Menu della sezione Archivio
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- “L’ Agenzia comunica” (comunicati, eventi, prodotti editoriali, ecc.)
- Modelli e istruzioni
- Modelli in altre lingue (tedesco, sloveno, inglese, francese)
- Normativa e prassi - Archivio
- Osservatorio del mercato immobiliare
- Schede adempimento
- Scadenzario
- Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali
- Software di compilazione
- Software di controllo
- Specifiche Tecniche
- Studi di Settore
- Ufficio studi
6 - Appendice
Addizionale regionale - casi particolari
Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura
Attività libero professionale intramuraria
Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale
Compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche
Comuni ad alta densità abitativa
Condizioni per essere considerati residenti
Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti
Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero - Casi particolari
Deduzione per la progressività della imposizione (art. 11 del Tuir)
Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione
Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti
Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo
Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio
Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale
Oneri sostenuti dalle società semplici
Periodo di lavoro - casi particolari
Previdenza complementare – casi particolari
Proventi sostitutivi e interessi
Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Rinegoziazione di un contratto di mutuo
Società semplici e imprese familiari in agricoltura
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero
1. Stipendi
2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
3. Pensioni
Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura
Ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
Unità immobiliari tenute a disposizione
Utili e proventi equiparati prodotti all’estero
Utili provenienti da Paesi o territori aventi un regime fiscale privilegiato
Variazioni di coltura dei terreni
TABELLA 1 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO
TABELLA 2 - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
TABELLA 3 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
TABELLA 4 - DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE
TABELLA 5 - CALCOLO DELL'IRPEF
TABELLA 6 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%
LE TABELLE DA UTILIZZARE SOLO PER LA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
TABELLA 7 - DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (normativa in vigore al 31/12/2002)
TABELLA 8 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI (normativa in vigore al 31/12/2002)
TABELLA 9 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON INFERIORE A 75 ANNI (normativa in vigore al 31/12/2002)
TABELLA 10 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO (normativa in vigore al 31/12/2002)
TABELLA 11 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO (normativa in vigore al 31/12/2002) TABELLA 12 - CALCOLO DELL’IRPEF (normativa in vigore al 31/12/2002) TABELLA 13 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI TABELLA 14 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA
ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF
Art. | Articolo |
A.s.l. | Azienda Sanitaria Locale |
Caf | Centri di Assistenza Fiscale |
c.c. | Codice Civile |
Cud | Certificazione unificata dei dipendenti |
D.L. | Decreto legge |
D.Lgs. | Decreto legislativo |
D.M. | Decreto Ministeriale |
D.P.C.M. | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri |
D.P.R. | Decreto del Presidente della Repubblica |
G.U. | Gazzetta Ufficiale |
Ici | Imposta comunale sugli immobili |
Ilor | Imposta locale sui redditi |
Ires | Imposta sul reddito delle società |
Irpef | Imposta sui redditi delle persone fisiche |
Irpeg | Imposta sui redditi delle persone giuridiche |
Iva | Imposta sul valore aggiunto |
Lett. | Lettera |
L. | Legge |
Mod. | Modello |
n. | Numero |
S.O. | Supplemento ordinario |
Tuir | Testo unico delle imposte sui redditi |
UE | Unione Europea |
Acquisto prima casa
Ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento e del 4 per
cento, previste rispettivamente ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta
sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di
case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda
proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, la
nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:
- che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel comune ove è situata l’unità abitativa non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché al personale dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.
Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Addizionale
regionale - casi particolari
Ai fini della compilazione della casella “Casi particolari - Addizionale
regionale”, che gestisce particolari situazioni agevolative previste dalle
regioni Lombardia, Puglia e Veneto, si indicano di seguito i relativi casi:
Lombardia
Con legge regionale del 18/12/2001, n. 27, pubblicata sulla G.U. n. 298, del
24/12/2001 la regione Lombardia ha diversificato le proprie aliquote dall’1,2%
all’1,4% per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986
n. 917, prevedendo una aliquota agevolata dello 0,9% alle seguenti condizioni:
soggetto con redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed
eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita all’abitazione
principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale
imposta, non superiori ad euro 10.329,14. Si precisa che per pensioni di ogni
genere si intendono sia quelle esposte nel quadro C con il codice 1 sia quelle
esposte senza l’indicazione di alcun codice poiché relative a trattamenti
pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi
pensione.
Puglia
Con legge regionale 7/1/2004, n. 1 , la regione Puglia ha stabilito l’aliquota
dell’1,1% per i redditi riferiti all’anno d’imposta 2004. Con legge regionale
9/12/2002, n. 20, la regione ha inoltre deliberato l’aliquota dell’addizionale
pari allo 0,9% per i residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei seguenti comuni
interessati dall’evento sismico: Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino,
Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore,
Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate.
Si precisa che l’aliquota agevolata dello 0,9% spetta anche nel caso in cui i
contribuenti abbiano trasferito la loro residenza, successivamente alla data del
31 ottobre 2002, da uno dei citati comuni ad altro comune della stessa regione
Puglia.
Veneto
Con legge regionale 24/11/2003, n. 38, pubblicata sulla G.U. n. 278 del
29/11/2003, la regione Veneto ha confermato quanto stabilito dall’art. 1, comma
3 della legge regionale 22/11/2002 n. 34 ed ha fissato le proprie aliquote per
l’anno 2004 dall’1,2% all’1,4 % per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, prevedendo quindi una aliquota agevolata dello
0,9% per le seguenti situazioni distinte con i codici:
“1” per i soggetti con reddito imponibile non superiore a euro 15.000,00
“derivante esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue
pertinenze”.
Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel
quadro C con il codice 1 sia quelle esposte senza l’indicazione di alcun codice
poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle
corrisposte dai fondi pensione.
“2” per i soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92, n. 104, con un
reddito imponibile per l’anno 2004 non superiore ad euro 32.600,00;
– per i soggetti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104,
fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 32.600,00.
In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti
l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle
persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 32.600,00.
L’aliquota agevolata dello 0,9% è stata prevista anche per i soggetti aventi un
reddito imponibile non superiore a euro 14.500. Questi ultimi, tuttavia, non
devono compilare la casella perché l’agevolazione verrà riconosciuta
automaticamente.
Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura
L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si
applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi
dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell’80 per cento e
del 70 per cento) per i
periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi
agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:
- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.
- per i contratti d’affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d’imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 1999;
-
per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a
cinque anni, l’agevolazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in cui il
contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
- l’affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
- l’affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l’acquisisca entro dodici mesi da tale data;
- la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.
Altri oneri deducibili
Nel rigo E24 con il codice “4” vanno indicati:
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 c.c.;
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e, nel 2004, sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro);
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2004 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono stati assoggettati a tassazione;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 476 del 1998. L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L’albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet www.commissioneadozioni.it.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all’estero, all’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore. Le spese sostenute in valuta estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel par. 1.13 del modello di dichiarazione; le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Attività agricole
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività
agricole:
- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni due anni (e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.
Attività libero
professionale intramuraria
In base all’art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l’attività intramuraria
del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti
categorie professionali:
- il personale appartenente ai profili di medicochirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall’Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all’art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l’istituto dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, semprechè i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all’art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.
La disciplina vigente per l’attività libero professionale intramuraria si applica anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.
Resta fermo che le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir e per questo non può essere utilizzato questo modello. I compensi percepiti nel 2004, per attività appositamente autorizzata all’esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.
Calcolo delle plusvalenze
Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve
essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla
base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata
l’eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato
nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato,
aumentato di ogni altro costo inerente, dell’Invim e dell’imposta di successione
pagate.
A partire dall’anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione
della plusvalenza in luogo del costo d’acquisto o del valore dei terreni
edificabili, il valore ad essi attribuito a tale data mediante una perizia
giurata di stima, previo pagamento di un’imposta sostitutiva del 4%.
L’amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e
dei dati identificativi dell’estensore richiedendoli al contribuente il quale,
pertanto, è tenuto a conservarli.
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati
effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere
portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della
plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.
