commento prevede espressamente che fino al termine fissato per avvalersi della regolarizzazione, ossia fino al 30 giugno 2002, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al citato articolo 138.

Resta inteso che dopo la scadenza di tale termine, in assenza di definizione, le posizioni irregolari rimangono assoggettate ai previsti regimi accertativi, sanzionatori e di riscossione. Inoltre, per quanto concerne i termini di decadenza, il comma 3 dell’articolo 138 stabilisce che “le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata”.

Sotto altro profilo, il nuovo comma 6 del citato articolo 138, sancisce che per i versamenti dei tributi e contributi sospesi, effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1° gennaio 2002, non si dà luogo all’applicazione di sanzioni. Pertanto, i soggetti che si sono avvalsi, avendone diritto, dei precedenti provvedimenti agevolativi, ma non ne hanno rispettato, in tutto o in parte, le relative prescrizioni, non possono essere sanzionati per tali violazioni, sempre che abbiano comunque versato per intero quanto dovuto a titolo di capitale entro il 1° gennaio 2002. In tal caso la loro posizione è da considerarsi ormai regolare, con la conseguenza che essi non sono obbligati a porre in essere ulteriori adempimenti al fine di regolarizzare la loro posizione.

Al riguardo si precisa che va imputato al debito per tributo anche quanto eventualmente pagato a titolo di interessi, nell’ipotesi in cui gli stessi interessi siano stati già versati in adempimento delle disposizioni dettate dai precedenti provvedimenti di ripresa della riscossione.

L’articolo 138, comma 4, della legge n. 388 del 2000, nel confermare che non si applicano alla procedura di cui al presente articolo le disposizioni dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266 – ai sensi del quale ai soggetti colpiti dal sisma di cui si tratta, che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze una o più rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il cinquanta per cento di ciascuna rata, “può esser concesso di accodare le rate non pagate all’ultima rata di ammortamento dei benefici” - introduce una interpretazione autentica del citato articolo 11 .

Pertanto, l’articolo 11 della legge n. 266 del 1997 si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall’ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo.

16      Art. 52, comma 30: regolarizzazione delle omissioni tributarie riguardanti le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

L’articolo 52, comma 30, della legge finanziaria per il 2002, consente di regolarizzare e di definire con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2002 (ovvero, a decorrere da tale data in caso di pagamento rateale) l’omessa dichiarazione, in tutto o in parte, delle indennità di trasferta di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, percepite dagli ufficiali giudiziari per gli atti compiuti fuori dall’edificio ove ha sede l’ufficio di appartenenza, anche negli anni d’imposta antecedenti al 1993.

Giova ricordare che l’articolo 35 della legge 21 novembre 2000, n. 342, (“collegato fiscale alla finanziaria 2000”), aveva già introdotto la misura agevolativa in commento per le sole annualità comprese tra il 1993 e il 1997, stabilendo il termine del 28 febbraio 2001 per effettuare il versamento della maggiore imposta dovuta.

L’articolo 52, comma 30, della legge finanziaria per il 2002, nel prorogare al 28 febbraio 2002 il termine entro cui eseguire la regolarizzazione in commento, estendendola anche ai periodi d’imposta anteriori al 1993, rinvia alle modalità indicate all’articolo 35, comma 1, della legge n. 342 del 2000. Pertanto, si rimanda ai chiarimenti forniti dalla scrivente con le circolari del 16 novembre 2000, n. 207 e del 16 febbraio 2001, n. 18, precisando, inoltre, quanto segue.

La nuova disposizione agevolativa consente di regolarizzare le omesse o infedeli dichiarazioni delle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari nei periodi d’imposta anteriori al 1998, sempre che non sia intervenuto accertamento definitivo, sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, mediante il versamento dell’imposta non assolta, senza applicazione di sanzioni e di interessi.

In particolare, l’articolo 3 del decreto legislativo n. 314 del 1997, (recante la nuova formulazione dell’articolo 48 del TUIR, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente) prevede che le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari concorrono a formare il reddito nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare.

Pertanto, al fine di usufruire della prevista regolarizzazione, gli ufficiali giudiziari sono tenuti a determinare, per ciascuna annualità, la nuova base imponibile, includendovi le indennità di trasferta omesse, nella misura del cinquanta per cento del relativo importo, al lordo sia delle somme detratte dai proventi in questione (ai sensi dell’articolo 146 del DPR n. 1229 del 1959) sia della tassa erariale del dieci per cento (all’epoca dovuta ai sensi dell’articolo 154 dello stesso decreto presidenziale).

