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Bonus tessile moda e accessori
Ultimo aggiornamento: 23 giugno 2022
Il credito di imposta tessile può essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione, anche oltre il primo (modifiche apportate all’art. 48-bis, comma 3, del decreto Rilancio, dall’art. 10-sexies del decreto-legge n. 21 del 2022). È possibile quindi utilizzare anche il credito relativo al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020, se già autorizzato, o nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia inviate dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 ma risultate incomplete, purché sia stata inviata la comunicazione integrativa; in sede di compilazione del modello di pagamento F24, nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno 2021.
Al fine di sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, il decreto Rilancio ha previsto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.
La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:
- dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020
- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Il credito è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Pertanto, con riferimento al presente credito d’imposta, non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12 della citata Comunicazione. La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione Europea C(2021) 8205 final del 10 novembre 2021.
Attenzione: la comunicazione da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata modificata a seguito dell’approvazione (provvedimento del 27 aprile 2022) del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF). In particolare, la dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva contenuta nella versione aggiornata della comunicazione non ha più un effetto “sostitutivo” dell’autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l’apposito modello recentemente approvato). Le altre modifiche apportate alla comunicazione sono:
- l’introduzione di appositi campi per indicare l’importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;
- adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi massimali applicabile di cui alla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell’agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi);
- introduzione di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione dell’ambito soggettivo dell’agevolazione operata dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022.