Canone di locazione -
Determinazione della quota proporzionale
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:
quota proporzionale del canone = canone totale X singola rendita
totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%: 464,81
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 51,65
Canone di locazione totale: 10.329,14
Quota del canone relativo alla abitazione:
10.329,14 X 464,81 = 9.296,15
(464,81 + 51,65)
Quota del canone relativo alla pertinenza:
10.329,14 X 51,65 = 1.032,99
(464,81 + 51,65)
Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto “Coniuge ed altri familiari a carico”
1. Presenza di due figli fiscalmente
a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2004 e da tale
data sia divenuto a carico del proprio coniuge.
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste
fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre per
i successivi cinque mesi, ai fini delle detrazioni d’imposta previste, esso
assume la veste di “primo figlio”.
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Coniuge ed altri familiari a
carico” del mod. 730/2005 occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente,
compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la
situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha
contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per
rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale
dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i
quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”.
2. Contribuente
con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i primi 4 mesi ed al 100%
per i successivi 8 mesi dell’anno.
Qualora nel corso dell’anno 2004 si sia verificata una variazione della
percentuale di spettanza della detrazione, per la compilazione del prospetto
“Coniuge ed altri familiari a carico” del Mod. 730/2005 occorre procedere come
precisato nel caso precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti,
ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio
fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo
prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e
nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa
percentuale di spettanza (100%).
3. Contribuente
con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a carico nel corso del mese
di luglio dell’anno 2004.
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel corso
dell’anno due detrazioni diverse: quella relativa al primo figlio per il periodo
in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo
successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto “Coniuge ed altri familiari a carico” del Mod.
730/2005 occorre tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei
primi mesi dell’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va
indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui
questo e’ stato in vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi
a carico”.
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va
qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7” nella
colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in cui nella
casella percentuale va riportata la lettera “C” ed il numero dei mesi
corrispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna
relativa al periodo in cui spetta la detrazione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va
riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta
per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2004.
Compensi
percepiti per attività sportive dilettantistiche
Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:
- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- i primi 7.500,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
- sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).
Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Comuni ad alta densità abitativa
Nell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della legge
n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione
a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale
fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.
Condizioni per essere considerati residenti
Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono
considerate residenti in Italia ai fini tributari:
- Soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
- soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi art. 43 cc);
- soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale art. 43 cc).
La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.
Costruzioni rurali
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in
quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le
costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono
soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all’anno 2004 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2004, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.
In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un’autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L’autocertificazione deve attestare l’assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell’acqua e del gas.
Credito d’imposta
per canoni di locazione non percepiti
L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a
scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è
riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte
pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la
dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base
all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte per
effetto di canoni di locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali
rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto
pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei
canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato,
comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata
(salvo opzione per
la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione
dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale
di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di
prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito
d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di
presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione
sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui fare
riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale
il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può
effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli
anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1994, sempreché per
ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore
nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2004.
Credito
d’imposta per redditi prodotti all’estero - Casi particolari
Nel caso in cui nella precedente dichiarazione dei redditi siano stati compilati
più righi F8 del quadro F del mod. 730/2004 (ovvero più righi del quadro CR sez.
I del modello UNICO Persone Fisiche 2004) in quanto si erano rese definitive
imposte pagate all’estero relative a redditi prodotti in anni diversi, è
necessario determinare, con riferimento all’anno indicato nella colonna 2 del
rigo F8 della presente dichiarazione, la quota del credito d’imposta già fruita
nella precedente dichiarazione e relativa a tale anno.
Esempio 1: si ipotizzi la seguente situazione relativa ad un contribuente per il quale nel corso del 2003 si sono rese definitive imposte pagate all’estero relative ai redditi prodotti negli stati A e B, mentre, per il reddito prodotto nello stato C, l’imposta si è resa definitiva a dicembre 2004 e quindi successivamente alla data di presentazione del mod. 730/2004:
Situazione alla data di presentazione del modello 730/2004 |
|||
Stato Estero | Anno di percezione del reddito | Reddito prodotto | Imposta estera resasi definitiva |
A | 2002 | 1.000 | 300 |
B | 2003 | 2.000 | 600 |
C | 2003 | 4.000 | (non definitiva 1200) |
Il contribuente avrà quindi compilato nella precedente dichiarazione (mod. 730/2004) due righi F8 indicando nelle colonne 1, 2 e 3 i seguenti valori (si trascurano i dati relativi alle restanti colonne in quanto non significativi ai fini dell’esempio proposto):
-
Rigo F8 del primo modello
- col. 1 (Anno) 2002
- col. 2 (Reddito Estero) 1.000
- col. 3 (Imposta pagata all’estero) 300
-
Rigo F8 del secondo modello
- col. 1 (Anno) 2003
- col. 2 (Reddito Estero) 2.000
- col. 3 (Imposta pagata all’estero) 600
In questo caso si ipotizza che sull’intero ammontare delle imposte pagate all’estero (300 + 600 = 900) sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d’imposta e che pertanto il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale ha indicato tale importo nel rigo 25 del mod. 730-3 /2004.
Come già ipotizzato, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello 730/2005 l’imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d’imposta nella presente dichiarazione.
A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 8 del rigo F8 la quota di credito d’imposta già fruita nella precedente dichiarazione (euro 600) e relativa al reddito estero prodotto per lo stesso anno 2003 (Stato Estero B). Pertanto, nel rigo F8, oltre alla compilazione delle colonne 1, 5, 6 e 7 (il cui valore non è significativo nel presente esempio), dovranno essere compilate le restanti colonne come segue:
- a colonna 2 “2003”
- a colonna 3 “4.000”
- a colonna 4 “1.200”
- a colonna 8 “ 600”.
Esempio 2: con riferimento ai dati dell’esempio
precedente, si ipotizza che per l’ammontare delle imposte pagate all’estero (300
+ 600 = 900) non sia stato riconosciuto per intero il relativo credito d’imposta
e che, pertanto, il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale abbia indicato
nel rigo 25 del mod. 730/2004 un importo inferiore a 900 ( ad esempio 488).
In questo caso è necessario individuare, per ogni imposta estera per la quale si
è richiesto di usufruire del credito d’imposta nella precedente dichiarazione,
il relativo credito riconosciuto dal soggetto che ha prestato l’assistenza
fiscale lo
scorso anno.
Ipotizzando che il contribuente abbia compilato nel quadro F del mod. 730/2004
due righi F8 con i seguenti dati:
Anno | Reddito estero | Imposta pagata | Reddito complessivo | Imposta lorda | |
Primo rigo F8 | |||||
730/2004 | 2002 | 1000 | 300 | 20.000 | 3.400 |
Secondo rigo F8 | |||||
730/2004 | 2003 | 2000 | 600 | 22.000 | 3.500 |
(rigo 6 mod.730-3/2004) | (rigo 13 mod.730-3/2004) |
è necessario determinare, per ogni rigo compilato, la quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero ed il reddito complessivo con le seguenti modalità:
Reddito Estero
x Imposta Lorda
Reddito Complessivo
Pertanto, per il primo rigo F8 del mod. 730/2004 avremo:
(1.000 / 20.000) x 3.400 = 170
Per il secondo rigo F8 del mod. 730/2004 avremo:
(2.000 / 22.000) x 3.500 = 318
Si ipotizza che nel rigo 25 del 730/2004 sia stato indicato 488 (pari a 170 + 318) Con riferimento alle situazione del precedente esempio, essendosi resa definitiva entro la data di presentazione del modello 730/2005 l’imposta estera relativa al reddito prodotto nello stato C, pari a euro 1.200, il contribuente può richiedere di fruire del relativo credito d’imposta nella presente dichiarazione. A tal fine deve tuttavia indicare nella colonna 8 del rigo F8 la quota di credito d’imposta già fruita nella precedente dichiarazione relativa al reddito estero prodotto nell’anno 2003 e pari a euro 318 (determinata con le modalità sopra descritte).
Deduzione per la
progressività della imposizione (art. 11 del Tuir)
Questa deduzione, prevista per assicurare la progressività dell’imposizione,
viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale sulla base della situazione
reddituale ed è determinata nella misura di:
- 3.000,00 euro a favore di tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto e del periodo di lavoro nell’anno (deduzione base);
- 7.500,00 euro (deduzione base + ulteriore deduzione di euro 4.500,00) a favore dei contribuenti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati; l’ulteriore deduzione di 4.500,00 euro è da rapportare al periodo di lavoro;
- 7.000,00 euro (deduzione base + ulteriore deduzione di euro 4.000,00) a favore dei contribuenti percettori di reddito di pensione; l’ulteriore deduzione di 4.000,00 euro è da rapportare al periodo di pensione.
