Informazioni generali - Rimborso tassa sulle unità da diporto

Attenzione: con la legge di stabilità 2016 ( comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015) è stato abrogato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza)

A partire dal 18 novembre 2013, è possibile inviare l'istanza di rimborso della tassa annuale sulle unità di diporto, versata in misura superiore all’importo dovuto. L’istanza, unitamente all’eventuale copia della licenza di navigazione, va presentata esclusivamente in via telematica (direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti incaricati). Modello e specifiche tecniche sono stati approvati con il provvedimento del direttore del 28 ottobre 2013.

L'istanza può essere utilizzata per richiedere il tributo che risulta non dovuto, sia in seguito alla rimodulazione degli importi della tassa annuale operata dal Dl 69/2013 (che ha previsto l’esclusione dal pagamento per le unità da diporto di lunghezza compresa tra 10,01 e 14 metri e la riduzione al 50 per cento degli importi associate a quelle di lunghezza compresa tra 14,01 e 20 metri), sia per motivi diversi, quali, per esempio, l’esenzione per le unità in uso dei portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse; la mancata applicazione della esenzione per le unità possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato, esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso; la mancata applicazione della esenzione per le unità da diporto per il primo anno di immatricolazione; la mancata applicazione della riduzione per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia; la mancata applicazione della riduzione per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0,5; la mancata applicazione della riduzione spettante dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto; la duplicazione del pagamento.