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Regime di vantaggio
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Regime (ordinario e contabile agevolato)
I contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario).
Il regime ordinario prevede che:
- imprese possono optare per il “Regime contabile semplificato delle imprese minori” (articolo 18 del Dpr 600/73) o per il regime contabile ordinario (articolo 14 del Dpr 600/73)
- i professionisti, invece, possono optare per il regime di contabilità semplificato (articolo 3, comma 2 del Dpr 695/1996) o per quello ordinario (articolo 19 del Dpr 600/73).
L’opzione per il regime ordinario, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Una volta effettuata l’opzione per il regime ordinario, non sarà più possibile rientrare nel regime di vantaggio.