2. IL SECONDO PASSO: RESIDENTE O NON RESIDENTE

Una volta verificato che avete l'obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti "non residenti". A questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 2006 potevate essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.

'Domicilio' è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche molrali e familiari.

Per essere considerati "non residenti", dovete esservi trovati nel 2006 nelle seguenti condizioni:

  • non dovete essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
  • non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
  • non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti. Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in una tabella posta in APPENDICE.
Quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all'estero. Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell'Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).
Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l'Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.
Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi. In Appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo Stato italiano con altri Stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo www.finanze.gov.it nella sezione "Fiscalità internazionale").