Menu della sezione Contributo del 5 per mille 2017
- Informazioni
- Che cos'è
- Soggetti destinatari del contributo
- ENTI DEL VOLONTARIATO: iscrizione elenco
- ENTI DEL VOLONTARIATO: adempimenti successivi iscrizione (dichiarazione sostitutiva)
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: iscrizione elenco
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: adempimenti successivi iscrizione (dichiarazione sostitutiva)
- Modalità predisposizione elenchi soggetti iscritti
- Scadenze 5 per mille 2017 - volontariato e associazioni sportive dilettantistiche
- Elenco permanente degli iscritti - Anno 2017
- Elenchi
- Modelli e istruzioni
- Procedura per il pagamento del beneficio per la categoria del volontariato
- Normativa e prassi
- Servizi
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Contributo del 5 per mille 2017 - Che cos'è
Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.
I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 (Dpcm del 23/4/2010). Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Dl n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011).
Possono partecipare (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/05/12). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.