Tale deduzione verrà riconosciuta per intero, solo in parte o non verrà riconosciuta a seconda della propria situazione reddituale. Infatti detta deduzione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000,00 euro, aumentato delle deduzioni sopra descritte e degli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo e dei crediti d’imposta sui dividendi, e l’importo di 26.000,00 euro.
Eccedenze risultanti
dalla precedente dichiarazione
Se il contribuente non fa valere l’eccedenza risultante dalla precedente
dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è
presentata perchè ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso
presentando
un’apposita istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al
domicilio fiscale.
Resta fermo che se il contribuente nell’anno successivo a quello in cui dalla
dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non
presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione
nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se, invece, nell’anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il
credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di
controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo
stesso non sia stato già disposto.
Eventi eccezionali
I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi
all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono:
- i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
- i contribuenti, residenti alla data del 31 ottobre 2002 nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia che sono stati colpiti dagli eventi sismici per i quali i Decreti del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), del 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e del 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) hanno previsto la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2005 dall’art. 4, c. 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004);
- i contribuenti, residenti alla data del 29 ottobre 2002 nei comuni della provincia di Catania, interessati dall’eruzione del vulcano Etna per i quali il Decreto del 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) ha previsto la sospensione dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003. Detti termini sono stati prorogati al 31 marzo 2005 dall’art. 4, c. 2, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004 n. 3354 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004);
- I contribuenti, residenti alla data del 29 agosto 2003 in alcuni comuni della regione Friuli Venezia- Giulia, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dalla stessa data, per i quali il decreto 19 settembre 2003 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2003) ha previsto la sospensione dal 29 agosto 2003 al 31 dicembre 2004;
- I contribuenti, residenti alla data del 24 novembre 2004 in taluni comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data, per i quali il decreto 30 novembre 2004 (G.U. n. 287 del 7 dicembre 2004) ha previsto la sospensione dal 24 novembre al 21 dicembre 2004; Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell’assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l’applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell’assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all’amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d’imposta ed i Centri di assistenza fiscale.
Immobili inagibili
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati,
pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e
tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare
una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che
determina l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad
ottenere la variazione dell’accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell’inoltro all’ufficio del Territorio (ex ufficio
tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione
degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31
gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli
anni successivi; ciò, naturalmente, semprechè l’unità immobiliare non sia di
fatto utilizzata.
Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella
casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita
attribuita dall’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) e, in
mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito
di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i
criteri ordinari.
L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora
l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò
risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero
l’inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento
calamitoso si sia verificato nel corso del 2004 è necessario compilare due righi
per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità,
ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed
agibilità dell’immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la
casella di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso
fabbricato.
Indennità di esproprio
Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di
cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a
titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento
espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su
tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento
all’espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità,
occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a
realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un
provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di
risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere
dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree
destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane
all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968,
definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale
pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità
percepite in relazione all’esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali
quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall’uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad
altro titolo nell’ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque
riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva
conseguente a occupazioni d’urgenza divenute illegittime, come avanti
individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi
dell’art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto,
determinate secondo i
criteri di cui all’art. 68, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in
questa Appendice la voce “Calcolo delle plusvalenze ”.
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da
quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da
cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell’art. 11, comma
6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all’art. 67 del
Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di
servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del
cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui
all’art. 11, comma 7, della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì,
essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative
ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità
aggiuntive spettanti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971,
ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno
espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti
forniti dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio
1998.
Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e
somme erogate ai lavoratori dipendenti dall’INPS o da altri Enti, direttamente o
tramite il datore di lavoro, che sono assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilità ;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell’edilizia e nell’agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.
Locazione a soggetti in condizioni di disagio abitativo
Il decreto legge n. 240 del 13.9.2004 ha previsto agevolazioni fiscali per i
proprietari di immobili locati a soggetti in condizioni di disagio abitativo
conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel
proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che
inoltre:
- non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
- siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell’art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
- siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.
- ad enti locali con contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti disagiati. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 3, D.L. 240/2004);
- ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti (art. 2, c. 6, D.L. 240/2004); si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.
- ad enti locali con contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei sopra citati soggetti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 4, D.L. 240/2004);
- ai soggetti disagiati sopra indicati con contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione (art. 2, c. 5, D.L. 240/2004); si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile.
Lottizzazione
Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le
plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett, a), del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile
dall’art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi
dell’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare
n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in
sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha
precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni,
ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento
fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o
successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o
industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di
urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie
dell’insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente
considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l’edificabilità di
terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli
urbanistici.
A tal fine si richiama l’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che
definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei
terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le
loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e
alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione
o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio
In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n.
669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche si detrae dall’imposta lorda, e fino a concorrenza
del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo
non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno
Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui
contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a),
b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali
compete la predetta detrazione, sono i seguenti:
- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto o la costruzione di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.
L’art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.
Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente
agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il
sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli
interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto
di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle
menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si
riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.
Qualora per questi ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è
necessario che vengano dichiarati nella sezione VIII “Redditi soggetti a
tassazione separata” del quadro F al rigo F10.
Mutuo ipotecario relativo alla
costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale
L’articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica” ha disposto l’inserimento del comma
1-ter nell’art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In base a detta disposizione ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e
fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento
dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di
oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a
soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1°
gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine
rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può
attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei
registri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi
realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi
una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano
rispettate le seguenti condizioni:
- l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell’immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.
La detrazione si applica unicamente con riferimento agli
interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione
derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del
c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all’ammontare di essi riguardante
l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione
dell’immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il
limite di euro 2.582,28, si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi
relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale
di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo
di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il
periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in cui l’immobile non è più utilizzato per abitazione principale.
Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare
entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta
la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione
dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal
provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia
edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la
possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia a decorrere il
termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia
delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi
imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i
lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente
periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a
richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi
passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale
risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la
costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le
copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione
dell’immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena
illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999 (G.U. 8
settembre 1999, n. 211).
Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente
agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il
sostenimento delle spese relative alla costruzione dell’immobile.
Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate
spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono
alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi
ultimi per gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che
siano dichiarati nella Sezione VIII “Redditi soggetti a tassazione separata” del
quadro F al rigo F10.
Oneri sostenuti dalle società semplici
I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito
complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli
utili:
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino complessivi, euro 2.065,83 per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro 2.582,28 per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino a euro 2.065,83 a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a euro 1.291,14;
- erogazioni liberali alle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 2.065,83;
- erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.
Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e quella del 36% per le spese riguardanti gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.
Periodo di lavoro - casi particolari
Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo
determinato che prevedono prestazioni “a giornata”
(ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli)
le festività, i giorni di riposo settimanale e i
giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre
tra la data di inizio e quella di fine di tali
rapporti di lavoro devono essere determinati proporzionalmente
al rapporto esistente tra le giornate
effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
dai contratti integrativi territoriali applicabili per i
contratti a tempo indeterminato delle medesime
categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va
arrotondato alla unità successiva.
In caso di indennità o somme erogate dall’INPS
o da altri Enti le deduzioni per lavoro dipendente
spettano nell’anno in cui si dichiarano i relativi
redditi. In tali casi nel rigo C4 colonna 1 vanno
indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità,
anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare
nel rigo C4 colonna 1 è quello compreso nel
periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad
anni precedenti) per il quale è stata concessa la
borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è
stata erogata per il rendimento scolastico o accademico,
la deduzione spetta per l’intero anno; se,
invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza
di un particolare corso, spetta per il periodo
di frequenza obbligatoria prevista.
Per l’indennità speciale in agricoltura il numero
da indicare nel rigo C4 colonna 1 è quello dei
giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente
lavorati per conseguire il diritto alla
predetta indennità
Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti,
per i quali spetta il diritto alle deduzioni,
non vanno considerati quelli compresi in periodi
di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza
delle deduzioni.
