Modello per il rimborso o la compensazione IVA trimestrale

Premessa

Con Provvedimento dell'8 settembre 2004 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che consente ai contribuenti che hanno maturato nel trimestre solare un'eccedenza di Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro di chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Ai sensi dell'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il credito Iva trimestrale può essere richiesto a rimborso unicamente nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), terzo comma, dell'articolo 30, del citato dPR n. 633, del 1972, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c), del medesimo terzo comma, con alcune limitazioni rispetto all'ipotesi di rimborso annuale. In alternativa, come previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel mod. F 24.
In conformità allo Statuto del Contribuente l'utilizzo del modello è obbligatorio a decorrere dalle richieste di rimborso o compensazione relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2005. I Contribuenti potranno comunque utilizzarlo per le richieste relative al terzo trimestre dell'anno d'imposta 2004.