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Regime di vantaggio
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Agevolazioni
Chi aderisce al presente regime fiscale, oltre al vantaggio dell’imposta sostitutiva del 5% dell’Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni:
- non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva)
- esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”)
- esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”)
- esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività quali, per esempio, vendita di tabacchi e di giornali. L’elenco dell’attività per le quali non è obbligatoria la certificazione è contenuto nell’articolo 2 del Dpr n. 696/1996
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
- esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili
- esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale). Non viene addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni
- esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta
- esonero dall'applicazione degli studi di settore.
Adempimenti
Restano obbligatori i seguenti adempimenti:
- numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
- certificazione dei corrispettivi
- conservazione dei documenti emessi e ricevuti
- integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge
- presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari
Attenzione:
Coloro che sono intenzionati a effettuare acquisti intracomunitari sono obbligati a indicarlo nella dichiarazione di inizio attività per essere inclusi nell’archivio Vies.