Previdenza complementare – casi particolari
Qualora nel corso dell’anno si sia verificata la
coesistenza di situazioni diverse per previdenza
complementare, al fine dell’individuazione del
codice da indicare nella casella di colonna 1 del
rigo E23 è necessario verificare se si rientra in
uno dei seguenti casi.
Si ricorda che nel caso di CUD 2005 conguagliato
nel quale è presente la lettera “A” al punto
8 della sezione ”Dati generali”, le informazioni
relative alle singole situazioni con il relativo codice
sono rilevabili dalle annotazioni.
Caso 1
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito
entrambe le seguenti tipologie di reddito:
- redditi per i quali non è previsto l’istituto del TFR (codice 3);
-
redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto
il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed
il contribuente non vi ha aderito (codice 4).
In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 deve essere riportato il codice “4” ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l’istituto del TFR barrando la casella “TFR assente” ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l’altro reddito da lavoro dipendente.
Caso 2
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito
entrambe le seguenti tipologie di reddito:
- redditi per i quali non è previsto l’istituto del TFR (codice 3);
-
redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto
il TFR, è stato istituito un fondo negoziale
ed il contribuente vi ha aderito (codice casella
non compilato).
In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è previsto l’istituto del TFR barrando la casella “TFR assente” ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l’altro reddito da lavoro dipendente.
Caso 3
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito
i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente vi ha aderito (codice casella non compilato);
-
redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto
il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale
(codice 3).
In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 non deve essere riportato alcun codice ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo provvedendo comunque a barrare la casella “TFR assente” ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l’altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.
Caso 4
Contribuente che nel corso dell’anno ha percepito
i seguenti redditi:
- redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto il TFR, è stato istituito un fondo negoziale ed il contribuente non vi ha aderito (codice 4);
-
redditi di lavoro dipendente per i quali è previsto
il TFR ma non è stato istituito un fondo negoziale
(codice 3 ).
In questo caso nella casella di colonna 1 del rigo E23 deve essere indicato il codice “4” ed è inoltre necessario compilare due distinti righi del quadro C: un primo rigo nel quale verrà esposto il reddito per il quale non è stato istituito il fondo provvedendo comunque a barrare la casella “TFR assente” ed un secondo rigo nel quale verrà esposto l’altro reddito da lavoro dipendente per il quale il fondo è stato istituito.
Proventi sostitutivi e interessi
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche
per effetto di cessione dei relativi crediti, le
indennità conseguite, anche in forma assicurativa,
a titolo di risarcimento di danni consistenti
nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti
da invalidità permanente o da morte, gli interessi
moratori e gli interessi per dilazione di pagamento,
costituiscono redditi della stessa categoria
di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da
cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
In queste ipotesi devono essere utilizzati gli
stessi quadri del modello di dichiarazione nei
quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o
quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa
integrazione, l’indennità di disoccupazione,
la mobilità, l’indennità di maternità, le somme
che derivano da transazioni di qualunque tipo e
l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria
a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi
all’Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei
danni consistenti nella perdita di redditi relativi a
più anni vanno dichiarate nella Sezione VIII “Redditi
soggetti a tassazione separata” del quadro F
al rigo F10.
Redditi esenti e rendite
che non costituiscono reddito
Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni
privilegiate ordinarie corrisposte ai militari
di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della
Corte Costituzionale):
- le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);
- le pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;
- l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l’assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
- le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
- gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.
Rinegoziazione di un contratto di mutuo
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo
per l’acquisto di propria abitazione permane il diritto
a fruire della detrazione spettante, in base alla
normativa vigente al momento della stipula dell’originario
contratto di mutuo, solo se sono rimasti
invariati le parti contraenti e il cespite immobiliare
concesso in garanzia e se l’importo del mutuo risulta
non superiore alla residua quota di capitale
(comprensivo delle eventuali rate scadute e non
pagate, del rateo di interessi del semestre in corso
rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la
conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione
anticipata della provvista in valuta estera)
da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto
contratto. Le parti contraenti si considerano
invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione Istruzioni per la compilazione
avviene, anziché con il contraente originario, tra
la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel
rapporto di mutuo a seguito di accollo.
Sanzioni
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione
sono omessi o non sono indicati in
maniera esatta o completa dati rilevanti per l’individuazione
del contribuente nonché per la determinazione
del tributo, oppure non è indicato in
maniera esatta e completa ogni altro elemento
prescritto per il compimento dei controlli.
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile
inferiore a quello accertato, o, comunque,
un’imposta inferiore a quella dovuta o un
credito superiore a quello spettante, si applica la
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
della maggiore imposta o della differenza del
credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione
sono esposte indebite detrazioni
d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile,
anche se esse sono state attribuite in sede di
ritenute alla fonte.
Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento
in acconto o a saldo delle imposte risultanti
dalla dichiarazione si applica la sanzione
amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo
non versato o versato in ritardo. Identica
sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti
dai controlli automatici e formali effettuati ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
La sanzione del 30 per cento è ridotta:
- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell’esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell’articolo 36- ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.
Società semplici e imprese familiari
in agricoltura
Le società semplici operanti in agricoltura, ai fini
della dichiarazione dei redditi, compilano il
Mod. Unico Società di persone ed equiparate,
indicando il reddito agrario del terreno in conduzione
e il reddito dominicale, qualora ne siano
anche proprietarie.
Il socio che intende avvalersi dell’assistenza fiscale,
compila il Mod. 730, indicando nel quadro
A la quota di spettanza risultante dal Mod.
Unico Società di persone ed equiparate, per il
reddito agrario e, qualora i terreni siano in proprietà,
la propria quota per quanto concerne il
reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare,
avvenuta con le modalità previste dall’art. 5,
comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, il titolare della medesima impresa non può
avvalersi dell’assistenza fiscale, ma è tenuto a
presentare il Mod. Unico 2005 Persone fisiche
indicando la quota spettante del reddito agrario
sulla base di quanto risulta dall’atto di costituzione
dell’impresa familiare e la propria quota per
quanto concerne il reddito dominicale. Nella
stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari
partecipanti la quota di partecipazione
agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto
atto di costituzione dell’impresa familiare, nonché
ad attestare che le quote stesse sono proporzionate
alla qualità e quantità del lavoro effettivamente
prestato nell’impresa, in modo continuativo
e prevalente, nel periodo d’imposta.
Gli altri componenti l’impresa familiare, diversamente
dal titolare, possono presentare il Mod.
730 indicando nel quadro A la quota di spettanza
del reddito agrario, nel limite non eccedente il
49 per cento, oltre la propria quota di proprietà
per quanto riguarda il reddito dominicale.
Spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio
L’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede
la detrazione del 41 o del 36 per cento
dall’Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare,
a fronte delle spese sostenute dal 1998
al 2004, ed effettivamente rimaste a carico, per
la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali
e sulle singole unità immobiliari residenziali
di qualunque categoria, anche rurale, di
una serie di interventi di recupero del patrimonio
edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento
spetta a tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti
e non residenti nel territorio dello Stato, che
possiedono o detengono sulla base di un titolo
idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale,
concessione demaniale, locazione o comodato),
l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi
di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente
del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento purchè sostenga le spese
e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili
storici ed artistici di cui al D.Lgs. 29 ottobre
1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089
e successive modificazioni e integrazioni) si
può fruire, per le spese sostenute, anche della
detrazione d’imposta del 19 per cento, ridotta
del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire
della detrazione in questione sono:
- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- opere interne;
- opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
- opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
- realizzazione di parcheggi pertinenziali;
- le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
- interventi di bonifica dall’amianto.
- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
- il contribuente abbia trasmesso la comunicazione
preventiva, relativa ad ogni singola unità
immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia
stata presentata domanda di accatastamento
in relazione alla quale s’intende fruire della detrazione.
La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa.
Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la successiva lavorazione; - le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall’art. 1 della L. 449/97.
- i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
- le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
- le ritenute di acconto operate sui compensi;
- l’imposta di bollo;
- i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche amministrative per l’esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall’inizio dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che, ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all’anno nel corso del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è consentita anche nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
La stessa detrazione è estesa, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997, anche alle spese sostenute nei periodi d’imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell’anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Per le predette spese sostenute nell’anno:
- 1996, la detrazione spetta per l’importo relativo alla ottava rata. In tal caso deve essere indicato l’anno 1996, il numero di rate (dieci) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell’istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette e l’intero importo delle spese sostenute;
- 1997, la detrazione spetta per l’importo relativo
alla settima rata. In tal caso deve essere indicato
l’anno 1997, il numero di rate (dieci) in
cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse
indicato nella precedente dichiarazione dei
redditi e l’intero importo delle spese sostenute.
In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull’immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.
Spese sanitarie
Tra le spese sanitarie rientrano le:
- spese per mezzi necessari all’accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione
e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti
tali ai sensi dell’art. 3 della L. n.
104 del 1992, per le quali spetta la detrazione
sull’intero importo (rigo E3). Sono tali, ad
esempio, le spese sostenute per:
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap.
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi E25, E26, E27 e E28);
- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:- ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
- agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
Per i disabili che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/ idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
- motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
- autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).
Documentazione da conservare
Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, e E21
occorre conservare la seguente documentazione
fiscale rilasciata dai percettori delle somme:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili
senza prescrizione medica il contribuente
deve acquisire e conservare idonea documentazione
rilasciata dal percettore delle
somme (che può consistere anche nello scontrino
fiscale) dalla quale deve risultare l’avvenuto
acquisto dei detti medicinali e l’importo
della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione
medica, può rendere a richiesta degli
uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione
può non essere autenticata se accompagnata
da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore, attestante la necessità,
per il contribuente o per i familiari a carico,
dell’avvenuto acquisto dei medicinali nel
corso dell’anno.
Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura “medicinali” o “farmaci” l’autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l’importo pagato è riferito all’acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all’acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.
Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari; - per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute
o quietanze, occorre acquisire e conservare
anche la prescrizione del medico curante, salvo
che si tratti di attività svolte, in base alla specifica
disciplina, da esercenti arti ausiliarie della
professione sanitaria abilitati a intrattenere
rapporti diretti con il paziente. In questo caso,
ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata
direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria,
il medesimo attesterà sul documento di
spesa di aver eseguito la prestazione.
Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi; - per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative
fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire
e conservare anche una certificazione del medico
curante che attesti che quel sussidio tecnico
e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza
e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto
portatore di handicap ai sensi dell’art.
3 della L. n. 104 del 1992.
Si ricorda, che non è possibile utilizzare l’autocertificazione in casi diversi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detraibilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.
Spese mediche all’estero
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette
allo stesso regime di quelle analoghe sostenute
in Italia; anche per queste deve essere
conservata a cura del dichiarante la documentazione
debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e
al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute
non possono essere computate tra quelle che
danno diritto alla detrazione in quanto non sono
spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale,
va corredata da una traduzione in italiano;
in particolare, se la documentazione è redatta in
inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione
può essere eseguita a cura del contribuente
e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua
diversa da quelle indicate va corredata da una
traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle
d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria
la traduzione se la documentazione è
scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi
assimilati percepiti da contribuenti residenti in
Italia:
- prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.
1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un
datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni
(ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio,
Canada, Germania, Regno Unito, Spagna,
Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione
esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente
le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
2. Redditi prodotti all’estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto non sono
più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione
dell’art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai
sensi del nuovo comma 8 bis dell’art. 51 del
TUIR il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici
mesi soggiornano nello stato estero per un
periodo superiore a 183 giorni, è determinato
sulla base delle retribuzioni convenzionali definite
annualmente con decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali. Per l’anno 2004, si
fa riferimento al DM 30/01/2004 pubblicato
sulla G.U. n. 30 del 06/02/2004.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato
all’estero per più di 183 giorni sono
considerati residenti in Italia in quanto hanno
mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il
centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Dall’anno 2003, i redditi dei soggetti residenti
nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente
prestato all’estero, in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili
ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00 euro,
ai sensi dell’art. 2 comma 11, della legge
27/12/2002 n. 289.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla
pubblica amministrazione, deve essere dichiarato
l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero,
compresa quindi la quota esente, all’ufficio
che eroga la prestazione per la valutazione
della propria situazione economica.
3. Pensioni
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente
pubblico o privato di uno Stato estero a seguito
del lavoro prestato e percepite da un residente
in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni
contro le doppie imposizioni sul reddito,
in base alle quali le pensioni di fonte estera sono
tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di
pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno
Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un ente locale. In linea generale
tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato
da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti,
istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri
preposti all’erogazione del trattamento pensionistico.
In linea generale tali pensioni sono imponibili
soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni
contro le doppie imposizioni, le pensioni
erogate ad un contribuente residente in Italia
da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi
sono così assoggettate a tassazione:
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati;
Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o euro 6.197,48.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva;
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
4. Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite
da contribuenti residenti in Italia, a meno che
non sia prevista una esenzione specifica, quale ad
esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte
dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria
(L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente
anche sulla base delle Convenzioni
per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad
esempio, con la Francia, la Germania, il Regno
Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente
residente in Italia soggiorna per motivi di
studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato
da un soggetto residente nel nostro Paese,
è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di
studio è pagata da un soggetto residente nello
Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare
il reddito ma il contribuente deve dichiararlo
anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta
pagata all’estero.
Regione | Codice |
Abruzzo | 01 |
Basilicata | 02 |
Bolzano | 03 |
Calabria | 04 |
Campania | 05 |
Emilia Romagna | 06 |
Friuli Venezia Giulia | 07 |
Lazio | 08 |
Liguria | 09 |
Lombardia | 10 |
Marche | 11 |
Molise | 12 |
Piemonte | 13 |
Puglia | 14 |
Sardegna | 15 |
Sicilia | 16 |
Toscana | 17 |
Trento | 18 |
Umbria | 19 |
Valle d’Aosta | 20 |
Veneto | 21 |
Terreni adibiti a colture in serra o
alla funghicoltura
L’attività di funghicoltura è considerata agricola
se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32,
comma 2, lettere b) e c) del Tuir. In tal caso i redditi
dominicale ed agrario delle superfici adibite
alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente
qualità nel quadro di qualificazione catastale,
sono determinati mediante l’applicazione
della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia
dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale
ed agrario si applica anche per le superfici
adibite alle colture prodotte in serra.
Ulteriore credito d’imposta per l’incremento
dell’occupazione
L’art. 63, comma 1, lett. a) e b), della legge n.
289/2002 ha previsto un ulteriore credito d’imposta
di euro 300,00, per ogni mese e per ciascun
lavoratore, a favore delle nuove assunzioni
di dipendenti con contratto a tempo indeterminato
da destinare a unità produttive ubicate:
- nei territori individuati nell’art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna);
- nelle regioni Abruzzo e Molise.
Unità immobiliari tenute a disposizione
Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si
applica l’aumento di un terzo, si intendono le unità
immobiliari adibite ad abitazione, possedute in
aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale
del possessore o dei suoi familiari (coniuge,
parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo
grado) o all’esercizio di arti e professioni o
di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si
chiarisce che per abitazione principale si intende
quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. Normalmente l’abitazione
principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera
abitazione principale l’unità immobiliare in cui
gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità
di essa appartiene ad altro componente
del nucleo medesimo.
In particolare, l’aumento di un terzo si applica
anche se:
- l’unità immobiliare nella quale è situata l’abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l’unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà ;
- l’unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.
- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;
- una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.
Usufrutto legale
I genitori esercenti la potestà hanno in comune
l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non
sono soggetti ad usufrutto legale:
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore, ma compilato dal genitore esercente la potestà.
Utili e proventi equiparati prodotti all’estero
Per utili e proventi equiparati prodotti all’estero e
percepiti da residenti in Italia si intendono quelli
distribuiti o comunque provenienti da società o
enti residenti all’estero.
L’importo da inserire è quello degli utili e proventi
equiparati se relativo a partecipazioni qualificate,
al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero
a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Tale
importo è desumibile dai punti 28, 43, 44 e 45
della certificazione relativa agli utili ed agli altri
proventi equiparati corrisposti nell’anno 2004.
