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Comunicazione beni d’impresa - Che cos'è
Gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.
Le modalità e termini per l’adempimento, dapprima contenuti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, sono state riviste, in un’ottica di semplificazione, con il provvedimento del 16 aprile 2014.
Chi è obbligato alla comunicazione
L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.
Cosa comunicare
Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Esclusioni
Sono esclusi dalla comunicazione:
- i beni concessi in godimento agli amministratori
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge
L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del tracciato record siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.