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Autodichiarazione requisiti Temporary framework
Autodichiarazione rispetto requisiti Temporary framework
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Autodichiarazione rispetto requisiti Temporary framework - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2022
I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework). Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione le ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell’art. 3 del citato decreto ministeriale.
Nell’autodichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che i beneficiari intendono volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.