Premesso che sugli utili e proventi equiparati di Istruzioni per la compilazione
fonte estera spetta un credito d’imposta per le
imposte pagate all’estero, è utile precisare che:
- tale credito d’imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all’estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell’imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all’estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all’estero in via definitiva l’anno successivo, il credito d’imposta spetta nell’anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.
Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un’aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d’imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 10. Il calcolo del credito d’imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un’apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all’estero in via definitiva.
La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l’imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l’aliquota di tassazione nella misura convenzionale.
Utili provenienti da Paesi o territori aventi
un regime fiscale privilegiato
Secondo quanto previsto dalle disposizioni introdotte
dalla recente riforma tributaria, gli utili provenienti
da società residenti in Paesi e territori a
regime fiscale privilegiato concorrono integralmente
alla formazione del reddito imponibile,
contrariamente alla generalità dei casi in cui gli
utili concorrono solo per il 40 per cento.
Tuttavia, anche qualora la società emittente sia
residente in uno dei predetti Stati o territori gli utili
concorrono alla formazione del reddito per il
40 per cento se, tramite l’esercizio dell’interpello,
sia stato dimostrato il rispetto delle condizioni
di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 87
del TUIR, vale a dire che dalle partecipazioni
non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo
di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in
stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali
privilegiati.
Attenzione: Gli utili provenienti da soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito se sono gia stati imputati al socio residente in Italia sulla base della normativa antielusiva sulle Società estere controllate (cosiddette CFC).
Il decreto ministeriale del 21 novembre 2001
(cd. “black list”) individua i seguenti Stati o territori
aventi un regime fiscale privilegiato:
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla,
Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados,
Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine,
Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada,
Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm
(Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole
Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks
e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini
statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex
Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao,
Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru,
Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese,
Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa,
Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena,
Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore,
Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
Il predetto decreto considera, inoltre, inclusi tra i
Paesi e i territori aventi un regime fiscale privilegiato,
limitatamente ad alcune attività i seguenti Stati:
- Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Sono infine considerati appartenenti alla predetta “black list” anche i seguenti Stati e territori, limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:
- Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
- Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;
- Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;
- Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;
- Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
- Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
- Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
- Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;
- Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;
- Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
- Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
- Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;
- Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”;
- Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa è presentata.
Variazioni di coltura dei terreni
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni,
se la coltura effettivamente praticata non corrisponde
a quella risultante dal catasto, i contribuenti
devono determinare il reddito dominicale
e agrario applicando la tariffa d’estimo media attribuibile
alla qualità di coltura praticata nonché
le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile
alla qualità di coltura praticata è costituita
dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate
alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di
coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità
di coltura non censite nello stesso comune o
sezione censuaria si applicano le tariffe medie e
le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le
stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione
censuaria più vicina nell’ambito della stessa
provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro
nel quadro di qualificazione della provincia,
si applica la tariffa media della coltura
del Comune o sezione censuaria in cui i redditi
sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed
agrario secondo le modalità sopra riportate deve
avvenire a partire:
In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall’affittuario.
TABELLA 1 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO
Reddito complessivo | Detrazione | |
fino a euro 15.494,00 | euro 546,18 | |
oltre euro 15.494,00 | fino a euro 30.987,00 | euro 496,60 |
oltre euro 30.987,00 | fino a euro 51.646,00 | euro 459,42 |
oltre euro 51.646,00 | euro 422,23 |
TABELLA 2 - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
Detrazioni per 1 figlio | |||
Reddito complessivo | Detrazione primo figlio | ||
fino a euro 36.152,00 | euro 516,46 | ||
oltre euro 36.152,00 | fino a euro 51.646,00 | euro 303,68 | |
oltre euro 51.646,00 | euro 285,08 | ||
Detrazioni per 2 figli | |||
Reddito complessivo | Detrazione primo figlio | Detrazione figli successivi al primo | |
fino a euro 41.317,00 | euro 516,46 | euro 516,46 | |
oltre euro 41.317,00 | fino a euro 51.646,00 | euro 303,68 | euro 336,73 |
oltre euro 51.646,00 | euro 285,08 | euro 285,08 | |
Detrazioni per 3 figli | |||
Reddito complessivo | Detrazione primo figlio | Detrazione figli successivi al primo | |
fino a euro 46.481,00 | euro 516,46 | euro 516,46 | |
oltre euro 46.481,00 | fino a euro 51.646,00 | euro 303,68 | euro 336,73 |
oltre euro 51.646,00 | euro 285,08 | euro 285,08 | |
Detrazioni per 4 o più figli | |||
Reddito complessivo | Detrazione primo figlio | Detrazione figli successivi al primo | |
Indipendentemente dall’importo del reddito complessivo | euro 516,46 | euro 516,46 | |
Attenzione per ogni figlio portatore di handicap la detrazione è aumentata a euro 774,69. Inoltre per ogni figlio di età inferiore a tre anni è riconosciuto un aumento della detrazione di euro 123,95; tale aumento non spetta per il figlio in riferimento al quale si è usufruito della detrazione prevista per il coniuge a carico, per il figlio per il quale è stata riconosciuta la detrazione di euro 516,46 e per il figlio portatore di handicap per il quale si è usufruito della detrazione di euro 774,69. |
TABELLA 3 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze | Detrazione | |
oltre euro 27.000,00 | fino a euro 29.500,00 | euro 130,00 |
oltre euro 29.500,00 | fino a euro 36.500,00 | euro 235,00 |
oltre euro 36.500,00 | fino a euro 41.500,00 | euro 180,00 |
oltre euro 41.500,00 | fino a euro 46.700,00 | euro 130,00 |
oltre euro 46.700,00 | fino a euro 52.000,00 | euro 25,00 |
TABELLA 4 - DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE
Reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze | Detrazione | |
oltre euro 24.500,00 | fino a euro 27.000,00 | euro 70,00 |
oltre euro 27.000,00 | fino a euro 29.000,00 | euro 170,00 |
oltre euro 29.000,00 | fino a euro 31.000,00 | euro 290,00 |
oltre euro 31.000,00 | fino a euro 36.500,00 | euro 230,00 |