L’importo di ambedue i prelievi di cui ai citati articoli 146 e 154 del DPR n. 1229 del 1959, è detraibile dall’imposta lorda risultante dalla liquidazione del nuovo reddito imponibile, al fine di determinare la somma da versare, come già chiarito con la circolare n. 18 del 2001.

Il versamento, ai soli fini dell’Irpef, consente di regolarizzare e di definire l’intera posizione dei soggetti interessati, con valenza sostitutiva del contributo per il Servizio sanitario nazionale, altrimenti dovuto.

Nel rinviare alla circolare n. 18 del 2001, in particolare per quanto concerne il procedimento di regolarizzazione delle omissioni in esame, giova ricordare che i contribuenti interessati devono compilare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello allegato alla circolare n. 18 del 2001 e spedirla, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, non oltre il 30 aprile 2002, all’Ufficio locale o, ove questo non sia ancora costituito, all’Ufficio delle Imposte Dirette, competenti alla data del versamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente, ancorché esso sia variato rispetto alla data di presentazione della dichiarazione originaria. In alternativa alla spedizione tramite raccomandata, è consentita la presentazione mediante consegna agli uffici stessi.

Per la spedizione o la presentazione va utilizzata una qualsiasi busta bianca, apponendovi, a carattere stampatello, la scritta: “Dichiarazione integrativa per le indennità di trasferta degli Ufficiali giudiziari”.

E’ opportuno che alla dichiarazione integrativa sia allegata copia, anche fotostatica, della certificazione annuale delle indennità, rilasciata dall’ufficio o dall’organo erogante.

Ai fini strettamente operativi si rinvia al fac-simile della dichiarazione integrativa e alle annesse istruzioni, di cui all’allegato alla circolare n. 18 del 2001.

Rimane preclusa la possibilità di ricomprendere nella regolarizzazione in esame anche eventuali altri redditi omessi - diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati nonché diversi dai soli redditi di terreni e fabbricati complessivamente non superiori a lire trecentosessanta milioni – per i quali sarà lo stesso Ufficio competente ad esercitare autonoma azione accertatrice e, conseguentemente, a procedere ad ulteriore riliquidazione dell’importo versato a seguito della regolarizzazione.

Il versamento dell’imposta, senza applicazione di interessi e sanzioni, deve essere effettuato, alternativamente, in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2002, ovvero in dodici rate bimestrali di eguale importo alle normali scadenze, anche mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il versamento va effettuato mediante il modello F24, presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata e presso le agenzie postali, utilizzando il codice tributo 4999: “Regolarizzazione e definizione Irpef dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari”. Articolo 35 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Il suddetto codice va esposto nella SEZIONE ERARIO del modello, indicando come anno di riferimento il periodo d’imposta 2002, nel quale si effettua il versamento, da indicare nella forma AA.AA.

La regolarizzazione – che si perfeziona con il pagamento delle maggiori imposte dovute - dà luogo ai seguenti effetti: oltre all’inapplicabilità delle sanzioni amministrative e degli interessi, si estinguono le liti fiscali pendenti.

Con riguardo alle liti fiscali pendenti aventi ad oggetto periodi d’imposta accertati in via non definitiva, i contribuenti interessati, già destinatari di iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se hanno già versato le relative somme alla data del 1° gennaio 2002 (data di entrata in vigore della legge finanziaria in commento) non hanno diritto al rimborso di tali somme, per espressa disposizione normativa. Se, invece, i suddetti contribuenti non hanno proceduto a tale data al versamento delle somme dovute, si ritiene che le anzidette iscrizioni a ruolo vadano sospese, previa apposita istanza da parte del contribuente, corredata della copia dell’avviso di accertamento e, eventualmente, della copia del ricorso alla commissione tributaria.

 

17      Art. 52, comma 37: credito d’imposta per gli istituti di cultura stranieri

L’articolo 52, comma 37, al fine di promuovere l’attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, riconosce agli istituti di cultura stranieri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile anche come credito d’imposta, nel limite complessivo  di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e  integrazione culturale.

Ai fini fiscali il contributo fruibile anche come credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

E’ fatto rinvio ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per la determinazione delle modalità di attuazione e  per l’individuazione annuale degli istituti per i quali è riconosciuto il credito d’imposta e la misura massima dello stesso.

18      Art. 70, comma 6: deduzione delle spese di partecipazione alla gestione di nidi e micro-nidi

L’articolo 70, comma 6, nell’ambito delle disposizioni in materia di asili nido, prevede agevolazioni fiscali per i genitori e per i datori di lavoro in relazione alle spese sostenute per partecipare alla gestione di micro-nidi e di nidi, realizzati nei luoghi di lavoro. Le strutture in esame consentono l’accoglienza di bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, figli di dipendenti.

  La misura e le modalità di esercizio della deduzione saranno determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili