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Ricezione dei 730-4 - Che cos'è
I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4). L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati.
I sostituti d’imposta, per poter effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti, anche se hanno prestato assistenza fiscale diretta, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Attenzione: la comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d’imposta che hanno partecipato al flusso telematico negli anni 2011 e seguenti o hanno trasmesso il quadro CT della Certificazione Unica 2015, 2016 o 2017.
Il modello approvato con provvedimento del 22 febbraio 2013 può essere compilato utilizzando il software “Comunicazione 730–4 2013” (versione 1.0.0 del 28/02/2013) reperibile nella sezione “Compilazione e invio”.
La comunicazione deve contenere:
- l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4
- se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello
- l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica
Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).