oltre euro 36.500,00 | fino a euro 41.500,00 | euro 180,00 |
oltre euro 41.500,00 | fino a euro 46.700,00 | euro 130,00 |
oltre euro 46.700,00 | fino a euro 52.000,00 | euro 25,00 |
TABELLA 5 - CALCOLO DELL'IRPEF
Reddito (per scaglioni) |
Aliquota (per scaglioni) |
Imposta dovuta sui redditi intermedi |
||
fino a euro 15.000,00 | 23 | 23% sull’intero importo | ||
oltre euro 15.000,00 | e fino a euro 29.000,00 | 29 | 3.450,00 | + 29% parte eccedente 15.000,00 |
oltre euro 29.000,00 | e fino a euro 32.600,00 | 31 | 7.510,00 | + 31% parte eccedente 29.000,00 |
oltre euro 32.600,00 | e fino a euro 70.000,00 | 39 | 8.626,00 | + 39% parte eccedente 32.600,00 |
oltre euro 70.000,00 | 45 | 23.212,00 | + 45% parte eccedente 70.000,00 |
TABELLA 6 - ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%
Codice | Descrizione | Codice | Descrizione |
1 |
Spese sanitarie | 15 | Erogazioni liberali ai partiti politici |
2 | Spese sanitarie per familiari non a carico | 16 | Erogazioni liberali alle ONLUS |
3 | Spese sanitarie per portatori di handicap | 17 | Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche |
4 | Spese per veicoli per i portatori di handicap | 18 | Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso |
5 | Spese per l’acquisto di cani guida | 19 | Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale |
6 | Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione | 20 | Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia |
7 | Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale | 21 | Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico |
8 | Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili | 22 | Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche |
9 | Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio | 23 | Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo |
10 | Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale | 24 | Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale |
11 | Interessi per prestiti o mutui agrari | 25 | Spese veterinarie |
12 | Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza |
26 | Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti |
13 | Spese per istruzione | 27 | Altri oneri detraibili |
14 | Spese funebri | ||
Attenzione Nel Mod. 730 per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l’importo e non anche il codice. |
LE TABELLE DA UTILIZZARE SOLO PER LA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE
DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
TABELLA 7 - DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (normativa in vigore al 31/12/2002)
Reddito di lavoro dipendente | Detrazione | |
fino a euro 6.197,00 | euro 1.146,53 | |
oltre euro 6.197,00 | fino a euro 6.352,00 | euro 1.084,56 |
oltre euro 6.352,00 | fino a euro 6.507,00 | euro 1.032,91 |
oltre euro 6.507,00 | fino a euro 7.902,00 | euro 981,27 |
oltre euro 7.747,00 | fino a euro 8.057,00 | euro 903,80 |
oltre euro 7.902,00 | fino a euro 8.212,00 | euro 826,33 |
oltre euro 8.057,00 | fino a euro 8.263,00 | euro 748,86 |
oltre euro 8.212,00 | fino a euro 7.747,00 | euro 686,89 |
oltre euro 8.263,00 | fino a euro 8.780,00 | euro 650,74 |
oltre euro 8.780,00 | fino a euro 9.296,00 | euro 614,58 |
oltre euro 9.296,00 | fino a euro 9.813,00 | euro 578,43 |
oltre euro 9.813,00 | fino a euro 15.494,00 | euro 542,28 |
oltre euro 15.494,00 | fino a euro 20.658,00 | euro 490,63 |
oltre euro 20.658,00 | fino a euro 25.823,00 | euro 438,99 |
oltre euro 25.823,00 | fino a euro 30.987,00 | euro 387,34 |
oltre euro 30.987,00 | fino a euro 31.142,00 | euro 335,70 |
oltre euro 31.142,00 | fino a euro 36.152,00 | euro 284,05 |
oltre euro 36.152,00 | fino a euro 41.317,00 | euro 232,41 |
oltre euro 41.317,00 | fino a euro 46.481,00 | euro 180,76 |
oltre euro 46.481,00 | fino a euro 46.688,00 | euro 129,11 |
oltre euro 46.688,00 | fino a euro 51.646,00 | euro 77,47 |
oltre euro 51.646,00 | euro 51,65 |
TABELLA 8 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ
INFERIORE A 75 ANNI
(normativa in vigore al 31/12/2002)
Redditi di pensione | Detrazione | |
fino a euro 4.855,00 | euro 98,13 | |
oltre euro 4.855,00 | fino a euro 9.296,00 | euro 61,97 |
TABELLA 9 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE PER SOGGETTI DI ETÀ NON
INFERIORE A 75 ANNI
(normativa in vigore al 31/12/2002)
Redditi di pensione | Detrazione | |
fino a euro 4.855,00 | euro 222,08 | |
oltre euro 4.855,00 | fino a euro 9.296,00 | euro 185,92 |
oltre euro 9.296,00 | fino a euro 9.554,00 | euro 92,96 |
oltre euro 9.554,00 | fino a euro 9.813,00 | euro 46,48 |
Attenzione La detrazione si applica dal periodo d’imposta nel quale si compie il 75° anno di età. |
TABELLA 10 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO (normativa in vigore al 31/12/2002)
Reddito complessivo | Detrazione | |
fino a euro 4.700,00 | euro 155,00 | |
oltre euro 4.700,00 | fino a euro 4.803,00 | euro 103,00 |
oltre euro 4.803,00 | fino a euro 4.958,00 | euro 52,00 |
TABELLA 11 - ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO (normativa in vigore al 31/12/2002)
Reddito complessivo | Detrazione | |
fino a euro 4.700,00 | euro 207,00 | |
oltre euro 4.700,00 | fino a euro 5.165,00 | euro 155,00 |
oltre euro 5.165,00 | fino a euro 5.681,00 | euro 103,00 |
oltre euro 5.681,00 | fino a euro 6.197,00 | euro 52,00 |
Attenzione Le detrazioni di questa tabella spettano anche per i redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti a seguito di separazione o divorzio. |
TABELLA 12 - CALCOLO DELL’IRPEF (normativa in vigore al 31/12/2002)
Reddito (per scaglioni) |
Aliquota (per scaglioni) |
Imposta dovuta sui redditi intermedi |
||
fino a euro 10.329,14 |
18 |
18% sull’intero importo | ||
oltre euro 10.329,14 | e fino a euro 15.493,71 | 24 | 1.859,25 | + 24% parte eccedente 10.329,14 |
oltre euro 15.493,71 | e fino a euro 30.987,41 | 32 | 3.098,75 | + 32% parte eccedente 15.493,71 |
oltre euro 30.987,41 | e fino a euro 69.721,68 | 39 | 8.056,73 | + 39% parte eccedente 30.987,41 |
oltre euro 69.721,68 | 45 | 23.163,10 | + 45% parte eccedente 69.721,68 |
TABELLA 13 - ALIQUOTA CONVENZIONALE MASSIMA APPLICABILE SUI DIVIDENDI ESTERI
Paesi | Aliquota massima |
Albania, Bulgaria, Cina, Croazia, Jugoslavia, Malaysia, Polonia, Romania, Federazione Russa, Singapore, Slovenia, Tanzania, Ungheria, Venezuela | 10% |
Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakistan, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Senegal, Slovacchia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam e Zambia | 15% |
Costa d’Avorio | 15-18% (1) |
Emirati Arabi | 5-15% (2) |
Grecia | 15-35% (3) |
Malta | 0-15% (4) |
Mauritius | 15-40% (5) |
India, Pakistan | 25% |
Trinidad e Tobago | 20% |
Attenzione Per ulteriori informazioni sulle Convenzioni vigenti si veda il sito www.finanze.gov.it, voce “soggetti non residenti”, sino a consultare la voce “osservatorio internazionale”. | |
(1) Il 18 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono
pagati da una società residente nella Repubblica ivoriana che sia esonerata
dall’imposta pagata sugli utili
o non corrisponda detta imposta con aliquota normale e il 15 per cento
dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. (2) Il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. (3) Il 35 per cento se gli utili della società residente in Grecia, in base alla legislazione di tale Paese, sono imponibili soltanto a carico degli azionisti e il 15 per cento in tutti gli altri casi. (4) Il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se gli stessi sono pagati con profitti od utili prodotti negli anni per i quali la società beneficia di agevolazioni fiscali, non è prevista imposizione in tutti gli altri casi. (5) Il 40 per cento del l’ammontare lordo dei dividendi pagati da una società residente nelle Mauritius ad un residente italiano se, in base alla legislazione di tale Paese, gli stessi sono ammessi in deduzione nella determinazione degli utili imponibili della società e il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. |
TABELLA 14 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI
ABU DHABI | 238 | COREA (REP. POP. DEMOCRATICA) | 074 | LESOTHO | 089 | ROMANIA | 061 |
AFGHANISTAN | 002 | COSTA D'AVORIO | 146 | LETTONIA | 258 | RUANDA | 151 |
AJMAN | 239 | COSTA RICA | 019 | LIBANO | 095 | RUSSIA (FEDERAZIONE DI) | 262 |
ALBANIA | 087 | CROAZIA | 261 | LIBERIA | 044 | SAHARA OCCIDENTALE | 166 |
ALDERNEY C.I. | 794 | CUBA | 020 | LIBIA | 045 | SAINT KITTS E NEVIS | 195 |
