7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 56 (Sezione I) e/o del comma 1 dell'art. 56-bis (Sezione II). La Sezione III deve essere utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 56-bis, nonché quelli dei soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

Il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui al presente quadro non è esclusivo, in quanto il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro. In tal caso, l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività oltre i limiti va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG.

Si ricorda che qualora il contribuente eserciti anche attività che producono reddito d'impresa di cui all'art. 55 del TUIR, da dichiarare nei quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei predetti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti l'attività i cui redditi sono dichiarati nel presente quadro. Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare le corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti imputati a conto economico, rispettivamente nei righi RF11 e RF35.

Al fine di indicare nel rigo RD1 il codice di attività svolta in via prevalente, i contribuenti devono utilizzare la tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003 in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003). La predetta tabella è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

SEZIONE I - Allevamento di animali

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui all'art. 32 concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti per il biennio 2005-2006 con decreto del 20 aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Al riguardo è stabilito:

  • il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
  • il coefficiente moltiplicatore di cui al comma 5 dell' art. 56 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto, e riportate in Appendice alle presenti istruzioni. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 32 del TUIR, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:

  • la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
  • la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
  • i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi del richiamato comma 5, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

  • che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario;
  • che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.

Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:

  • nella sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
  • nella sezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD2 del presente quadro.

Sezione 1

  • nelle colonne 1 e 2 devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
  • nella colonna 3 va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
  • nella colonna 4 deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

Sezione 2

  • nelle colonne 1 e 3 deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 32 del TUIR;
  • nelle colonne 2 e 4 deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Per determinare il reddito ai sensi del comma 5 dell'art. 56 del TUIR, deve essere indicato:

  • nel rigo RD2, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della sezione 2 del predetto schema di calcolo;
    SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL UNITA DI MISURA
  • nel rigo RD3, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della sezione 1, dello schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 32 del TUIR;
  • nel rigo RD4, il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3;
  • nel rigo RD5, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente moltiplicatore (pari a 2) previsto dal citato decreto. Detto coefficiente moltiplicatore 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 0,058532 si applica il parametro 0,029266 e va barrata la casella "Impiego propri familiari".

SEZIONE II

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 56-bis del TUIR.

Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa, nel rigo RD6, colonna 1, va indicata la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, dei ripiani, ecc.) e in colonna 2 la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest'ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell'art. 32, comma 2, del TUIR (si veda il paragrafo 15.8 della circolare n. 137/E del 15 maggio 1997).

Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.

Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione, determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.

Nel rigo RD9 va determinato, secondo la seguente formula, il reddito derivante dall'attività agricola eccedente: RD7 X RD8 / RD6, colonna 2.

SEZIONE III

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:

  • di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
  • dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
  • dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 c.c. (art. 56-bis, comma 3, del TUIR).
Vedere in APPENDICE, voce "Attività agricole connesse"

Nel rigo RD10 va indicato:

  • in colonna 1, l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di agriturismo di cui alla legge n. 730 del 1985;
  • in colonna 2, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di all'art. 56-bis, comma 2, del TUIR;
  • in colonna 3, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di all'art. 56-bis, comma 3, del TUIR;
  • in colonna 4, l'ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell'importo di colonna 1, il 15 per cento dell'importo di colonna 2 e il 25 per cento dell'importo di colonna 3.

SEZIONE IV

Nel rigo RD11 va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna 4.

Nel rigo RD12 va indicato l'importo che deve essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo.

Nel rigo RD13 va indicata la somma degli importi di cui ai righi RD11 e RD12.

Nel rigo RD14 vanno dedotte le eventuali quote del reddito di cui al rigo RD13 spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda non gestita in forma societaria.

Nel rigo RD15 deve essere indicato il reddito di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD13 e l'importo del rigo RD14.

Nel rigo RD16, colonna 2, deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone e soggetti equiparati esercenti attività d'impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR (quadro RH) e di quelle risultanti dal quadro RF o RG (se non già utilizzate), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD15. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD15 può essere effettuata la compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, indicando quest'ultima anche in colonna 1.

Nel rigo RD17 va indicata la differenza tra i righi RD15 e RD16, colonna 2.

L'importo di rigo RD17 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel quadro RN.

Nel rigo RD18 va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.