ALGERIA | 003 | DANIMARCA | 021 | LIECHTENSTEIN | 090 | SAINT MARTIN SETTENTRIONALE | 222 |
AMERICAN SAMOA ISOLE | 148 | DOMINICA | 192 | LITUANIA | 259 | SAINTE LUCIA | 199 |
ANDORRA | 004 | DOMINICANA (REPUBBLICA) | 063 | LUSSEMBURGO | 092 | SAINT-PIERRE E MIQUELON | 248 |
ANGOLA | 133 | DUBAI | 240 | MACAO | 059 | SAMOA OCCIDENTALI | 131 |
ANGUILLA | 209 | EAST TIMOR | 287 | MACEDONIA | 278 | SAN MARINO | 037 |
ANTIGUA E BARBUDA | 197 | ECUADOR | 024 | MADAGASCAR | 104 | SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO) | 093 |
ANTILLE OLANDESI | 251 | EGITTO | 023 | MADEIRA | 235 | SAO TOME E PRINCIPE | 187 |
ARABIA SAUDITA | 005 | EL SALVADOR | 064 | MALAWI | 056 | SARK C.I. | 798 |
ARGENTINA | 006 | EMIRATI ARABI UNITI | 796 | MALAYSIA | 106 | SENEGAL | 152 |
ARMENIA | 266 | ERITREA | 277 | MALDIVE | 127 | SEYCHELLES | 189 |
ARUBA | 212 | ESTONIA | 257 | MALI | 149 | SERBIA E MONTENEGRO | 288 |
ASCENSION | 227 | ETIOPIA | 026 | MALTA | 105 | SHARJAH | 243 |
AUSTRALIA | 007 | FAEROER (ISOLE) | 204 | MAN ISOLA | 203 | SIERRA LEONE | 153 |
AUSTRIA | 008 | FALKLAND (ISOLE) | 190 | MARIANNE SETT. (ISOLE) | 219 | SINGAPORE | 147 |
AZERBAIGIAN | 268 | FIJI | 161 | MAROCCO | 107 | SIRIA | 065 |
AZZORRE ISOLE | 234 | FILIPPINE | 027 | MARSHALL (ISOLE) | 217 | SLOVACCHIA | 276 |
BAHAMAS | 160 | FINLANDIA | 028 | MARTINICA | 213 | SLOVENIA | 260 |
BAHRAIN | 169 | FRANCIA | 029 | MAURITANIA | 141 | SOMALIA | 066 |
BANGLADESH | 130 | FUIJAYRAH | 241 | MAURITIUS | 128 | SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH | 283 |
BARBADOS | 118 | GABON | 157 | MAYOTTE | 226 | SPAGNA | 067 |
BARBUDA | 795 | GAMBIA | 164 | MELILLA | 231 | SRI LANKA | 085 |
BELGIO | 009 | GEORGIA | 267 | MESSICO | 046 | ST. HELENA | 254 |
BELIZE | 198 | GERMANIA | 094 | MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) | 215 | ST. VINCENTE E LE GRENADINE | 196 |
BENIN | 158 | GHANA | 112 | MIDWAY ISOLE | 177 | STATI UNITI | 069 |
BERMUDA | 207 | GIAMAICA | 082 | MOLDOVIA | 265 | SUDAN | 070 |
BHUTAN | 097 | GIAPPONE | 088 | MONGOLIA | 110 | SURINAM | 124 |
BIELORUSSIA | 264 | GIBILTERRA | 102 | MONTSERRAT | 208 | SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | 286 |
BOLIVIA | 010 | GIBUTI | 113 | MOZAMBICO | 134 | SVEZIA | 068 |
BOSNIA-ERZEGOVINA | 274 | GIORDANIA | 122 | MYANMAR | 083 | SVIZZERA | 071 |
BOTSWANA | 098 | GOUGH | 228 | NAMIBIA | 206 | SWAZILAND | 138 |
BOUVET ISLAND | 280 | GRECIA | 032 | NAURU | 109 | TAGIKISTAN | 272 |
BRASILE | 011 | GRENADA | 156 | NEPAL | 115 | TAIWAN | 022 |
BRUNEI DARUSSALAM | 125 | GROENLANDIA | 200 | NICARAGUA | 047 | TANZANIA | 057 |
BULGARIA | 012 | GUADALUPA | 214 | NIGER | 150 | TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO | 180 |
BURKINA FASO | 142 | GUAM ISOLA DI | 154 | NIGERIA | 117 | TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE | 183 |
BURUNDI | 025 | GUATEMALA | 033 | NIUE | 205 | TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO | 245 |
CAMBOGIA | 135 | GUAYANA FRANCESE | 123 | NORFOLK ISLAND | 285 | THAILANDIA | 072 |
CAMERUN | 119 | GUERNSEY C.I | 201 | NORVEGIA | 048 | TOGO | 155 |
CAMPIONE D'ITALIA | 139 | GUINEA | 137 | NUOVA CALEDONIA | 253 | TOKELAU | 236 |
CANADA | 013 | GUINEA BISSAU | 185 | NUOVA ZELANDA | 049 | TONGA | 162 |
CANARIE ISOLE | 100 | GUINEA EQUATORIALE | 167 | OMAN | 163 | TRINIDAD E TOBAGO | 120 |
CAPO VERDE | 188 | GUYANA | 159 | PAESI BASSI | 050 | TRISTAN DA CUNHA | 229 |
CAROLINE ISOLE | 256 | HAITI | 034 | PAESI NON CLASSIFICATI. | 799 | TUNISIA | 075 |
CAYMAN (ISOLE) | 211 | HEARD AND MCDONALD ISLAND | 284 | PAKISTAN | 036 | TURCHIA | 076 |
CECA (REPUBBLICA) | 275 | HERM C.I. | 797 | PALAU | 216 | TURKMENISTAN | 273 |
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) | 143 | HONDURAS | 035 | PANAMA | 051 | TURKS E CAICOS (ISOLE) | 210 |
CEUTA | 246 | HONG KONG | 103 | PANAMA - ZONA DEL CANALE | 250 | TUVALU | 193 |
CHAFARINAS | 230 | INDIA | 114 | PAPUA NUOVA GUINEA | 186 | UCRAINA | 263 |
CHAGOS ISOLE | 255 | INDONESIA | 129 | PARAGUAY | 052 | UGANDA | 132 |
CHRISTMAS ISLAND | 282 | IRAN | 039 | PENON DE ALHUCEMAS | 232 | UMM AL QAIWAIN | 244 |
CIAD | 144 | IRAQ | 038 | PENON DE VELEZ DE LA GOMERA | 233 | UNGHERIA | 077 |
CILE | 015 | IRLANDA | 040 | PERU' | 053 | URUGUAY | 080 |
CINA | 016 | ISLANDA | 041 | PITCAIRN | 175 | UZBEKISTAN | 271 |
CIPRO | 101 | ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO | 252 | POLINESIA FRANCESE | 225 | VANUATU | 121 |
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA | 279 | ISOLE SALOMONE | 191 | POLONIA | 054 | VENEZUELA | 081 |
CLIPPERTON | 223 | ISRAELE | 182 | PORTOGALLO | 055 | VERGINI AMERICANE (ISOLE) | 221 |
COCOS (KEELING) ISLAND | 281 | JERSEY C.I. | 202 | PORTORICO | 220 | VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) | 249 |
COLOMBIA | 017 | KAZAKISTAN | 269 | PRINCIPATO DI MONACO | 091 | VIETNAM | 062 |
COMORE | 176 | KENYA | 116 | QATAR | 168 | WAKE ISOLE | 178 |
CONGO | 145 | KIRGHIZISTAN | 270 | RAS EL KAIMAH | 242 | WALLIS E FUTUNA | 218 |
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) | 018 | KIRIBATI | 194 | REGNO UNITO | 031 | YEMEN | 042 |
COOK ISOLE | 237 | KUWAIT | 126 | REPUBBLICA SUDAFRICANA | 078 | ZAMBIA | 058 |
COREA (REPUBBLICA DI) | 084 | LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) | 136 | REUNION | 247 | ZIMBABWE | 073 |
ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA
SCADENZE | IL CONTRIBUENTE | IL SOSTITUTO DI IMPOSTA |
Entro il 15 marzo 2005 | Riceve dal sostituto d’imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite | Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite |
Entro aprile 2005 | Presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’Irpef | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente |
Entro il 15 giugno 2005 | Riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 | Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 |
A partire dal mese di luglio 2005 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2005) |
Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute
delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi. |
Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,50 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi |
Entro il 30 settembre 2005 | Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3 | |
A novembre 2005 |
Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute
a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre |
Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto
per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre |
Entro il 20 ottobre 2005 | Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte |
SCADENZE | IL CONTRIBUENTE | IL CAF |
Entro il 15 marzo 2005 | Riceve dal sostituto d’imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite | |
Entro il 15 giugno 2005 | Presenta al Caf la dichiarazione Mod. 730, il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’Irpef | Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e del Mod. 730-1 da parte del contribuente |
Entro il 30 giugno 2005 | Riceve dal Caf copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 |
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione,
effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente
copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione |
A partire dal mese di luglio 2005 (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2005) |
Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle
somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti
di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,50 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi. |
|
Entro il 30 settembre 2005 | Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3 | |
Entro il 20 ottobre 2005 | Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte | |
Entro il 31 ottobre 2005 | Può presentare al CAF la dichiarazione 730 integrativa | |
A novembre 2005 |
Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute
a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre |
|
Entro il 15 novembre 2005 | Riceve dal Caf copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo |
Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione
integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna
al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo
e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione |
Entro il 31 dicembre 2005 | Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate ledichiarazioni integrative |